FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 997

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PIZZETTI, BRUNO BOSSIO, CANTINI, GARIGLIO,
GIACOMELLI, PAITA, NOBILI, ANDREA ROMANO

Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono dei bambini trasportati nei veicoli

Presentata il 25 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira ad introdurre nel codice della strada una modifica importante con la previsione di un dispositivo anti-abbandono per i bambini trasportati su seggiolino a bordo di autovetture.
  Purtroppo, nel corso degli ultimi anni si sono verificati diversi episodi drammatici, c'è da dire troppi, che sono costati la vita di piccoli dimenticati nelle automobili, sui seggiolini, senza che i genitori se ne accorgessero.
  Già nella scorsa legislatura in Parlamento (e in particolare alla Camera dei deputati) si era provato ad introdurre questa norma all'interno del codice della strada ma, dopo la sua approvazione proprio alla Camera, purtroppo non vi è stato il tempo di completarne l’iter a causa della fine della legislatura.
  Per queste ragioni riteniamo che si possa ripartire dalla norma già approvata al fine di procedere rapidamente alla definizione di una disciplina che scongiuri il rischio di abbandono dei bambini in auto e consenta di salvare vite. La presente proposta di legge consta di un solo articolo contenente la previsione di un dispositivo di allarme anti-abbandono che segnali la presenza del bambino nel seggiolino a bordo del veicolo fermo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  3. La disposizione del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser