La Giunta, dopo avere esaminato alcune questioni interpretative in ordine al nuovo Regolamento, ha espresso i seguenti pareri:
(omissis)
La Giunta ha infine esaminato la questione insorta in ordine all'interpretazione dell'articolo 90 del Regolamento. Per quanto riguarda il rapporto fra il primo e il secondo comma del predetto articolo, la Giunta ha rilevato che il coordinamento formale affidato alla Presidenza della Camera, su autorizzazione dell'Assemblea, può essere esercitato solo dopo l'approvazione finale del progetto di legge. Per quanto invece riguarda il problema dell'esatta configurazione delle "correzioni di forma" previste nel primo comma, la Giunta si è riservata di esprimere un parere definitivo.
(1) A seguito delle modificazioni intervenute nella disciplina della programmazione dei lavori in Assemblea e in Commissione, l'ipotesi di carenza del programma è divenuta evenienza eccezionale.
(2) Ora articolo 96, comma 5.
(3) Ora articolo 23, comma 9, e 24, comma 6.
(4) La disposizione è abrogata.
(5) Ora articolo 83, comma 2.
(6) Ora articolo 83, comma 4.