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Legge 10 agosto 2000, n. 251
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchč della professione ostetrica"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)
Art. 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellarea delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attivitą dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchč dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dellassistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono,
nellesercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed
amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo
delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del
diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale,
allintegrazione dellorganizzazione del lavoro della sanitą in Italia con
quelle degli altri Stati dellUnione europea.
3. Il Ministero della sanitą, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) lattribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilitą e gestione delle attivitą di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dellorganizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
Art. 2.
(Professioni sanitarie riabilitative)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellarea della riabilitazione svolgono con titolaritą e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettivitą, attivitą dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nellesercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dellarea della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualitą organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con lobiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dellUnione europea.
Art. 3.
(Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellarea tecnico-diagnostica e dellarea tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivitą tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti lindividuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanitą.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nellesercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dellarea tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualitą organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con lobiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dellUnione europea.
Art. 4.
(Professioni tecniche della prevenzione)
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attivitą di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanitą pubblica e veterinaria. Tali attivitą devono comunque svolgersi nellambito della responsabilitą derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanitą e dellambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per lattribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per lambiente della diretta responsabilitą e gestione delle attivitą di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Art. 5.
(Formazione universitaria)
1. Il Ministro delluniversitą e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanitą, ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o pił decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le universitą nelle quali č attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
Art. 6.
(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)
1. Il Ministro della sanitą, di concerto con il Ministro delluniversitą e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanitą e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dellarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dallarticolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui allarticolo 5, comma 1, della presente legge, per laccesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per laccesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui allarticolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nellambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Al fine di migliorare lassistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dellassistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire lincarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui allarticolo 5 della presente legge lincarico, di durata triennale rinnovabile, č regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dallarticolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dallarticolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui allarticolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano lobbligo per lazienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto dindirizzo del Comitato di settore per il comparto sanitą sono emanate le direttive allAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nellambito del contratto collettivo nazionale dellarea della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchč delle modalitą di conferimento, revoca e verifica dellincarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire
incarichi di dirigente, con modalitą analoghe a quelle previste al comma 1, per le
professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali
sono emanate norme per lattribuzione della funzione di direzione relativa alle
attivitą della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina
lattivitą e la composizione del Collegio di direzione di cui allarticolo 17
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede
la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.