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Legge 7 dicembre 2000, n. 383
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
DISPOSIZIONI GENERALI
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dellassociazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi
fondamentali e norme per la valorizzazione dellassociazionismo di promozione sociale
e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione
sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di
favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle
già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di
promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela
esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di
promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione allammissione degli associati o prevedono il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra laltro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) loggetto
sociale;
c)
lattribuzione della rappresentanza legale dellassociazione;
d) lassenza di
fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) lobbligo di
reinvestire leventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
f) le norme
sullordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, con la previsione dellelettività delle cariche
associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per
la solidarietà sociale, sentito lOsservatorio nazionale di cui allarticolo
11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per
lammissione e lesclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) lobbligo di
redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli
stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di
scioglimento dellassociazione;
l) lobbligo di
devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo
la liquidazione, a fini di utilità sociale.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità,
donazioni e legati;
c) contributi dello
Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nellambito dei fini
statutari;
d) contributi
dellUnione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti
da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g) erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti
da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate
compatibili con le finalità sociali dellassociazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con lindicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui allarticolo 22.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con lobbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallatto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano lassociazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dellassociazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dellassociazione.
REGISTRI E OSSERVATORI
DELLASSOCIAZIONISMO
Registri nazionale,
regionali e provinciali
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dellapplicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a
carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed
in almeno venti province del territorio nazionale.
3. Liscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel
registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di
cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui
possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui
allarticolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o
provinciale.
(Disciplina del procedimento per le
iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per lemanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui allarticolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, listituzione dei registri di cui allarticolo
7, comma 4, i procedimenti per lemanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale
nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali
e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei
registri allOsservatorio nazionale di cui allarticolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi
regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione
del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato,
liscrizione si intenda assentita.
4. Liscrizione nei registri è condizione
necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla
presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui allarticolo 7 devono risultare latto costitutivo, lo statuto, la sede dellassociazione e lambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dellatto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dellOsservatorio nazionale di cui allarticolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nellambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dellosservatorio regionale previsto dallarticolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dellassociazionismo
(Istituzione e composizione dellOsservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito lOsservatorio nazionale dellassociazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono
essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. LOsservatorio elegge un vicepresidente tra
i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. LOsservatorio si riunisce al massimo otto
volte lanno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere
nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dellOsservatorio è
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a
decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione
dei membri dellOsservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al
funzionamento dellOsservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie,
umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti lOsservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dallinsediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate allOsservatorio e
i rapporti tra lOsservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. AllOsservatorio sono assegnate le seguenti
competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nellaggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di
studi e ricerche sullassociazionismo in Italia e allestero;
c) pubblicazione di
un rapporto biennale sullandamento del fenomeno associativo e sullo stato di
attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sullassociazionismo;
d) sostegno delle
iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative
nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla
presente legge;
e) pubblicazione di
un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla
diffusione della conoscenza dellassociazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di
promozione civile e sociale;
f) approvazione di
progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle
associazioni iscritte nei registri di cui allarticolo 7 per fare fronte a
particolari emergenze sociali e per favorire lapplicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di
scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale
italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione,
con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sullassociazionismo, alla quale
partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei
messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui
allarticolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti lOsservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
(Fondo per lassociazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per lassociazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dellarticolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per lassociazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui allarticolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione
del presente articolo e dellarticolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150
milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si
provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
(Collaborazione dellISTAT)
1. LIstituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire allOsservatorio adeguata assistenza per leffettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
(Rapporti con lOsservatorio nazionale
per il volontariato)
1. LOsservatorio svolge la sua attività in collaborazione con lOsservatorio nazionale per il volontariato di cui allarticolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. LOsservatorio e lOsservatorio
nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta
allanno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo
delegato.
3. Per gli oneri derivanti dallattuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal
2000.
(Partecipazione alla composizione
del CNEL)
1. LOsservatorio e lOsservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. Lalinea del comma 1 dellarticolo
2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio
nazionale delleconomia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti
delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la
seguente ripartizione:».
3. Allarticolo 2, comma 1, della citata legge
n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali,
rispettivamente, cinque designati dallOsservatorio nazionale
dellassociazionismo e cinque designati dallOsservatorio nazionale per il
volontariato;».
4. Allarticolo 4 della citata legge n. 936 del 1986,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati
ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482
milioni annue a decorrere dal 2001.
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Prestazioni degli associati
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
(Flessibilità nellorario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui allarticolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui allarticolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dellorario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con lorganizzazione aziendale.
Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni
(Prestazioni in favore dei familiari
degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui allarticolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dellimposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 13-bis:
1) al comma 1,
relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è
aggiunta la seguente:
«i-quater)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica lultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3,
relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice,
afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
b) allarticolo 65, comma 2,
relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del
reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali
in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di
impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
c)
allarticolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater) del comma 1 dellarticolo 13-bis»;
d) allarticolo
113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da
società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i),
i-bis) e i-quater) del comma 1 dellarticolo 13-bis»;
e) allarticolo
114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli
enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g),
h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i),
i-bis) e i-quater) del comma 1 dellarticolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nellambito delle convenzioni di cui allarticolo 30, abbiano ottenuto lapprovazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione
sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno
privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dellarticolo 2751-bis
del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati,
nellordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del
secondo comma dellarticolo 2777 del codice civile.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dellarticolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dallOsservatorio.
2. Allarticolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».
(Diritto allinformazione ed accesso
ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui allarticolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dellinteresse dellassociazione;
b) ad intervenire
in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di
interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dallassociazione;
c) a ricorrere in
sede di giurisdizione amministrativa per lannullamento di atti illegittimi lesivi
degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dellarticolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, dintesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire laccesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare laccesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
(Norme regionali
e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dellassociazionismo di promozione sociale, salvaguardandone lautonomia di organizzazione e di iniziativa.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui allarticolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire lesistenza delle condizioni necessarie a svolgere con
continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere
forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le
modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che
svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano
tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento
dellattività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è
elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dellente
con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si
applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per lutilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in
occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni
temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di
cui allarticolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali
autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette
manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla
condizione che laddetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli
esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono
autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per
tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la
normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative
attraverso i mezzi di informazione, con lobbligo di specificare che esse sono
riservate ai propri associati.
(Strutture per lo svolgimento
delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. Allarticolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
3. Allarticolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè
ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per
gli oneri derivanti dallattuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
lire 1.190 milioni annue a decorrere dallanno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione
sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte
le destinazioni duso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di
costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le
finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro
gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste
per i privati, in particolare per quanto attiene allaccesso al credito agevolato.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per lanno 2000, di lire 98.962 milioni per lanno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dallanno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per lanno 2000, lire 90.762 milioni per lanno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dallanno 2002, laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per lanno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dallanno 2002, laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.