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Legge 8 febbraio 2001, n. 12
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui
al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere
fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche
di farmaci di cui allallegato III-bis, accompagnate da dichiarazione
sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale
o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva lutilizzazione
anche nellassistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo
in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei»;
b) allarticolo
43:
1) dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei
farmaci di cui allallegato III-bis sono compilate in duplice copia
a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in
triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale,
su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il
timbro personale del medico»;
2) dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui
allallegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni
o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve
contenere lindicazione del domicilio professionale e del numero di telefono
professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata»;
3) i
commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Il Ministro della sanità stabilisce
con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione
dei farmaci di cui allallegato III-bis. Lelenco dei farmaci
di cui allallegato III-bis è modificato con decreto del
Ministro della sanità emanato, in conformità a nuove disposizioni
di modifica della disciplina comunitaria, sentiti lIstituto superiore
di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per linserimento
di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste
dallarticolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.
5. I medici chirurghi e i medici
veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui allallegato
III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente
articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonchè
a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle
I, II e III previste dallarticolo 14 per uso professionale urgente. Copia
dellautoricettazione è conservata per due anni a cura del medico,
che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente,
con i farmaci di cui allallegato III-bis.
5-bis. Il personale che opera nei
distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici
o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare
al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica
o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza
da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui allallegato
III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e lutilizzazione nellassistenza domiciliare.
5-ter. Gli infermieri professionali
che effettuano servizi di assistenza domiciliare nellambito dei distretti
sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e
i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista,
sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di
cui allallegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica
che ne prescrive la posologia e lutilizzazione a domicilio di pazienti
affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei»;
4)
il comma 6 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro della sanità di cui al primo periodo del comma 4,
come sostituito dal numero 3) della presente lettera;
c) allarticolo
45:
1) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il farmacista deve vendere i farmaci
e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dallarticolo
14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai
commi 2 e 2-bis dellarticolo 43 e nella quantità e nella
forma prescritta»;
2) i
commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Decorsi trenta giorni dalla data del
rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000»;
d) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;
e) allarticolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dallarticolo 14.
2-ter. Il registro di carico e
scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato
dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità
operativa, dal responsabile dellassistenza infermieristica per due anni
dalla data dellultima registrazione.
2-quater. Il dirigente medico preposto
allunità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza
tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope
di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dallarticolo 14.
2-quinquies. Il direttore responsabile
del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta
tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale
da trasmettere alla direzione sanitaria».
2. Al citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto,
in fine, il seguente allegato:
«Allegato III-bis (articoli 41 e 43)
Farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive
semplificate
Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanyl
Idrocodone
Idromorfone
Metadone
Morfina
Ossicodone
Ossimorfone».
3. Il decreto di cui al primo periodo del comma 4 dellarticolo 43 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal comma 1, lettera b), numero 3), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Allarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, le parole: «hanno validità limitata a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità limitata a trenta giorni».