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Legge 6 giugno 2008, n. 101
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per lattuazione di obblighi comunitari e lesecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di
Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999,
di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice puo' concedere la sospensione
dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta
decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente errore
nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente
errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimita' della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se e' gia' stato concesso il provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione gia' fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione gia' concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della Corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' inserito il
seguente:
«Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione
delle relative controversie). - 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la
sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati
incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria
provinciale puo' concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento
conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
&a21; a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente
errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o
evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimita' della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in udienza, a pena di nullita'.
6. La sentenza e' depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne da' immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla meta'. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorita' assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.».
2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la Commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione gia' concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e' soppresso.
Art. 3.
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter
conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si verifichi un
ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti
condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualita' ambientale
non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi
tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente
costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi
richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani
di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori
aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le
condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il miglioramento progressivo
entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo
nella attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure
devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere
aggiornate nel riesame dei piani.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi
ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro
condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni
significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico
possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per
la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualita',
tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura
dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente
nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli
117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti
piani.»;
c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato
ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero
l'incapacita' di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo
sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico
superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di
un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano
purche' sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del
corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le
motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei
anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di
prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento
della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti
dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con
altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».
Art. 4.
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si
applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo
svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio
competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo
ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della
licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle
persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualita' e dell'agenzia per
la quale operano.»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o
chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale
dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza
di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del
presente testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Disciplina delle attivita' autorizzate in altro Stato dell'Unione
europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro
dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in
presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e
dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti,
degli obblighi e degli oneri gia' assolti nello Stato di stabilimento, attestati
dall'autorita' del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza
privata, accordi di collaborazione con le competenti autorita' degli Stati membri
dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e
delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei provvedimenti
amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle
indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate
nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede
all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie
particolari giurate.»;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di
altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle
verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima
attivita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle
funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono
la qualita' di incaricati di un pubblico servizio.».
Art. 4-bis.
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 agosto
2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'art. 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione di diritti per l'apertura di
punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici su base ippica, di cui all'art. 38, comma 4, lettera a), del citato
decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni di cui
al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non
oltre 200 metri lineari dalle stesse;
b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i
diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'art. 38,
comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di
selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, foglio delle inserzioni n.
199 del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 38, comma 4,
lettera f) del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;
c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure,
aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che
dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilita' e professionalita', la cui base
d'asta non puo' essere inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita.
2. Al fine di garantire la continuita' nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
3. E' abrogato il comma 13 dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200.
Art. 5.
1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunita' europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve piu' favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianita' acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attivita' analoga a quella considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parita' rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i piani di adeguamento,
presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle
autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un
termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non puo' essere successivo al 1°
ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di
approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per
l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si
intende anticipato al 1° ottobre 2008.».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) e' soppressa.
Art. 7.
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, » sono
aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove
sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle
riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo
3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di
cui all'articolo 5, comma 3.»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono
sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».
Art. 8.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). -
1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di
esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti
comunitari e dalle norme nazionali applicabili.
2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui e' vietata la cattura e' sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione e' triplicata
nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie
ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque
mediterranee.».
3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: «detenere» sono inserite le
seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente
e detenere»;
b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Sanzioni amministrative) . - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti
dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro
chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da
normative nazionali e comunitarie.»;
c) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli attrezzi confiscati
non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le
spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
2) dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per
un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.».
Art. 8-bis.
1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
«Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo
ufficiale di coperta). - A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il
primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo
sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300.
L'accesso a tali funzioni e' subordinato al possesso di una qualificazione professionale e
ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei
documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e'
investito.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonche' l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.».
Art. 8-ter.
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, dopo le parole: «advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)» sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: « (Bulgaria)»; - avocat (Romania)».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, dopo il capoverso: «Avocat-Advocaat (Belgio)» e' inserito il seguente: (Bulgaria)» e dopo il capoverso: «Advogado (Portogallo)» e' inserito il seguente: «Avocat (Romania)».
Art. 8-quater
1. Al codice delle pari opportunita' fra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o comportamento» sono inserite
le seguenti: «, nonche' l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento,»;
b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le
seguenti: «, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse
leso».
2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza».
Art. 8-quinquies.
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole: «diciotto unita» sono sostituite dalle seguenti: «un numero pari a quello degli Stati membri»
Art. 8-sexies.
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle
seguenti: «umiliante od offensivo»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in quanto compatibili»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere
statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione
dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere
di provare l'insussistenza della discriminazione»;
c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui
all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre
conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona
lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale
reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli
articoli 4 e 4-bis»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli
articoli 4 e 4-bis».
Art. 8-septies.
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalita' e ragionevolezza»
sono inserite le seguenti: «e purche' la finalita' sia legittima»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro
nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3»;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in
ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione
professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di
retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico,
allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli
stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza professionale o di anzianita'
di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di
formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessita' di un ragionevole
periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purche' siano
oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalita' legittime, quali giustificati
obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione
professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalita' siano appropriati e
necessari»;
b) all'articolo 4, il comma e' sostituito dal seguente:
«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi,
precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della
discriminazione»;
c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui
all'articolo 4 si applica altresi' avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in
essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di
qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la
parita' di trattamento»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;
2) al comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «legittimate» sono
sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati».
Art. 8-octies.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».
Art. 8-novies.
1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della radio-televisione, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso
delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in
considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di
interesse generale, la disciplina per l'attivita' di operatore di rete su frequenze
terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della
Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».
2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
Art. 8-decies.
1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:
«2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma
1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia
gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media».
3. All'art. 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e' inserito il
seguente:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso il beneficio del
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni».
4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «previste dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1 e 2».
Art. 8-undecies.
1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' abrogato.
Art. 8-duodecies
1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del
piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,» sono
soppresse;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni
effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi».
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa' concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni e' approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».
Art. 9.
1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, e' immediatamente trasferito in proprieta' a titolo gratuito alla Federazione russa.
2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.
Art. 10.
1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonche' le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.
Art. 11.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per
l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i
seguenti accantonamenti:
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
Art. 12.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
