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Legge 23 luglio 2008, n. 124
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti lassunzione della carica o della funzione.
2. Limputato o il suo difensore
munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al
giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli
articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per lassunzione
delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dellarticolo
159 del codice penale.
5. La sospensione opera per lintera
durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo
il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si
applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle
funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si
applica la disposizione dellarticolo 75, comma 3, del codice di procedura
penale. Quando la parte civile trasferisce lazione in sede civile,
i termini per comparire, di cui allarticolo 163-bis del codice
di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa
lordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo
allazione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase,
stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.