pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza
dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia
fiscale e di proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dellarticolo 1 del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114.
5. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto
2008
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
(Soppresso).
Art. 2.
Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica
1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura
nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma
complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni
di europer l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di
690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per
l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il
credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e'
regolato come segue:
a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o
documenti aventi data certa, risultano gia' avviati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale
come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito
d'imposta;
b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del
formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per
via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione
dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a
quello di cui alla lettera a).
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai
formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente
l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con
procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a),
esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura
finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile
nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse
disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli
esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b),
la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario,
l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i
soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la
pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da
sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni
successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione,
al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per
cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il
quale e' comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva
l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese
successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel
rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento,
nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte,
nell'anno successivo.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente
articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione
del provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del
formulario.
Art. 3.
Disposizioni in materia fiscale
1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti
abilitati nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui
all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in
via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni
presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini
ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste
dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data
23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.
2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione
prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio
2008.
3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione
delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo
dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni
in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa
quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008,
scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via
telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati
nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, redatta sul modello approvato
nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 140 e' inserito il seguente:
«140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi
arretrati di cui ai commi 139 e 140 e di accelerare
l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta
dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie
disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e' trasferita ad un
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine di cui al
comma 139.».
8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.
8-bis. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
dopo la parola: «emessi» sono aggiunte le seguenti: «e ricevuti».
8-ter. Al comma 1 dell'articolo 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al
comma 4» sono inserite le seguenti: «, nonche' di combustibili
sintetici purche' siano esclusivamente ricavati dalle biomasse».
8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza
ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono
deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla
raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008
anche dopo il 30 maggio 2008.
Art. 4.
Differimento e proroga di termini
1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria
l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi
dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, tenuto
conto che sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva
indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione
delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste,
il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, e'
prorogato al 31 ottobre 2008. Considerata l'impossibilita' di
concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto
conto che sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva
indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione
delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, e'
autorizzato, altresi', il completamento del programma di cui al
quarto periodo dell'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante
integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008,
anche a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e
all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».
3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli
italiani».
4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1° luglio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».
5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2009».
6. All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole:
«30 giugno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta mesi».
8. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
parole: «e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non
oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355».
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2009-2010.
9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo
storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge
15 marzo 1999, n. 62, puo' essere prorogato secondo le modalita' di
conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del
predetto regolamento 5 gennaio 2000, n. 59, le parole: «una sola
volta» sono soppresse.
9-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «30 giugno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
9-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n.
161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini
dei distributori alla data di entrata in vigore della presente
disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore
finale entro il 30 giugno 2009».
9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al
30 settembre 2008 il termine di conservazione nel bilancio delle
risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo 1,
commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente
decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.
9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della
direttiva 2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal
decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua ad operare nella
composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216».
Art. 4-bis.
Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse
1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008».
2. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di
cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' differito al 31 dicembre 2008.
3. Il termine per il completamento delle procedure in corso
occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura
ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni
2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
4. I termini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno
2004, n. 146, all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n.
148, e all'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147,
relativi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro dell'interno, concernente i
provvedimenti necessari per l'istituzione, nelle province di Monza e
della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici
periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.
5. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».
6. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2008».
7. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le
seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;
b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2008».
8. Considerata l'impossibilita' di concludere entro i termini
attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere
di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree
individuate dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, aventi popolazione
superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passivita' nei
confronti delle societa' a partecipazione totalitaria affidatarie del
servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio
comunale, e' erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di
euro di cui 30 milioni nell'anno 2008, 30 milioni nell'anno 2009 e 20
milioni nell'anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei
limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione
del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati
comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano gia'
goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o
dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente
comma e' escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del
rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'. Le risorse
finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono in
suscettibili di pignoramento o sequestro.
9. Per far fronte all'intervento di cui al comma 8 si provvede, nel
limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il
2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009»;
b) il comma 2-bis e' abrogato.
11. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «28 febbraio 2009».
12. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle
competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
13. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
14. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008».
15. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008».
16. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008».
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008
si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle
universita' e negli enti di ricerca, le risorse di cui
all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente
allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse
gia' utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento
di ricercatori delle universita' ai sensi dell'articolo 1, comma 7,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo
di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalita' previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti
dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al
limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1,
comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' abrogato.
18. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, e' prorogato, nella composizione esistente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data,
fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere
effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2,
commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Per le attivita' di funzionamento del CNVSU e del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le
risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall'articolo 2,
comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-ter.
Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione
guadagni straordinaria nel settore della pesca.
1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore
della pesca, anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di
produzione, e' concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle
attivita' di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per una
durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Essa non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. La compensazione e' rapportata ai parametri stabiliti
nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per
l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta,
e' autorizzata l'erogazione di una indennita' giornaliera,
determinata secondo le procedure di cui al comma 5, per garantire a
ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i
relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al
presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono
attuate con le modalita' di cui al comma 5, fino alla concorrenza
della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, valutato in 35
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede, quanto a 25 milioni di
euro, con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse
prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca
comunitaria del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del
27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni di euro, direttamente a valere
sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio,
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalita'
di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge
n. 468 del 1978.
4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta
di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio
2008, nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti per
ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013, il procedimento
di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse
prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE)
n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo
di programmazione.
5. Le modalita' di attuazione del fermo temporaneo, l'entita' del
premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo
supplementare per esigenze biologiche nonche' le misure di gestione e
controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare,
per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e
nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la
Commissione consultiva centrale della pesca marittima, nonche' le
competenti Commissioni parlamentari.
6. Le modalita' di attuazione della misura di cui al comma 4, ivi
compreso il regime di alternativita' rispetto alla misura di cui ai
commi 1 e 2, e le modalita' di erogazione del premio sono definiti
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca
marittima.
7. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «di cui 20 milioni per il settore agricolo» sono
inserite le seguenti: «e 10 milioni per il comparto della pesca» e le
parole: «460 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni».
8. Per l'attuazione del comma 7, i termini del 20 maggio 2008 e del
15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n.
244 del 2007, sono differiti per il comparto della pesca
rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.
9. All'onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della solidarieta' sociale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-quater.
Differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a
carico della finanza pubblica
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 52, e' inserito il seguente:
«52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica,
sulla base dei seguenti criteri:
a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del
limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso
l'amministrazione di appartenenza nonche' del trattamento di
pensione;
b) non applicabilita' della disciplina agli emolumenti correlati
a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non
continuativa nonche' agli emolumenti determinati ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
c) obbligo per la singola amministrazione o societa', che
conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che
superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica
motivazione e dare pubblicita' all'incarico medesimo;
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare,
all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri
incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicita';
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo
sulle modalita' applicative della presente disciplina».
Art. 4-quinquies.
Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui
all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.
1. L'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione
paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto
al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo
il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina
dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008
non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa
autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono
a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio
della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti
di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti
dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie
modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato
adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al
precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere
alla data del 31 dicembre 2008.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da'
immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni
rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato
nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La
comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i
quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per
gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione
alla soprintendenza l'Autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio
agli interessati. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e
costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione
edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio.
I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di
richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e'
sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle
prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente
titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa, completa
documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione e' data facolta' agli interessati di richiedere
l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La
richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata
alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione
competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data
di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2
e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica
redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini
dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano
ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4
e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione
puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti
integrativi di cui all'articolo 141-bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i
provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del
presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo
la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008,
n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il
potere di annullamento, puo' esercitare detto potere, ai sensi dei
precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione; qualora
l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata
rinviata dalla soprintendenza all'Autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il
predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa
alla soprintendenza».
Art. 4-sexies.
Eventi alluvionali del maggio 2008
1. E' autorizzata la spesa di 18.910.000 euro per l'anno 2008 e
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la
prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti
colpiti dagli eventi alluvionali per i quali e' intervenuta la
dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono
assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere
trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai
commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le
risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione
delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, anche
al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i
contributi da erogare per le unita' abitative o per le aziende
distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi
alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia
vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. Al relativo
onere, pari a 18.910.000 euro per l'anno 2008 e a 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
solidarieta' sociale.
Art. 4-septies.
Disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle
finanze
1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze non puo'
promuovere la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a
societa' e consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le
partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo
gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
settembre 2000, n. 301, e' soppresso. L'articolo 19, comma 15, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' i commi 4-bis e 5-bis
dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n.
301, sono abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
puo' continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un
periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.
3. All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «previa autorizzazione,» sono
inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a due anni
suscettibile di rinnovo,».
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'articolo
5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n.
301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il
rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad
ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione
del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, e' adeguato alle disposizioni del presente
articolo.
Art. 4-novies.
Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di
impianti di termovalorizzazione
1. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento
di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria
Capua Vetere (Caserta), Avellino - localita' Pianodardine,
Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), ai fini delle
successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono
sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER
20.03.01.
2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le
modalita' per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale,
previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n.
6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione
localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e
Caserta.
Art. 4-decies.
Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, 123
Al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole: «, alla stregua delle
previsioni derogatorie di cui all'articolo 18» sono soppresse;
b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «In deroga alle
disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui
all'articolo 18,» sono soppresse;
c) all'articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso e'
soppresso;
d) all'articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole:
«articoli 5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 5»;
e) all'articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le
parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale"» sono inserite le seguenti: «, e successive
modificazioni,»; dopo la parola: «182» sono inserite le seguenti: «,
limitatamente ai commi 4 e 5»; dopo la parola: «193» sono inserite le
seguenti: «, limitatamente ai rifiuti non pericolosi»; le parole:
«194, limitatamente ai commi 5 e 6,» sono soppresse; dopo la parola:
«208» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei commi 1 e 11»;
dopo la parola: «212» le parole: «limitatamente ai commi da 5 a 13»
sono sostituite dalle seguenti: «commi da 5 a 13, limitatamente
all'impiego delle Forze armate»;
f) all'articolo 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorita'
competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle
disposizioni ivi previste"».
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
