
Legge 4 dicembre 2008, n. 190
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per
garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità
nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale
situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 ottobre 2008,
n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del
sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito
alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei
mercati finanziari internazionali, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 13 ottobre 2008,
n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008.
3. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre
2008
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
1. Fino al 31 dicembre 2009 , il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di
capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione
di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale
sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che l'aumento di
capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di
stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata
minima di trentasei mesi. Le operazioni di cui al presente
articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato.
Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse
condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad
aumenti di capitale di societa' capogruppo di gruppi bancari
italiani.
2. La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al
comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da parte
della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della
banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca
richiedente, per il periodo di durata del programma di
stabilizzazione e rafforzamento.
3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione:
«a) sono prive del diritto di voto;
b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a
tutte le altre categorie di azioni;
c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo
comma, ultimo periodo, del codice civile;
d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la
Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni
finanziarie e di solvibilita' della banca, ne' del gruppo bancario di
appartenenza.
3-bis.Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo
criteri omogenei, le modalita' con cui il Ministro dell'economia e
delle finanze esercita, in qualita' di azionista, gli ulteriori
diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal
Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al
programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono
soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le
limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del
titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e'
acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni.
6. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano le
disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse
necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse,
da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in
relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario
delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilita'
esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria
intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con
esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con
corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e
contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi
di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti
per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data
di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei
pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione
di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e
comunicati alla Corte dei conti.
Art. 1-bis
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre
2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a
condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con
scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del
13 ottobre 2008.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre
2009, e' autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio
tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche
italiane, o passivita' delle banche italiane controparti, aventi
scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del
13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali
operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,
lettera d), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al
riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per
le banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni di
mercato. I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli
oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e
di spesa del bilancio dello Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre
2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a
condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane,
al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli
utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti
dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da
privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni
altro privilegio.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla
base della valutazione, da parte della Banca d'Italia,
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' effettuare le
operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche
delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi
dell'articolo 1 del presente decreto.
Art. 2.
1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche o di
gruppi bancari italiani , anche di liquidita', che possa recare
pregiudizio alla stabilita' del sistema finanziario, si applicano le
procedure di cui al titolo IV del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle
banche o delle societa' capogruppo di un gruppo bancario
sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva
ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza,
deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero
dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari e'
preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento
autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 3.
1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca
d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o
cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei
confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della
sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli
articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma
1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo
67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono disciplinate le modalita' per assicurare l'idonea e tempestiva
pubblicita' del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria
a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno
ai sensi del comma 1.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' rilasciare,
fino al 31 dicembre 2009 , la garanzia statale su finanziamenti
erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche
italiane e alle succursali di banche estere in Italia per
fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency liquidity
assistance).
Art. 4.
1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di
garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi
dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare
la garanzia statale a favore dei depositanti per un periodo di 36
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidita'
giacente all'interno del sistema bancario e finanziario su conti e
rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente,
all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 345-ter:
1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono
inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 84, secondo comma, del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni
anno»;
2) la parola: «marzo» e` sostituita dalla seguente: «maggio»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta
impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente
l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del
relativo importo»;
b) al comma 345-quater, primo periodo, dopo le parole: «comma 343»
sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a
quello in cui scade il termine di prescrizione»;
c) al comma 345-quinquies:
1) dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le
seguenti:«entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola: «marzo» e' sostituita dalla seguente: «maggio»;
d) al comma 345-octies, primo periodo, dopo le parole: «relativo
versamento» sono inserite le seguenti:
«, entro il termine di cui al medesimo regolamento,»;
e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:
«345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i
presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai
commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorita' per
l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La
gestione del fondo di cui al comma 343 e' affidata al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze e' stabilita la quota del fondo di cui
al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo
comma 343 nonche' al comma 344, e sono altresi' stabilite la quota
del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca
scientifica, nonche' quella destinata in favore dei soggetti
beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalita' stabilite con
il medesimo decreto.
345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato
di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione
europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008.
345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, sono disciplinate le modalita' di richiesta e di
attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti
di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del
medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del
presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, si applicano alle pubbliche
amministrazioni, agli enti pubblici e alle societa' concessionarie
della distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni
di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n. 222,
introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti
di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo
di cui al comma 343 e' effettuato previa liquidazione degli stessi e
al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le
condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti
criteri:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione,
al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci
giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il
versamento al fondo;
b) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in
sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso
anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la
scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per
le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari
condizioni di mercato, si verifichino difficolta' oggettive nella
liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della
scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che
definisce le modalita' specifiche di devoluzione al fondo;
c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il
versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari e'
fissato al 31 maggio 2009.
345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione
del fondo di cui al comma 343 e' stabilita con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n.
116, le parole: «, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure
ad evidenza pubblica» sono soppresse. L'articolo 5 del medesimo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116
del 2007 e' abrogato».
Art. 5.
1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita'
di sottoscrizione degli aumenti di capitale, di concessione della
garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui
all'articolo 1-bis, comma 2 , e di attuazione del presente
decreto.
1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di
trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci
giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre
mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi
effettuati ai sensi del presente decreto.
2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1-bis, commi 1 e
3 , 3, comma 2, e 4 sara' elencata nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi
eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7.
2-bis. Le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione
dell'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis,
comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis,
comma 2, e' autorizzata l'apertura di appositi conti presso la
Tesoreria statale.
