pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 2008
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 ottobre 2008,
n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo
di particolari categorie sociali, č convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre
2008
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il
passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali
individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.
9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi
previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili
adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai
sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito,, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, e' ulteriormente differita al 30 giugno 2009, nei comuni di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi per la
concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il
30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per
l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria».
1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai
provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto
da parte del locatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre
1998, n. 431.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano
applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonche', limitatamente ai comuni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148,
i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9
del 2007.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4-bis. Al fine di adeguare gli strumenti di vigilanza per la
realizzazione del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, alla voce n. 668 dell'allegato A di cui
all'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, relativa
al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le parole: «Artt. da 118 a
138» sono sostituite dalle seguenti: «Artt. da 118 a 124».
Art. 1-bis.
1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione
degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini
dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle
graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di
registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della
locazione da parte del locatore.
Art. 1-ter.
1. All'articolo 11, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «comma 1154, della legge 27
dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «di cui
all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sentite le regioni,».
Art. 1-quater.
1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o
concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non
rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di
abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere
ceduti in proprieta' agli istituti autonomi case popolari, comunque
denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse
proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima
casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio
abitativo e la riduzione delle passivita' delle banche. Gli istituti
autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono
a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i
mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalita' del presente
articolo, i canoni di importo pari al 70 per cento del canone
concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e comunque non
inferiori al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in
ciascuna regione e provincia autonoma.
3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di
locazione e' computabile a parziale restituzione delle somme pagate
dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o
trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli
oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facolta' di riacquisto
dell'immobile prioritariamente dal parte del mutuatario insolvente
alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalita'
stabilite da leggi regionali.
