|
![]()
Legge 20 febbraio 2009, n. 10
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2009
Art. 1.
1. Al primo comma dellarticolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero
1) è inserito il seguente:
«1-bis) individua le liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;
b) il numero 2)
è sostituito dal seguente:
«2) procede al riparto dei seggi tra le liste
di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale
di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali
delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi
da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.
Nelleffettuare la divisione trascura leventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni
hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità
di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano
resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto
il quoziente elettorale nazionale».
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.