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Legge 4 marzo 2009, n. 15
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2009
Art. 1.
(Modifica allarticolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)
1. Il secondo periodo del comma 2 dellarticolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».
2. Larticolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui allarticolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dallarticolo 1 della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
b) miglioramento
dellefficienza e dellefficacia delle procedure della contrattazione
collettiva;
c) introduzione di sistemi interni
ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare
lofferta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità e a
consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni laccesso
diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;
d) garanzia della trasparenza
dellorganizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi
retributivi;
e) valorizzazione del merito e
conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei
risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;
f) definizione di un sistema più
rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
g) affermazione del principio di
concorsualità per laccesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;
h) introduzione di strumenti che
assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base
territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per laccesso ai
pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento
al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
allassolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato;
i) previsione dellobbligo di
permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i
vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale
nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di
organico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nellosservanza dei princìpi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonchè nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente allattuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonchè previo parere della medesima Conferenza relativamente allattuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per lespressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, questultimo termine è prorogato di sessanta giorni
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare
eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto
dei medesimi princìpi e criteri.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1
individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato,
ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti
princìpi generali dellordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli
enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la
specificità del relativo ordinamento.
(Princìpi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)
1. Lesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonchè, sulla base di questa, ad atti organizzativi e allautonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
2. Nellesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) precisare, ai sensi dellarticolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dallarticolo 1 della presente legge, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
b) fare in ogni caso salvo
quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
c) prevedere meccanismi di
monitoraggio sulleffettività e congruenza della ripartizione delle materie
attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;
d) prevedere lapplicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in
caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei
limiti fissati alla contrattazione collettiva;
e) individuare criteri per la
fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei
vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi
di spesa;
f) prevedere, ai fini
dellaccertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema
standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la
valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonchè
adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dellutenza,
dellimpatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le
richieste e le previsioni di interesse per la collettività;
g) potenziare le
amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in
mobilità ai sensi dellarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
h) riordinare le procedure di
contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella
salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonchè quelle della
contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, lAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della
medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:
1) rafforzamento dellindipendenza dellARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dellincarico, e del personale dellAgenzia;
2)
potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;
3) ridefinizione
della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere
direttivo nei confronti dellARAN;
4) riduzione del
numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della
contrattazione collettiva per lindividuazione della relativa composizione, anche con
riferimento alle aziende ed enti di cui allarticolo 70, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
5) modificazione,
in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi
e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con
quello di regolamentazione economica;
6) rafforzamento
del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare
prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi
deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;
7) semplificazione
del procedimento di contrattazione anche attraverso leliminazione di quei controlli
che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli
accordi collettivi;
i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui allarticolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63;
l) prevedere che le pubbliche
amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più
amministrazioni;
m) prevedere limputabilità
della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di
pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso
gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dellamministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
n) prevedere, al fine di ridurre il
ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni
dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo
svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che
presentino carenza di organico;
o) prevedere, al fine di favorire i
processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni,
criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione.
(Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)
1. Lesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dellintero procedimento di produzione del servizio reso allutenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonchè a prevedere lobbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dallorganismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, lobiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine, a prevedere lattivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.
2. Nellesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonchè con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale;
b) prevedere lobbligo per
le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che
lamministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta
parte degli obiettivi dellanno precedente è stata effettivamente conseguita,
assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di
indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale,
correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;
c) prevedere lorganizzazione
di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di
ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti,
organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi
contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;
d) promuovere la confrontabilità
tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la
comparazione delle attività e dellandamento gestionale nelle diverse sedi
territoriali ove si esercita la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine
indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o
stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare allinterno degli strumenti di
programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;
e) riordinare gli organismi che
svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche
secondo i seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
2) estensione
della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di
requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di
valutazione;
4) assicurazione
della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle
metodologie e degli standard definiti dallorganismo di cui alla lettera f);
5) assicurazione
della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nellesercizio delle
proprie funzioni e responsabilità;
f) prevedere, nellambito del riordino dellARAN di cui allarticolo 3, listituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere allesercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per lattuazione del programma di Governo sullattività svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee allamministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dellorganismo, con comprovate competenze in Italia o allestero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro per lattuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
g) prevedere che i sindaci e i
presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato
il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie
stabiliti dallorganismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare
o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente allesito della valutazione;
h) assicurare la totale
accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la
pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna
pubblica amministrazione anche attraverso:
1) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinchè possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;
2) il confronto
periodico tra valutazioni operate dallinterno delle amministrazioni e valutazioni
operate dallesterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri
di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;
3) ladozione
da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini,
consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,
di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche
attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli
obiettivi di cui al comma 1;
i) prevedere lampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui allarticolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonchè dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dallomesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dellazione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
2) devolvere il
giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;
3) prevedere come
condizione di ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida
allamministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai
decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in
particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a
responsabilizzare progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla tipologia
degli enti, lorgano di indirizzo, lorgano esecutivo o lorgano di
vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che,
allesito del giudizio, il giudice ordini allamministrazione o al
concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle
omissioni o ai mancati adempimenti di cui allalinea della presente lettera e, nei
casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del
risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;
5) prevedere che
la sentenza definitiva comporti lobbligo di attivare le procedure relative
allaccertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme
di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;
7) prevedere
strumenti e procedure idonei ad evitare che lazione di cui allalinea della
presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta
o proseguita, nel caso in cui unautorità indipendente o comunque un organismo con
funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto
il procedimento di propria competenza.
3. Per il funzionamento dellorganismo di cui al comma 2,
lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per lanno
2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, compresi i compensi ai
componenti. È altresì autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere
dallanno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze, progetti sperimentali e innovativi volti a:
a) diffondere e uniformare le
metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali,
anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet:
b) sviluppare i processi di
formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;
c) sviluppare metodologie di
valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;
d) migliorare la trasparenza delle
procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet.
4. Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per lanno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa recata dallarticolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dellorganismo di cui al comma 2, lettera f), e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dallattuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e del comma 3, secondo
periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dellarticolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa come
accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dellorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e allutilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dellattività di misurazione e valutazione svolta in
proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità.
8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a
promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.
9. Allarticolo 1, comma 1, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non
sono oggetto di protezione della riservatezza personale».
(Princìpi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)
1. Lesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre nellorganizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante laffermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Nellesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;
b) prevedere che la valutazione
positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo
rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale
interno;
c) destinare al personale,
direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e
razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento
in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative;
d) stabilire che le progressioni
meramente economiche avvengano secondo princìpi di selettività;
e) definire una riserva di accesso
dallesterno alle posizioni economiche apicali nellambito delle rispettive aree
funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
f) stabilire che le progressioni di
carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale
interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;
g) individuare specifici e
ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano
i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
(Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica allarticolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. Lesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dellindirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo.
2. Nellesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) affermare la piena autonomia
e responsabilità del dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore
di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in
capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
1) individuazione
dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
dellufficio al quale è preposto;
2) valutazione
del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;
3) utilizzo
dellistituto della mobilità individuale di cui allarticolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri
oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sullefficienza della relativa struttura nonchè, allesito dellaccertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;
c) prevedere la decadenza dal
diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza
giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei
dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;
d) limitare la responsabilità
civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di
avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica
amministrazione di appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per
le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti
rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento
disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano
valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;
f) prevedere che laccesso
alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche
concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere
a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;
g) prevedere, inoltre, che il
conferimento dellincarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure
selettive di cui alla lettera f) sia subordinato al compimento di un periodo di
formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato
dellUnione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità
determinate, nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna
amministrazione dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nellarticolo 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli
stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare
unadeguata offerta formativa ai fini dellimmediata applicazione della
disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;
h) ridefinire i criteri di
conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa
disciplina ai princìpi di trasparenza e pubblicità ed ai princìpi desumibili anche
dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la
conferma dellincarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei
risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del
conferimento dellincarico, secondo i sistemi di valutazione adottati
dallamministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento
degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non
appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il
conferimento degli incarichi medesimi;
i) ridefinire e ampliare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato
dei garanti di cui allarticolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di
conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonchè sulleffettiva adozione
ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma
degli incarichi;
l) valorizzare le eccellenze nel
raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento
economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nellambito delle singole
strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai
risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui allarticolo 4;
m) rivedere la disciplina delle
incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne lautonomia rispetto alle
organizzazioni rappresentative dei lavoratori e allautorità politica;
n) semplificare la disciplina della
mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al
fine di renderne più ampia lapplicazione e di valorizzare il relativo periodo
lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
o) promuovere la mobilità
professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al
personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;
p) prevedere che, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al
risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al
30 per cento della retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio
sanitario nazionale;
q) stabilire il divieto di
corrispondere lindennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di
appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al
presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti
con i princìpi contenuti nella presente legge.
3. Al comma 11 dellarticolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dellanzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dellanzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».
(Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)
1. Lesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dellarticolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nellambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Nellesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonchè razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e lentità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre allobbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;
b) prevedere che il procedimento
disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale,
stabilendo eventuali meccanismi di raccordo allesito di questultimo;
c) definire la tipologia delle
infrazioni che, per la loro gravità, comportano lirrogazione della sanzione
disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento,
di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non
veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due
ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una
sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui allarticolo 640,
secondo comma, del codice penale e la procedibilità dufficio;
d) prevedere meccanismi rigorosi
per lesercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del
dipendente, nonchè la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il
licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla
falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di
diligenza professionale nellaccertamento della patologia;
e) prevedere, a carico del
dipendente responsabile, lobbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la
mancata prestazione, nonchè del danno allimmagine subìto
dallamministrazione;
f) prevedere il divieto di
attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che
siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;
g) prevedere ipotesi di illecito
disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia
determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;
h) prevedere procedure e modalità
per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del
contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento
degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;
i) prevedere ipotesi di illecito
disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato
esercizio o della decadenza dellazione disciplinare;
l) prevedere la responsabilità
erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in
esubero;
m) ampliare i poteri disciplinari
assegnati al dirigente prevedendo, altresì, lerogazione di sanzioni conservative
quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del
principio del contraddittorio;
n) prevedere lequipollenza
tra la affissione del codice disciplinare allingresso della sede di lavoro e la sua
pubblicazione nel sito web dellamministrazione;
o) abolire i collegi arbitrali di
disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva;
p) prevedere lobbligo, per il
personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di
esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilità di
escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla
specificità di compiti ad esse attribuiti.
Art. 8.
(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)
1. Larticolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nellambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dellavvenuta costituzione di questultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro CNEL)
1. Dopo larticolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Ulteriori attribuzioni). 1. In
attuazione di quanto previsto dallarticolo 99 della Costituzione il CNEL:
a) redige una relazione annuale al
Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
b) raccoglie e aggiorna
lArchivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore
pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di
secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione
collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita
economica e sociale;
c) promuove e organizza lo
svolgimento di una conferenza annuale sullattività compiuta dalle amministrazioni
pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali,
delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di
informazione, per la discussione e il confronto sullandamento dei servizi delle
pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».
2. Il CNEL provvede allattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10.
(Efficienza dellazione amministrativa)
1. Allarticolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «segnalano in particolare, con riferimento allanno precedente e al primo quadrimestre dellanno in corso:» sono sostituite dalle seguenti: «danno conto, con riferimento allanno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per lattuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro delleconomia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare lautonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 11.
(Corte dei conti)
1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti
Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso
di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da
obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie,
ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con
lamministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su
proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici
idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento
e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine
economico-finanziario, può disporre la sospensione dellimpegno di somme stanziate
sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione
di piani e programmi, nellerogazione di contributi ovvero nel trasferimento di
fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con lamministrazione, le cause, e
provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a
darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni lamministrazione
competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la
facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di
sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al
Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai
rilievi formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui
allarticolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con
il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2
del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti
locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai
rispettivi organi di governo e lobbligo di riferire al Parlamento è da adempiere
nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.
4. Allarticolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dellincarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dellarticolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385».
5. Il comma 61 dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti
può acquisire ai sensi dellarticolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in
formato elettronico.
7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo
dellistituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima,
presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui
allarticolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette
copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non
espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della
Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti
dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di
fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi
extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della
Corte. Può esercitare la facoltà di cui allarticolo 41, ultimo capoverso, del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione
nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni
funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui allarticolo 1, quinto
comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dallarticolo 54 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo
di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso
espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo
presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del
Parlamento eletti ai sensi dellarticolo 7, comma 1, lettera d), della legge
27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dellarticolo 18, comma 3,
della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i
magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare,
possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla
presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei
due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del
Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dellazione disciplinare da
parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le
funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e
può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero
sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del
Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare
i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti
del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nellesercizio delle
proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere
dallanno 2009. Allonere conseguente si provvede mediante riduzione lineare
degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il
termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il
quale il Presidente della Corte dei conti indìce le elezioni per il rinnovo della
composizione del Consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009.
Art. 12.
(Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico)
1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sullandamento della spesa relativa allapplicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 13.
(Modifica allarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione)
1. Allarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».