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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3
Art. 1.
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale;
garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali
da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione
della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7,
e 36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera
b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di
tali mezzi.
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente
legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
Art. 7.
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati
personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e'
tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola
volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo
a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle
operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del trattamento e puo'
riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova
notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli elementi
indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della
variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati
nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile, nonche' coloro che devono fornire le informazioni di cui
all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime,
secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali
anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in
ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del
titolare o del responsabile.
Sezione I
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali devono essere previamente informati per iscritto
circa:
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli
elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita'
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero
nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 11.
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o
piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso
liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
10.
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero
1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte
della notizia.
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d),
non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32,
commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Art. 15.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva
sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in
relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento
dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la
loro destinazione.
2. I dati possono essere:
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla
lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi
dell'articolo 39, comma 1.
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
Art. 19.
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere
le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorita'.
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte
di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si
applicano le disposizioni dell'articolo 27.
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9,
comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la
diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
Art. 22.
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il
Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad
adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di
cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 43, comma 2.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante,
trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della
salute dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo
o la collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato, il
trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi
di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E'
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e'
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e
3, del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando
il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di
cronaca, ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non
si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei
casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in
conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato
anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che
preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice,
ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto
a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di
deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via
sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un
diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi',
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24.
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti
a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Art. 27.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando
siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi
di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano
violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono
ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente
legge.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora
sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni
dalla data della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora
il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato
di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di
tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato
dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita' del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la
natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita'.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e'
effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita
sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a).
La notificazione puo' essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall'articolo 7.
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere
fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per
il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo'
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla
richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di
presentare memorie o documenti. Il Garante puo' disporre, anche
d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato
e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento e'
comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo'
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma
4 ed e' impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione
al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla
data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per
cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di
competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di
violazione dell'articolo 9.
PRINCIPI GENERALI
(Finalita' e definizioni).
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti,
organizzato secondo una pluralita' di criteri determinati tali da
facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle
modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a
uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o
consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo
30.
(Ambito di applicazione).
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge
1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1,
della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo
con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al
titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in
base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici
giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
(Trattamento di dati svolto
senza l'ausilio di mezzi elettronici).
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Notificazione).
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie
di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la
sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui
si riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con
altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio
nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale
indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
(Responsabile).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Raccolta e requisiti dei dati
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile.
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
(Consenso).
(Casi di esclusione del consenso).
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel
rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1,
lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di
intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
(Diritti dell'interessato).
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche'
della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la
richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche'
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive
finalita' inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei
pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonche' la tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui
alla medesima lettera h).
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
(Sicurezza dei dati).
(Cessazione del trattamento dei dati).
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento
per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali).
Comunicazione e diffusione dei dati
(Incaricati del trattamento).
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalita' che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro
conoscibilita' e pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti al
diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in
particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di
intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa'
controllate e societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono stati
notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica
o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
(Dati sensibili).
(Dati inerenti alla salute).
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686
del codice di procedura penale).
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio
della professione di giornalista).
(Dati concernenti persone giuridiche).
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
(Trasferimento di dati personali all'estero).
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato
ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita'
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di
intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie
per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
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