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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3
Art. 30.
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. I membri sono
scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di
riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne'
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennita' di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante
al presidente. Le predette indennita' di funzione sono determinate,
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da
poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
1. Il Garante ha il compito di:
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, e' tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro
il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante
promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del
registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del
giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione e
l'editoria.
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo'
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, puo' disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo
controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio
in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza
ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalita' di svolgimento sono individuate con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli
eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato
dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come
sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificita' della
verifica, il membro designato puo' farsi assistere da personale
specializzato che e' tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33,
comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal
presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per
gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende
visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante .
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente e'
determinato in misura non superiore a quarantacinque unita', su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste
a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e'
soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la
riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi' previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme volte a
precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 13, nonche' della notificazione di cui all'articolo 7,
per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il regolamento puo' comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante
puo' avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e
di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie
previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di
indisponibilita', ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche
di dati e ad operazioni di trattamento.
Art. 34.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da
tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista
dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della reclusione sino ad un
anno.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui
all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione e' da uno a tre anni.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal
fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due
anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica
la reclusione fino ad un anno.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o
dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni.
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge
importa la pubblicazione della sentenza.
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4,
e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23,
comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
Art. 40.
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23
dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13
e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati
personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale
data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati prevista dalla presente
legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data
di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni
successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7
e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui
all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2,
devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di
tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera
tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15,
comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22,
comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in
assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa
comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla
elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei
ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla
medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
sostituito dal seguente:
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30
settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei
dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto
comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge
1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il
Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato
articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive
modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
nonche' le vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi' ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu'
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),
della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati
ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 44.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni
a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto
a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni
1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non
riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2
della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati
in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante.
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Istituzione del Garante).
(Compiti del Garante).
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento e in conformita' alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o
delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di
legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi
dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita', la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano
la materia e delle relative finalita', nonche' delle misure di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso
puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e
sullo stato di attuazione della presente legge, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV
della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4
e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
(Accertamenti e controlli).
(Ufficio del Garante).
SANZIONI
(Omessa o infedele notificazione).
(Trattamento illecito di dati personali).
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza
dei dati).
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
(Pena accessoria).
(Sanzioni amministrative).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
(Comunicazioni al Garante).
(Disposizioni transitorie).
(Modifiche a disposizioni vigenti).
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale.
Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei
dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento,
l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5
la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la
loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla
richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto;
tale Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione".
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere,
nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali
il regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo
complessivo di centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati
per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la
categoria IV per il triennio 1996-1998".
(Abrogazioni).
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
(Copertura finanziaria).
(Entrata in vigore).![]()