![]() |
Indici delle leggi |
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997
1. Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a
favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del
territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei
criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del
tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa
depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con
istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello
Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da
ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalita',
fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono
altresi' versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche,
recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli
interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con
effetto dall'anno 1996, le disponibilita' destinate all'ammortamento
dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree
depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche
negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle
risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1998 al 2013, e' destinata alla copertura di mutui
finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia
scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure
e modalita' previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle
medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli
anni dal 1998 al 2013, e' destinata, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla
copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia
universitaria. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a
lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da
ripartire con deliberazione del CIPE, e' destinata alla copertura di
mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n.
32, e successive modificazioni.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515
miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo
onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, al fine di accelerare il completamento,
l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza
nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di
opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di
sistemazione dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere,
con priorita' per quelle localizzate nelle aree depresse del
territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione,
concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per
le politiche agro - alimentari, a contrarre mutui decennali con il
Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con ammortamento a
carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei
predetti mutui e' correlato al limite di impegno decennale di lire 80
miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalita', i
termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei
mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo
12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, nonche' dalla retribuzione pensionabile di cui
all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di
competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile,
l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 e'
stabilito entro il limite massimo del tre per cento della
retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento,
dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale
limite non puo' superare la misura dell'uno per cento sino al 31
dicembre 1997 e del due per cento dal 1 gennaio 1998. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al
raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in
funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.
3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un
contributo di solidarieta' del dieci per cento, a carico del datore
di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono
iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non e' dovuto quando
tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni. Se e' destinata a tale
finalita' solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo
si applica sulla parte residua.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai
fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione
nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si
applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti,
nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi
inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.
6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal
presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del
datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i
contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima
data.
7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime
contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi
evasi, e' tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative
previste dalle vigenti disposizioni di legge. Resta salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno
1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per
l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si
provvede:
1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di
cui all'articolo 4, comma 8, del decreto - legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore
del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore
del comune di Palermo. All'erogazione del contributo provvede il
Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da
parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli
specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno
intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette
copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di
integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b),
del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonche' i
trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25
marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di
amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di
lire 43 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei
trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del dieci
per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto - legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e' sostituito dal seguente:
4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai
3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica
utilita' ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244,
convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1981, n.
390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a
parita' di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici
concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni
presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di
cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima
professionalita'.
5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli
18, primo comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non e' richiesto l'accesso
al Fondo sociale europeo.
6. Gli oneri relativi alle quote di indennita' di anzianita', di
cui al quinto comma, lettera a), dell'articolo 21 della legge 12
agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono
a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.
7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del
decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati
per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di
consentire l'espletamento delle relative attivita' di valutazione e
certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate
alle potenzialita' del mercato del lavoro locale. I relativi oneri
sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1
del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire
5 miliardi per l'anno l997.
8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli
interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni
culturali, e' autorizzata l'apertura di contabilita' speciali
intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero
per i beni culturali e ambientali nonche' ai funzionari delegati
dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica
istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei Fondi loro
assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
All'apertura delle contabilita' si provvede anche nel caso in cui i
fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano
le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura
delle contabilita' e' disposta con decreto del Ministro del tesoro,
su proposta dell'amministrazione interessata.
9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto -
legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti
all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori,
destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti
nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081
/ 93, in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano
nellaconduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano
un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in
agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato
di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni.
1. Al fine di accelerare le procedure relative agli
ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono
sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di
approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del
trattamento straordinario di integrazione salariale, con il
connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche
in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991,
n. 223.
2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione
del provvedimento di assoggettamento della societa' ad una
delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della
medesima legge n. 223 del 1991.
1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale
dell'attivita' teatrale, e' istituito, nell'ambito del Fondo di
intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819,
il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il
finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento
funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprieta'
dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento e' compatibile con
eventuali contributi in conto capitale ed e' erogato sulla base di
criteri predeterminati dall'Autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a
carico del conto speciale di cui al comma 1 e' definito con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo.
3. Alla costituzione delle disponibilita' finanziarie del conto
speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25
miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilita'
esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14
agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonche' per ulteriori
individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze
dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorita'
di Governo competente in materia di spettacolo.
1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e
riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine,
il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con
priorita' per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, e'
autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione,
da parte delle societa' di gestione costituite secondo le previsioni
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti,
di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di
ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate
dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno
1998.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' affidata alle
societa' di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale
territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli
istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento
relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca
previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di
progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle
acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, nonche' le ulteriori risorse attribuite al
Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono
destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti
da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato
dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in
deroga alle finalita' previste per dette risorse dalle rispettive
disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio
del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le
risorse gia' trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva
riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto
del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente,
provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi
operativi eventualmente occorrenti.
3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e
degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:
4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 gia'
appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per
qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti
dell'articolo 13 del presento decreto, intendendosi sostituito
all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di
collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di
sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia
avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministero dei lavori pubblici puo' individuare un gestore
provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a
diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio
dell'impianto. A tale fine il gestore provvisorio puo' utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse
destinate dal piano all'intervento in parola, nonche' le risorse
derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e
depurazione, ove previsti.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al
comma 1, determina le modalita' per il monitoraggio ed il controllo,
con la partecipazione delle regioni interessate, delle attivita' di
realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano
stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale
revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto
dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti
preliminari degli interventi previsti dal piano, puo' avvalersi di
soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con
rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad
esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del
personale. Per il suddetto rimborso e' autorizzata la spesa di lire
400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards
europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori
pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere
iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle
amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi
interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione
delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della
costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un
apposito gruppo tecnico, composto da non piu' di venti esperti di
elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto
gruppo tecnico e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per
l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire
1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
1. Le disponibilita' iscritte nei seguenti capitoli del bilancio
dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio
possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare
interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in
corso di attuazione:
1-bis. Il termine per la contrazione dei mutui di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195, e' prorogato al 31 dicembre 1997.
1-ter. Il termine per la contrazione dei mutui di cui
all'articolo 17, commi 18 e 19, dalla legge 11 marzo 1988, n.
67, e' prorogato al 31 dicembre 1997.
Artt. 1 - 7
Artt. 8 - 21
Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse
del territorio nazionale
Regime contributivo delle erogazioni previste
dai contratti di secondo livello
a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi
annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi
per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424
miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi
per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212
miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001,
mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal
presente articolo.
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili,
integrazione salariale e formazione professionale
" 21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita'
occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori
socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di
cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire
societa' miste ai sensi dell'articolo 4 del decreto - legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle
predette societa' sia costituito nella misura del quaranta per
cento da lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti e nella
misura del quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e',
comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori gia'
impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa',
in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti
soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di
legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore
a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali,
analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori
socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti
promotori.".
Procedure relative agli ammortizzatori sociali
Intervento su immobili adibiti a teatri
Interventi nel settore del trasporto aereo
Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
a) una quota pari al venticinque per cento delle somme
complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna
regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni
decorrenti dalla effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio;
b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite
del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera
a), proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito
dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei
lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita'
delle risorse in bilancio;
c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a
seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo,
entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle
risorse in bilancio.
Mantenimento in bilancio di fondi
a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la
riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonche'
l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti
acquedottistici;
b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la
realizzazione di interventi di costruzione, completamento,
sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprieta'
statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici,
compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
concernente incentivi alle attivita' produttive e agevolazioni alle
attivita' di ricerca;
d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto
ambientale;
e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere
di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi
su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata
e Puglia;
f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di
pubblica utilita' nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano,
Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio con
personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilita'
o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonche' la
realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attivita'
di salvaguardia della laguna di Venezia;
g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
e 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
concernenti la realizzazione degli interventi di prevenzione del
fenomeno dell'usura, nonche' degli interventi in favore delle sue
vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti
per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in
vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorche' riferiti a fatti
verificatisi anteriormente al 1 gennaio 1996;
h) capitolo 8200 dello stato di previsione del Ministero della
difesa, concernente la realizzazione di interventi di
ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da
adibire a Scuola allievi carabinieri;
i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente, la
realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento e lo
sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attivita'
organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del
Mediterraneo a Bari;
l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli
1109, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero
delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti
interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e
ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla
allocazione delle attivita' dell'amministrazione finanziaria
orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, ad
assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale
contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
l'attivita' produttiva della predetta amministrazione autonoma.![]()