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Indici delle leggi |
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le
attivita' di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche
in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della
medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.
2. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di
rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attivita' di
progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle
amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori
pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del
Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo e' autorizzata la spesa di
lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici.
2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del
Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese
anticipate.
1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi
previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei
finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre
1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla della legge 17
gennaio 1997, n. 4, e' effettuata, anche per interventi di edilizia
extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalita' stabilite
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
1. Al comma 7, lettera e), dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2 , comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le
parole: "e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;".
2. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono
soppresse le parole: "non siano compresi nelle zone omogenee A di cui
all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,".
2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il
seguente:
1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e' raddoppiato il
termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20,
del decreto legislativo 19 dicembre 1994,n. 758, ed e' ridotta
della meta' la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in
tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di
rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i
connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati in concessione o
comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente
gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o
piu' commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni
competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva,
necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza
indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui
al comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta
giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il
commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione
degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative
strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari
ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal
commissario straordinario al presidente della regione che, entro
quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la sospensione, anche
provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di
sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga
ad ogni disposizione vigente e nel risptto comunque della
normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori,
servizi e forniture, della normativa in materia di tutela
ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico,
artistico e monumentale, nonche' dei principi generali
dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare e devono essere motivati.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo'
disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di
cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili
nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole
alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici
demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio
tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere
alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause
ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici
provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante
concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente,
di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita'
di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997
ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma
1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i
fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.
1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi
agli anni dal 1978 al 1991, gia' ripartiti tra le regioni, in
relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su
proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a
interventidi risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui
all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i
finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra
le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto
degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori
eventualmente gia' impiegati per i programmi originari.
2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al
quadriennio 1992-1995, nonche' quelli ricavati dalla alienazione
degli alloggi di proprieta' pubblica in base alla legge 24 dicembre
1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto
capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un
massimo del 25 per cento delle disponibilita'.
3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario
di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca
e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli
interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza
assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di
concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al
fine di assicurare la necessaria continuita' nella programmazione e
nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e
forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento
previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi
secondo le finalita' e con le modalita' stabilite nel decreto-legge
20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 novembre 1996, n.578. Per concorrere al suddetto fine, il termine
fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo
differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649,
e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine e'
autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere
derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e
riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. e' autorizzata
ad impiegare sino al dieci per cento delle risorse finanziarie
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
per la realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori
delle aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, ivi incluse le aree di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui
all'articolo 6-ter del decretolegge 6 settembre 1996, n. 467,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto
1990, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche fuori
del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni
possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini
previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva.".
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10,
comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei
trasporti e della navigazione puo' autorizzare, su richiesta, i
soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime
precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti
nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti
percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed
urgenti necessari alle attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonche'
all'attivita' di gestione aeroportuale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della
convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della
legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare,
relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1,
lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come determinati
dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una
cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al
dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati,
da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7
della legge 22 agosto 1985, n. 449.
4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della
gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del
comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con
obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con
l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle
infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria
detenzione e per le migliorie apportate.
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile,
penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di
amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con
l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi
istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la
loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello
Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello
Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la
ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi
annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonameuto relativo al Ministero del tesoro.
1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al
Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnicoamministrative ad essa connesse e provvedimenti di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilita', ivi comprese le procedure di occupazione ed
espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi
sulla domanda di sospensione, puo' definire immediatamente il
giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime
disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di
domanda di sospensione della sentenza appellata.
3. Tutti i termini processuali sono ridotti della meta' ed il
dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla
data dell'udienza con deposito in cancelleria.
4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza
di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro
sessanta giorni.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il
giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.
6. La parte interessata ha facolta' di proporre appello contro la
sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito
dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che
dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione
della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica
l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
1. Per le finalita' e con le modalita' previste nell'articolo
2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la
realizzazione del tratto Aglio'-Canova e il potenziamento del
tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada
Bologna-Firenze, e' concesso un ulteriore contributo di lire
100 miliardi annui per il periodo 1997-1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti
amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino
all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve
risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di
programmazione economicofinanziaria per il triennio 1997-99, cosi'
come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici
dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure gia'
regolanti l'attivita' dei soppressi organismi dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3
giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.
1. Il diritto all'indennita' di mobilita' di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223, e' riconosciuto a coloro che, pur
regolarmente iscritti alle liste di mobilita', abbiano
presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a
condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque
compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.
2. Senza ulteriori oneri, e' erogata l'indennita' spettante al
momento della scadenza del termine per la presentazione della
domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento
dell'erogazione.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite
di lire 2 miliardi per l'anno 1997.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Artt. 1 - 7
Artt. 8 - 21
Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo
per la progettualita' presso la Cassa depositi e prestiti
a) " 54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti
pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli
interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza
delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche
con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle
comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di
irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici
cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti
enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo
rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie
per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi,incluse le valutazioni di
impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La
dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante
apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti
dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle
predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del
territorio nazionale.";
b) " 56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle
spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del
Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare,
allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita',
la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente
o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto
dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria.
Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede
le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di
procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da
espletare mediante il ricorso anche a societa' partecipate
dalla Cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla Cassa
depositi e prestiti a valere sulle disponibilita' del Fondo, con
determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci
per cento del costo presunto dell'opera.";
c) " 57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di
valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita' concordate con la
Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista
finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi
cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero
quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione
definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare
alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle
eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata
perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione
dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno
l'interesse pubblico alla sua realizzazione.";
d) " 58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e'
riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente
intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi
oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui
al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a
lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo
di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici
Modalita' di ridestinazione dei finanziamenti
per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS
Centri storici
" 8-bis. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma
7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si
intende affidare i lavori ".
Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri
Commissari straordinari e interventi sostitutivi
(Seguiva un periodo soppresso dalla legge di conversione).
Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per
interventi programmati in agricoltura e per iniziative
produttive.
Snellimento delle procedure in materia di informazioni
e comunicazioni antimafia
" 2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalita'
necessarie per:
a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema
informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e quello di servizio di una o piu' prefetture, in modo da
attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle
iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel
registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di
sospensione di cui all'allegato 1;
b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino
un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al
presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la
inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;
c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni
relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).
2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo
diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per
iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti
interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali
soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata
con atto recante sottoscrizione autenticata.
2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono
utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio;
per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio,
esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.".
(Soppresso dalla legge di conversione)
Anticipata occupazione del demanio aeroportuale
Rimborso delle spese di patrocinio legale
Norme sul processo amministrativo
Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali
Norme finali
Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici
Disposizioni in materia di indennita' di mobilita'
Entrata in vigore![]()