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Indici delle leggi |
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997
1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo
sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei
conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle
attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di
aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia
industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e
dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in
materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive,
tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente
delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti
attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia
ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione.
Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata,
elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni
precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di
vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti
di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero
dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di
mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti
provvedimenti.
2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita' di
valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere
informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti
pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e
provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di
monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle
attivita' economiche e produttive e' istituita presso il ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita
struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in
essere presso il medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti
derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita'
economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento
informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti,
ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente
articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire
alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare
prima dell'inizio della sessione di bilancio.
1. Le azioni di sostegno alle attivita' produttive contenute
nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi
macroeconomici fissati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare
riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in
presenza dell'innovazione tecnologica, nonche' alla tutela e al
miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresi'
al principio della programmazione, della trasparenza e della
redditivita' delle iniziative.
1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi
per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli
22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n.
317. Al medesimo fondo sono altresi' assegnate lire 50 miliardi per
il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle
agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del
1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande
presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento
dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il
31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati
acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la
revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge e'
disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti
entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi
di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino
sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima
prevista dalla medesima legge, il ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento
di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual
misura, dell'importo a ciascuno spettante.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle
diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un
comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e
domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono
riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge
n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di
cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20
miliardi.
5. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della
legge n. 317 del 1991.
6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui
all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di
programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare
riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone la
concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della
spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del
regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, la percentuale di intervento e' elevata al
70 per cento. Il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei
contributi.
7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui
all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle
regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al
citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale
finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo
sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni
interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato
regolamento (Cee) n. 2052/88, possono essere costituite dalle
regioni stesse societa' consortili di sviluppo industriale anche per
i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991.
Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita'
per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non
superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni
di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88. A
valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, l'Ente nazionale per
l'energia e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi
di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di
servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali,
concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.
8. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono
apportate le seguenti modifiche:
9. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
10. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo,
al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel
quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui
all'articolo 6, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. E' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105
miliardi per l'anno 1998 per la finalita' di cui all'articolo 3,
primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808,
secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonche', in
particolare, per sviluppare le capacita' di collaborazione
internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e
tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica
nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori
programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione
europea.
3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana
nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi
alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto
dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di
lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il ministro del Tesoro
e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al
predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le quote di
competenza italiana del programma Efa (European fighter aircraft) in
conformita' alle indicazioni del ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministero della
Difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.
1. Per la prosecuzione delle attivita' previste dal piano
triennale approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (Cipe) con deliberazione dell'8 agosto 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995,
nonche' di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di
Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e
strutturali dell'Unione europea, e' autorizzato, in favore
dell'istituto nazionale per la fisica della materia (Infm), un
finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per
l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.
2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei
programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione
giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi
obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non
provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa
selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di
durata non superiore a cinque anni con personale anche di
nazionalita' straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresi' a
stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione
e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla
successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e' abrogato.
3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in
Antartide e' autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a
lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999.
L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione al
ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico
consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni
parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture
operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati
i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, e le
procedure per l'aggiornamento del programma, le modalita' di
attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie
di cui al presente comma.
4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere
l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con
regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e
internazionali. Con decreto del ministro dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per
l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio
delle attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a lire
500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3
miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con
il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attivita'
del medesimo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il
1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10
miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno
finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonche', quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante
riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione
del ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, cosi' come rideterminata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il ministro del Tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del
programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi
strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione
pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184
del 1989 e' abrogata.
1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e' integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20
miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.
2. Il ministro per le pari opportunita' o un suo delegato e due
esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna sono componenti del Comitato per
l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati
alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un
comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e
domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6,
pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340
miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato.
1. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per
il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti
criteri:
2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e
medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti
stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti
statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli
stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo,
incentivi in forma automatica fruibile tramite crediti d'imposta, non
cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni
statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono
al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma
5.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di
attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte
che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre
1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto
d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da
effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per
l'accesso automatico alla agevolazioni da parte dei beneficiari sulla
base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme
previste dal decreto del ministro delle Finanze emanato ai sensi
dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.
4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme
restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle disponibilita' previste per gli interventi di cui al
comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce
titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito
d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per il
periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A
tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64,
sono utilizzate dal ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 20 marzo 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite
le seguenti: ", dell'agricoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle
regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree
depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (Cee)
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi
strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni".
1. Al fine di consentire il completamento del programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge
28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni,
e' autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997
e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando
le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'articolo
1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1
del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonche' a valere
sulle disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto
legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine e' autorizzata la
concessione, ai Comuni e loro consorzi, che non abbiano ancora
beneficiato di agevolazioni previste per lo stesso investimento da
leggi nazionali o regionali, di contributi in conto capitale fino a
un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Il
contributo viene erogato qualora l'avanzamento dell'opera raggiunta
un'entita' non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al
contributo.
2. Il Cipe con successiva deliberazione stabilisce le procedure
per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da
destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita':
3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il Cipe da'
preferenza ai Comuni o loro consorzi che presentino progetti
immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal Cipe stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per
cento della durata di dieci anni fino a un massimo del 25 per cento
del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono
superare il 75 per cento del costo previsto.
5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente
articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi
96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concesso
dal Cipe nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un
contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del
contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli
interventi ammessi.
1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al
completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare,
in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del
Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma
11, del citato Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76, e' elevato, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non
superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del
beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di
effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per
cento.
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, e' abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 641, e' sostituito dal seguente:
6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma
8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo
all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese
iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al
31 dicembre 1998.
1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati
nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991,
che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze
una o piu' rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il
50 per cento di ciascuna rata, puo' essere concesso di accodare le
rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici
concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti
all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per
il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro.
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28
novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di
una somma pari a lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere
dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24
maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di
una somma pari a lire 100 miliardi annui per dieci anni, a decorrere
dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui
all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni e integrazioni, e' incrementato di lire 75 miliardi
annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa
Spa, per le necessita' di cui al predetto fondo.
4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' emanato dal ministro del Tesoro, di
concerto con il ministro del Commercio con l'estero, in riferimento
alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di
concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1
e 3 del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari
a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100
miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento
relativo al ministero del Commercio con l'estero e, quanto a lire 150
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al ministero del Tesoro.
6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del
triennio 1997-1999.
7. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di lire 20 miliardi
per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro.
Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di
sostegno alle attivita' economiche e produttive
Finalita' della legge
Integrazioni e modificazioni
della legge 5 ottobre 1991, n. 317
a) al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi"
sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di
servizi";
b) al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa
commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle
seguenti: "piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e
piccola impresa di servizi".
"g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche
o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati
statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per
sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;
g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e
programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati
all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e
regionali sulla sicurezza".
Programmi del settore aeronautico
Interventi nel settore della ricerca scientifica
"3. L'Asi e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della
Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della
presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui
all'articolo 2 degli eventuali aggiornamenti".
Imprenditoria femminile
Copertura finanziaria
Incentivi automatici
a) l'intensita' dell'aiuto concedibile e' ammessa fino a un
massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;
b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici
ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle
telecomunicazioni;
c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unita' e dei
sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei
servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni,
nonche' dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli
produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;
d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti e'
elevato fino a un massimo di trenta mesi;
e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti
effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione
della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.
Metanizzazione del Mezzogiorno
a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che non abbiano
presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi
delle deliberazioni del Cipe dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30
marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 14 maggio 1992;
b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;
c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata
deliberazione del Cipe dell'11 febbraio 1988 anche per i Comuni
appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.
Interventi per le zone terremotate
"1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non
siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano
operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del
contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del
relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno a
esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i
presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la
realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle
scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o
della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al
programma di investimenti oggetto di agevolazione.
2. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti
alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro
delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione
del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della
produzione o della occupazione".
"1. Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le
funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il
termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, concernenti il completamento degli
insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali
realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.
219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti
d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo
industriale competenti per territorio, costituiti a norma
dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali
realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della
legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5,
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi
residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei
limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle
funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti
produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla
regione competente. Con decreto del ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta,
determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di
cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla
ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni
oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al
legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale
competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti
attivi e passivi".
Interventi per i comuni colpiti dal sisma
del 13 e 16 dicembre 1990
Rifinanziamento di incentivi
al sistema produttivo
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