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Indici delle leggi |
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997
1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in
limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di
particolare degrado urbano e sociale, il ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi
predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di
sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali.
2. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, da adottare d'intesa con il ministro per la
Solidarieta' sociale, sono determinati i criteri e le modalita' per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto
concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei
comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni
di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i
limiti concordati con l'Unione europea.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997.
Tale somma e' trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura
proporzionale alla popolazione residente.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo
delle disponibilita' previste dall'articolo 1 del decreto legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341.
5. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente articolo.
6. Alla regione Friuli Venezia Giulia e' trasferita la potesta'
di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.
1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a
integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso
articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un
importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo
puo' essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e
alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi
compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e
di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia
del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti
dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e
per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a
favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati
con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il
ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e il
Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede
un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale
sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna
delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle
piccole e medie imprese industriali e commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse
destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237, e' destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ministro del
Tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato".
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con il ministro del Tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati
l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.
6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
1. E' istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di
interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con la
dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni
1998 e 1999. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonche' i
criteri e le modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale.
2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, e successive modificazioni, e' incrementato di lire 30 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi
previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto legge 1 ottobre
1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da
soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con
decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le
modalita' di concessione dei predetti contributi.
3. Le somme gia' assegnate dal ministro del Bilancio e della
programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in
attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle
cooperative e ai consorzi che hanno operato con regolarita'
documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei
singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche
finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate
con i criteri fissati dal ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari
complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
5. All'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo
1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni;" sono
aggiunte le seguenti: "delle lavanderie industriali;".
6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia
all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia
legale (Welmec) e' autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il
1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri.
7. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 29
marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 203, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
cubatura minima delle stanze d'albergo e' determinata dal prodotto
della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per
l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti
d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze
d'albergo non puo' essere comunque inferiore ai parametri previsti
dall'articolo 1 del decreto del ministro della Sanita' 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;".
1. All'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo
esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto
conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di
piccole e medie imprese, sono dettate norme con particolare
riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure,
per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese
cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi
capaci di salvaguardare l'occupazione anche attraverso la modifica,
la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella
legge 27 febbraio 1985, n. 49, che e' abrogata con effetto dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative
costituite prima del 31 dicembre che, entro la stessa data, abbiano
presentato domanda ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 49
del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9,
comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le disponibilita'
finanziarie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24
aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire
13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
4. Le economie derivanti sulle somme assegnate al ministero delle
Risorse agricole, alimentari e forestali con deliberazione del Cipe
del 13 marzo 1996, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 119 del
23 maggio 1996, non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito
delle azioni organiche in agricoltura, sono destinate al
finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree
interne gia' delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,
volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione
agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di
commercializzazione degli stessi prodotti, ad attivita' di
valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione
di origine controllata, nonche' ad attivita' di promozione per la
diffusione in Italia e all'estero dei prodotti agricoli tipici.
Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori
agricoli singoli, o comunque associati, nonche' le cooperative
agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei
territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'articolo 19,
comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al
presente comma e le norme di attuazione da presentare al Cipe per
l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone
trimestralmente al ministero per le Politiche agricole e al ministero
del Bilancio e della programmazione economica.
1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni e integrazioni, che non siano inadempienti
nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, puo' esser concesso, a
valere sulle disponibilita' dei fondi per il concorso statale nel
pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e
all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legge, su ciascuna rata
di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento,
un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso di
interesse agevolato.
2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui
al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle
relative scadenze, una o piu' rate di rimborso dei finanziamenti
ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, puo' essere
concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel
piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata
di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un
importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per
le prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate;
in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al
3,5 per cento.
3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono
comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa
autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto
legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35.
1. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree
economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, e successive modificazioni, per la prosecuzione delle
attivita' di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez) e' confermato, per gli anni
1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4
miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del
fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto
legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.
1. Sulla base delle direttive del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con
le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente
rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in
collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la
mobilita' dalle stesse costituito, di attivita' utili a favorire la
ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta
dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con
contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, e'
concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al
50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di
previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della
concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra
l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle
predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui
al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di
sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal
ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette
parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene
mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti
previdenziali chiedono al ministero del Lavoro e della previdenza
sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e
2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate
dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse,
dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro
e massima occupazione.
4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 puo' essere
modificata, in relazione alle disponibilita' finanziarie e in
coerenza con le finalita' promozionali del presente articolo, con
decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599
milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Lavoro e della previdenza sociale.
6. II ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente articolo.
1. La piccola societa' cooperativa, quale forma semplificata di
societa' cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di "piccola societa' cooperativa". Tale
indicazione non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo
mutualistico.
3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme
relative alle societa' cooperative in quanto compatibili con le
disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola societa' cooperativa, se il potere di
amministrazione e' attribuito all'assemblea, e' necessaria la nomina
del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme in
materia di collegio sindacale previste per la societa' a
responsabilita' limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del
Codice civile.
6. Nella piccola societa' cooperativa per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge; la piccola
societa' cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in
societa' cooperativa. La piccola societa' cooperativa puo'
trasformarsi esclusivamente in societa' cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola societa'
cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del Codice
civile.
1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei
veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno
dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in
data anteriore al 1 gennaio 1989, e' riconosciuto un contributo
statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a
50 cc: e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i
51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno
sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e'
corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo
d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei
ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM
ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di
smarrimento o dalla richiesta di duplicato.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti
dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso
periodo, a condizione che:
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un
demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla
richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con
dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da
parte di un demolitore autorizzato.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi
in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse
imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del
recupero di materiali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta' e per i successivi; in caso di ciclomotori,
per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di
vendita.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
7. Fatta salva ogni altra responsabilita' derivante dalla loro
inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente
articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo
disciplinati.
8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire
20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del ministero delle finanze per il successivo
riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.
9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli
eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel
triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione
con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di
cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa
contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di
cui al comma 8.
1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle
condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, la Ribs Spa, in attuazione degli indirizzi
approvati dal Cipe e nel rispetto delle direttive impartite dal
ministro per le Politiche agricole di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi e i
progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti
occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.
2. Il ministro per le Politiche agricole sottopone
all'approvazione del Cipe una delibera quadro contenente la
determinazione dei criteri e delle modalita' di intervento della Ribs
Spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunita'
europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
3. Il ministero per le Politiche agricole verifica la rispondenza
dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e
direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione
predisposte dalla Ribs Spa. La verifica deve avvenire entro sessanta
giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono
esecutivi, una volta decorso tale termine.
4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983,
n. 700, le parole "Risanamento agro industriale zuccheri" sono
sostituite dalle seguenti: "Interventi a sostegno del settore
agro-industriale". Al quarto comma del medesimo articolo 2, la
parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei".
5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n.
700, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1990,
n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991,
n. 48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e'
abrogato.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il
ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per
quanto di competenza, con il ministro della Sanita', fissa con
proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815.
1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle
leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi
per carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del
1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, e'
riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di
credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti
del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le
iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del
regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i
restanti territori. Le domande per le quali non e' intervenuta la
stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data
sono restituite agli istituti di credito interessati.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi
di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla
concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il
ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di
consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la
riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a
ciascun beneficiario.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e
modalita' di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione
del procedimento amministrativo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della
legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2,
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreto del ministro del Tesoro, all'apposito capitolo dello
stato di previsione del ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato.
1. Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, e' abrogato.
2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per
opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio
decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo' essere superiore a quindici
anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di
brevettabilita' dei disegni e modelli industriali.
1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui
all'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 e
iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei
relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione
entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il
31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga
entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato
pagamento e' ridotta del 60 per cento.
1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione
degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione
nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, e' assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro
delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo
2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di
deposito nel registro delle imprese.
2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di
avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali
sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.
1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni concernenti gli organi della societa' di cui
all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo
rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo
1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi
agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della
citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Unita' operative dell'Ice all'estero
"4-bis. Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente
dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i
rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque
rilevanza di politica estera".
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale
in aree di degrado urbano
Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia
"2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi
possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i
limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e
medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca
europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie
imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per
cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli
interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese".
Interventi per il settore del commercio e del turismo
Prosecuzione di interventi a favore delle attivita' produttive
a) al comma 2 le parole da: "Previa ripartizione" fino a: "legge
19 dicembre 1992, n. 488,"; e le parole da: "Le somme non impegnate"
fino a: "deliberazione del Cipe" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: "e 6" sono soppresse; ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme restituite a
seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui
al presente articolo".
Ulteriori interventi a favore delle zone colpite
dalle eccezionali avversita' atmosferiche
e dagli eventi alluvionali della prima decade
del mese di novembre 1994
Disposizione sulla Svimez
Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
dirigenziale e sostegno alla piccola impresa
Piccola societa' cooperativa
Contributo per la rottamazione di ciclomotori
e motoveicoli e per l'acquisto
di analoghi beni nuovi di fabbrica
a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o
un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui,
rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del
decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 aprile 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 1994;
b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla
lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31
dicembre 1996, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel
caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve
risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da
copia della documentazione di cui al comma 1;
c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il
veicolo consegnato al venditore e' destinato alla rottamazione e
siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo
statale di cui al comma 1.
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare
del veicolo usato e nel caso di ciclomotori, copia del certificato
modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al
comma 1;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del
veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del
certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro
automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono
sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la
rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera b).
Norme concernenti la Ribs Spa
Norme in materia di attivita'
di assistenza e consulenza
Norme sulle cooperative di produzione
e lavoro e di consumo
a) al terzo comma, le parole: "ne' quelle di produzione e lavoro,
ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse;
b) il quarto comma e' abrogato;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale,
sentito il comitato centrale per le cooperative, puo' autorizzare
l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore
a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari
servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi
stessi".
Rifinanziamento e chiusura dell'operativita'
della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
e successive modificazioni
Disegno e modello industriale
Diritto annuale a favore delle Camere di commercio
Semplificazione delle procedure
per la pubblicazione degli atti delle societa'
per azioni e a responsabilita' limitata
e delle societa' cooperative
Modifica dell'articolo 29
della legge 11 giugno 1962, n. 588
"Art. 29 - 1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i
comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente
sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e'
autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.
2. Ai fini di cui al comma 1, la societa' finanziaria potra':
a) assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o da
costituire;
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a
favore delle imprese e degli enti.
3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello
scopo primario di cui al comma 1, la societa' potra' altresi'
assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di
assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti
pubblici, enti privati e singoli, nonche' la gestione di speciali
fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la societa'
potra' inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e
autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista
per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove
richiesta, alla relativa somministrazione.
4. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei
successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che puo'
avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto
pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonche', in misura non
eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche,
societa' private, associazioni o singoli.
5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sara'
determinato dall'assemblea ma non potra', comunque, essere superiore
a otto.
6. Alla regione e' riservata la nomina della meta' degli
amministratori e, tra questi, del presidente.
7. Alla regione e' riservata la nomina del presidente del
collegio sindacale.
8. Lo statuto disciplinera' la procedura di nomina dei restanti
componenti degli organi sociali.
9. Sono estese alla societa' finanziaria tutte le agevolazioni
previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601".
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
Entrata in vigore![]()