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Legge 30 novembre 1998, n. 419
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1998
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla base dei princípi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonchè della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonchè sull'età pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Princípi e criteri direttivi di delega).
1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il
Governo si atterrà ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei princípi e
degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni;
b) completare il processo di regionalizzazione e verificare e completare il
processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, tenendo conto
delle strutture equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i cui regolamenti siano stati approvati
dal Ministero della sanità; regolare e distribuire i compiti tra i soggetti pubblici
interessati ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi
scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla
programmazione sanitaria;
d) garantire la libertà di scelta e assicurare che il suo esercizio da parte
dell'assistito, nei confronti delle strutture e dei professionisti accreditati e con i
quali il Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti, si svolga nell'ambito
della programmazione sanitaria;
e) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla
programmazione ed alla valutazione dei servizi sanitari; dare piena attuazione alla carta
dei servizi anche mediante verifiche sulle prestazioni sanitarie nonchè la più ampia
divulgazione dei dati qualitativi ed economici inerenti alle prestazioni erogate;
f) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla prestazione di servizi
sanitari, al fine di eliminare sprechi e disfunzioni;
g) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del
cittadino e del principio di equità distributiva;
h) definire linee guida al fine di individuare le modalità di controllo e
verifica, da attuare secondo il principio di sussidiarietà istituzionale e sulla base
anche di appositi indicatori, dell'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni
di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione, in modo da razionalizzare la
utilizzazione delle risorse nel perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);
i) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del Ministero della
sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni
tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità,
all'agenzia per i servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro;
l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e
socio-sanitaria a livello regionale e locale, anche con la costituzione di un apposito
organismo a livello regionale, nonchè nei procedimenti di valutazione dei risultati delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei
comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e assegnando
risorse proprie, livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla stessa
programmazione, pur restando esclusi i comuni stessi da funzioni e responsabilità di
gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;
m) prevedere la facoltà per le regioni di creare organismi di coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1,
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
n) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva
integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando
altresí la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali;
stabilire princípi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per
la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14
agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta
integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;
o) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario di strutture
del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad
elevata integrazione sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e
prevedere idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del
comparto. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle
prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate con
regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale; i relativi
ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di
concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione
interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata
alle competenze delineate nei profili professionali;
p) prevedere, in attuazione dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e 31 marzo 1998, n. 80, l'estensione del regime di diritto
privato del rapporto di lavoro alla dirigenza sanitaria, determinando altresí criteri
generali sulla cui base disciplinare, in sede di contrattazione collettiva nazionale,
l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento al modello dipartimentale;
q) prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime,
all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale per il solo personale
della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998, da incentivare anche con il
trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro;
r) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende
ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di
natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico a soggetti che non godano
del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici
requisiti;
s) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende
ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati e non sostitutivi dell'attività
ordinaria, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro con soggetti
in possesso del diploma di laurea o con personale non laureato in possesso di specifici
requisiti;
t) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei
soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di
azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla
legislazione vigente, prevedendo altresí per i dipendenti privati l'applicazione
dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la
certificazione della frequenza di un corso regionale di formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore a sei mesi,
secondo modalità dettate dal Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e semplificare le modalità di nomina e di revoca dall'incarico rendendole
coerenti con il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura
privatistica e fiduciaria del rapporto e con il principio di responsabilità gestionale;
assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel
procedimento di revoca e nel procedimento di valutazione dei direttori generali, con
riguardo ai risultati conseguiti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere, rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e locale;
prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del
direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando l'eventuale integrazione
del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati
dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il trattamento economico del
direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a
quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni
apicali della dirigenza medica ed amministrativa;
v) garantire la razionalità e l'economicità degli interventi in materia di
formazione e di aggiornamento del personale sanitario, prevedendo la periodica
elaborazione da parte del Governo, sentite le Federazioni degli ordini, di linee guida
rivolte alle amministrazioni competenti e la determinazione, da parte del Ministro della
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture
sanitarie, ai soli fini della programmazione, da parte del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di diploma per le
professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del numero di posti per
la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonchè degli altri
profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario; prevedere che i protocolli
d'intesa tra le regioni e le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale,
di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, da attuare nell'ambito della programmazione sanitaria regionale,
siano definiti sulla base di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della sanità,
d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano individuate
le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali, sulla base di
parametri predeterminati a livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal decreto
dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31
luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997;
z) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria alle finalità
del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa tra i Ministri interessati, modalità
di coordinamento con la complessiva ricerca biomedica e strumenti e modalità di
integrazione e di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata;
aa) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati
gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni
efficaci ed appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario
nazionale; demandare ad appositi organismi scientifici del Servizio sanitario nazionale
l'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni
sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società scientifiche
accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della qualità;
bb) stabilire i tempi e le modalità generali per l'attivazione dei distretti e per
l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della
popolazione di riferimento nonchè, nell'ambito della ridefinizione del ruolo del medico
di medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro integrazione
nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai programmi di distretto e agli obiettivi
in tale sede definiti la previsione della quota variabile del compenso spettante ai
suddetti professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli di spesa programmati
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
cc) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, precisando
che esse si riferiscono a prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed
essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi comunque
integrate, ammettendo altresí la facoltà per le regioni, le province autonome e gli enti
locali e per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative
di assistenza;
dd) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, le modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione a
realizzare strutture sanitarie; semplificare le procedure per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico, nonchè di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti, finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
fino a prevedere, in caso di inerzia o ritardo immotivato da parte delle aziende e delle
regioni e delle province autonome nell'esecuzione e nel completamento dei suddetti
interventi, la riduzione dei finanziamenti già assegnati e la loro riassegnazione;
ee) garantire l'attività di valutazione e di promozione della qualità
dell'assistenza, prevedendo apposite modalità di partecipazione degli operatori ai
processi di formazione; rafforzare le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle
funzioni di programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e
assistenziali dell'azienda;
ff) definire i criteri generali in base ai quali le regioni determinano istituti
per rafforzare la partecipazione delle formazioni sociali esistenti sul territorio e dei
cittadini alla programmazione ed alla valutazione della attività delle aziende sanitarie,
secondo quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
gg) definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano
sanitario nazionale, in applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano in coerenza con le
proprie scelte di programmazione, anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento
periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per
consentirne una facile e trasparente pubblicità;
hh) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private, standard minimi di strutture, attrezzature e personale, che assicurino
tutti i servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste in seguito
all'accreditamento;
ii) precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per
l'individuazione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con
particolare riguardo alle caratteristiche organizzative minime delle stesse ed al rilievo
nazionale o interregionale delle aziende ospedaliere;
ll) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
tenendo in considerazione, per quanto attiene alle strutture private, la specificità di
quelle non aventi fini di lucro, nel pieno rispetto dei criteri di efficacia e di
efficienza;
mm) prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa e
modalità di contrattazione per piani di attività che definiscano volumi e tipologie
delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa
capitaria e tenendo conto delle caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate
in ambito territoriale; prevedere le modalità di finanziamento dei presidi ospedalieri
interni alle aziende unità sanitarie locali;
nn) prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali l'agenzia per i
servizi sanitari regionali individua, in collaborazione con le regioni interessate, gli
interventi da adottare per il recupero dell'efficienza, dell'economicità e della
funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il
supporto tecnico per la redazione dei programmi operativi, trasmettendo le relative
valutazioni al Ministro della sanità;
oo) prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro della sanità,
valutate le situazioni locali e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i
servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera nn), sostiene i programmi di cui
alla medesima lettera; applica le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi automatici
di riduzione e dilazione dei flussi finanziari in caso di inerzia o ritardo delle regioni
nell'adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia;
individua, su parere dell'agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, forme di
intervento del Governo volte a far fronte, nei casi più gravi, all'eventuale inerzia
delle amministrazioni;
pp) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il
personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale e,
per quanto riguarda il personale universitario, della cessazione dell'attività
assistenziale nel rispetto del proprio stato giuridico; prevedere altresí limiti di età
per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
qq) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 8, commi 1-bis e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento dei rapporti
convenzionali previsti dalle stesse disposizioni, la dinamicità dei requisiti di accesso
ai fini dell'inquadramento in ruolo nonchè la revisione dei rapporti convenzionali in
atto, escludendo, comunque, il servizio medico di continuità assistenziale;
rr) prevedere le modalità attraverso le quali il dipartimento di prevenzione, di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, cui vengono assegnate nell'ambito della programmazione sanitaria apposite
risorse, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in base alle
caratteristiche epidemiologiche della popolazione residente, fornisce il proprio supporto
alla direzione aziendale, prevedendo forme di coordinamento tra le attività di
prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende unità sanitarie
locali; definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; prevedere modalità per assicurare ai
servizi di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali autonomia
tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale.
2. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ai princípi fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
1. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative". Al medesimo comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari".
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche".
Art. 4.
(Testo unico).
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle vigenti nella stessa materia, ed in particolare con quelle previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, apportando le opportune modificazioni integrative e correttive nonché quelle necessarie al fine del coordinamento stesso. Dopo nove mesi dalla emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma, il Governo presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Il parere reso dalla Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro venti giorni.
Art. 5.
(Riordino della medicina penitenziaria).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla salute delle
persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune
sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione
alle esigenze ed alle realtà del territorio, all'interno del Servizio sanitario
nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;
b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate
all'amministrazione penitenziaria;
c) prevedere l'organizzazione di una attività specifica al fine di garantire un
livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di
detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini
di giustizia;
d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria
alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità
sanitarie locali;
e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie,
relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, nonchè i criteri e le modalità della loro gestione.
2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo avviene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e), e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6.
(Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, attenendosi
ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario
nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali
integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotate di
autonoma personalità giuridica;
b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo
svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della
ricerca;
c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della
formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee
disposizioni in materia di personale.
2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.