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Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007
Art. 1.
Disposizioni in materia di guida senza patente
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si
applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del
reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le
violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione
monocratica.».
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito del seguente:
«1. E' consentita la guida dei motocicli ai
titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di
guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non e' consentita la guida di
autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La
limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di
persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia
presente sul veicolo.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di
aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro
296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1
e' vietato il trasporto di minori di anni quattro.»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le
disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».
Art. 3.
Disposizioni in materia di velocità dei veicoli
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo
della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le postazioni di controllo
sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente
segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione
del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.»;
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non
oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60
km/h i limiti massimi di velocità e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»;
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9
e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b),
e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di
velocità oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocità di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis
e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E'
sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di
cui al comma 6-bis del citato articolo 179.»;
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Quando il titolare di una patente di
guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare
di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 2
comma 9 | 10}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 5
commi 9 e 9-bis
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro
594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, comma 3 | 5}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, commi 3 e 3-bis | 5}.
Art. 5.
Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia
di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e'
punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con
l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8
grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con
l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore
a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato,
con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture
sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di
svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie
traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di
complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e'
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I,
sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E'
fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli
222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei
reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative
alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti»;
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la
violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e'
rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro
12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni
del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, e'
sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi
4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della
visita medica di cui al comma 8.».
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a
richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e
continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a
sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di
guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato
e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel
biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni
caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei
reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Qualora l'esito degli
accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi
per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono
disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque,
per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo
216 in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando
da cui dipende l'organo accertatore.»;
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle
sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119.».
Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in
caso di guida in stato di ebbrezza
1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in
qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente
all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande
alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in
stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso
corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Art. 7.
Norme di coordinamento
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.