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Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010
Art. 1
Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle
isole maggiori
1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilitą, affidabilitą e continuitą, la possibilitą di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla societą Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.
2. L'Autoritą per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilitą, affidabilitą e continuitą comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autoritą 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilitą istantanea;
d) le quantitą massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.
3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo e' incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilitą e con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 2
Estensione della capacitą di interconnessione di cui
all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99
1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacitą di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento e' comunque non superiore a 500 MW.
2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli interconnector che realizzano l'incremento di capacitą di interconnessione di cui al comma 1, nonche' alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure gią esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.
3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalitą definiti dall'Autoritą per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacitą di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali.
4. L'Autoritą per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformitą alle disposizioni del presente articolo.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in legge.