Indice decreti-legge
Indice decreti-legge

Decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10        

"Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010



Art. 1

Modifiche in materia di competenza della corte di assise

1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a) le parole: «di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati»;

    b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

        «d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).».

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale.

Art. 2

Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e' competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.