Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n.53
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente codice dei contratti pubblici relativi, a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2 e 44;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo 44, comma 3, lettere b)
ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b),
direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b),
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 163 del 2006», sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «articolo 109, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e),
legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva
89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;
b) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo:
«L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e' consentita durante il termine
dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine
per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle
procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara,
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella
gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare,
ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.»;
c) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
«10. Il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.
10-bis. Il termine dilatorio di cui al
comma 10 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a
seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli
inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera
di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di
un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.
10-ter. Se e' proposto ricorso avverso
l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può
essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione
appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino
alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula
del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si
dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo,
o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti,
da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.».
Art. 2
Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (articolo 44, comma 3, lettere b)
ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies,
paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis,
2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino,
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. L'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' così modificato:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «articolo 24, comma 10, legge n. 62/2005» sono aggiunte le
seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009;
articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a),
secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies,
paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE»;
b) al comma 5 la lettera a), e' sostituita dalla
seguente:
«a) l'aggiudicazione definitiva,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano
state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per
presentare dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera
di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva;»;
c) nel comma 5, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la
seguente:
«b-ter) la data di avvenuta
stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma.»;
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le comunicazioni di cui al
comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se
l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato dal concorrente, al
domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal
destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o
notificazione, dell'avvenuta spedizione e' data contestualmente notizia al destinatario
mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero
all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La
comunicazione e' accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente
almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l'applicazione
del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b),
e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5,
lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di
aggiudicazione definitiva, se gia' inviata. La comunicazione dell'aggiudicazione
definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono,
rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva
l'oggettiva impossibilita' di rispettare tale contestualita' a causa dell'elevato numero
di destinatari, della difficolta' di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilita' di
recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento
oggettivo e comprovato.
5-ter. Le comunicazioni di cui al
comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine
dilatorio per la stipulazione del contratto.
5-quater. Fermi i divieti e
differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, l'accesso agli atti del procedimento
in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente
articolo e' consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti
medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e
provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento
dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5
indicano se ci sono atti per i quali l'accesso e' vietato o differito, e indicano
l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che
l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio e' aperto al pubblico o
il relativo personale presta servizio.
5-quinquies. Il bando o l'avviso con
cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del
candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o
dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono
altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica
o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.».
Art. 3
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 44, comma 1, lettera h),
legge n. 88/2009; articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis,
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' inserito il seguente:
«Art. 79-bis (Avviso volontario per la trasparenza
preventiva (articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis,
direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE). - 1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui
formato e' stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea
secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2,
della direttiva 89/665/CE e di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della
direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione
appaltante;
b) descrizione dell'oggetto del
contratto;
c) motivazione della decisione della
stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di
gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per
quelli sotto soglia;
d) denominazione e recapito
dell'operatore economico a favore del quale e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
e) se del caso, qualunque altra
informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.».
Art. 4
Misure di incentivazione dell'accordo bonario (articolo 44, comma 3, lettera m),
n. 1, legge n. 88/2009)
1. All'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999», sono
aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n.
88/2009»;
b) al comma 5 le parole: «apposizione dell'ultima delle
riserve di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione della
commissione»;
c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il terzo componente assume le
funzioni di presidente della commissione ed e' nominato, in ogni caso, tra i magistrati
amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e
tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai
rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241,
comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.»;
d) al comma 10, le parole: «del 50%» sono sostituite dalle
seguenti: «di un terzo»;
e) il comma 16 e' sostituito dal seguente: « 16. Possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di
accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di
cui al comma 12, nonche' in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al
comma 13.».
Art. 5
Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato (articolo 44, comma 3, lettera m),
numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)
1. All'articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo
44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante indica
nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando,
nell'invito, se il contratto conterra', o meno, la clausola compromissoria.
L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e'
inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla
conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.»;
c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo
triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi
arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui
l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore
dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del
presente articolo determina la nullita' del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma,
n. 3, del codice di procedura civile»;
d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche ai sensi dell'articolo 240»;
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua
ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale
per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a
cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore
della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'.»;
f) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo deposito presso la
camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale
e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti,
oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale e'
restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo 825 del codice di procedura civile.»;
g) il comma 11 e' abrogato;
h) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il
valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in
detto decreto.»;
2) dopo il terzo periodo e' inserito il
seguente: «Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per
il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni
tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche' del compenso e
delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui
all'articolo 633 del codice di procedura civile.»;
i) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Salvo quanto previsto
dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se
accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al
rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.»;
l) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Il compenso del consulente tecnico e di
ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato, dallo stesso collegio,
ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle
ivi previste.»;
m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Il lodo e' impugnabile,
oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al
merito della controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta giorni dalla
notificazione del lodo e non e' più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni
dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte
d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e
fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende
l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio
verifica se il giudizio e' in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare
le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio,
ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione;
all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di
procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su
di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza
successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi
precedenti.».
2. All'articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo
44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009)»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo.»;
c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono
sostituite dalle seguenti: «nomina, se necessario, il segretario»;
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13».
Art. 6
Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo 44,
comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4,
direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE)
1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l'articolo 243 e' inserito il seguente:
«Art. 243-bis (Informativa in ordine all'intento di
proporre ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e d),
legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4,
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). - 1. Nelle materie
di cui all'articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso
giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della
intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L'informazione di cui al comma 1 e' fatta
mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo
rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di
illegittimita' e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in
ogni caso la facolta' di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato
può avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata
fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale.
L'informazione e' diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal
presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica
della commissione di gara ed e' inserita nel verbale della seduta e comunicata
immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.
3. L'informativa di cui al presente articolo
non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, ne' il decorso del termine
dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 11, comma 10, ne' il
decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine
ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela.
L'inerzia equivale a diniego di autotutela.
5. L'omissione della comunicazione di cui al
comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai
fini della decisione sulle spese di giudizio, nonche' ai sensi dell'articolo 1227 del
codice civile.
6. Il provvedimento con cui si dispone il non
luogo a provvedere, anche ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, non e' impugnabile
autonomamente e può essere contestato congiuntamente all'atto cui si riferisce o con
motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo, da proporsi nel termine di quindici
giorni.».
Art. 7
Giurisdizione
1. All'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' aggiunto il seguente periodo: «La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.».
Art. 8
Tutela processuale (articolo 44, comma 3, lettere a), b), c),
f), g), legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater,
direttiva 89/665/CEE, articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, e articolo 2-quater,
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. All'articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo
44, comma 3, lettere a), b), c), f), g),
legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva
89/665/CEE e articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2-quater,
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE», e le parole: «articolo
23-bis, legge n. 1034/1971;» sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli atti delle procedure di affidamento,
ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di
attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a lavori, servizi o forniture,
di cui all'articolo 244, nonche' i connessi provvedimenti dell'Autorita', sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.»;
c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita'
del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui
all'articolo 65 e all'articolo 225, a condizione che tale avviso contenga la motivazione
dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa
pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente
comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non
può comunque essere proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto.
2-bis. Salvo quanto previsto dal
presente articolo e dagli articoli seguenti si applica l'articolo 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2-ter. Quando e' impugnata
l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso detta Avvocatura,
anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica
presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operativita' della sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto.
2-quater. La competenza territoriale
del tribunale amministrativo regionale e' inderogabile e il relativo difetto e' rilevato,
anche d'ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato, con ordinanza in sede di
primo esame della domanda cautelare ovvero, in mancanza di questa, nella prima udienza di
merito. L'ordinanza indica il tribunale amministrativo regionale competente, davanti al
quale il processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da quando diventa
definitiva l'ordinanza che declina la competenza. L'ordinanza del giudice adito che
dichiara la propria incompetenza e' impugnabile nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamento può essere
altresì richiesto d'ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come competente dal
tribunale adito. La questione di competenza inderogabile può comunque essere fatta valere
anche con il regolamento di competenza.
2-quinquies. I termini processuali
sono stabiliti in:
a) trenta
giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso
atti diversi da quelli gia' impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione
degli atti ai sensi dell'articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una
gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8;
b) dieci
giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell'atto
contenente i motivi aggiunti, dell'appello avverso l'ordinanza cautelare;
c) trenta
giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del
ricorso principale;
d) quindici
giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti gia' impugnati;
e) quindici
giorni per l'appello avverso l'ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o,
se anteriore, notificazione.
2-sexies. In luogo della prova della
notificazione può essere depositata la prova che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata appena e' disponibile
e comunque entro l'udienza o camera di consiglio in cui la causa e' discussa.
2-septies. I nuovi atti attinenti la
medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
2-octies. Il processo, ferma la
possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i
presupposti, viene comunque definito ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente. Della data di udienza e' dato avviso alle parti a cura della segreteria, anche
a mezzo fax o posta elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data dell'udienza.
2-nonies. In caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto
di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone
gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre sessanta
giorni.
2-decies. Il dispositivo della
sentenza che definisce il giudizio e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza.
2-undecies. Tutti gli atti di parte
devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso e' redatta, ordinariamente, in
forma semplificata.
2-duodecies. In caso di domanda
cautelare, le parti a cui e' notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie,
in relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione. La domanda
cautelare e' comunque trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio, decorso il
predetto termine di cinque giorni. Il giudice decide interinalmente sulla domanda
cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se
solleva o vengono proposti incidenti processuali.
2-terdecies. Le disposizioni dei commi
che precedono si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,
proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione
o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo al fine di
ottenerne la sospensione.»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni
recate dai commi da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti al Consiglio di Stato, per i
quali le istanze cautelari restano disciplinate dai restanti commi del presente articolo e
dalle vigenti disposizioni relative al giudizio cautelare nel processo amministrativo
ordinario in quanto da detti commi richiamate.».
Art. 9
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f)
e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l'articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' inserito il seguente:
«Art. 245-bis (Inefficacia del contratto in caso di gravi
violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n.
88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,
direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies,
3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23°
considerando, direttiva 2007/66/CE). - 1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione
definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione
delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della
stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia e'
limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo
o opera in via retroattiva:
a) se l'aggiudicazione definitiva e'
avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal presente codice;
b) se l'aggiudicazione definitiva e'
avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi
consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con
cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal
presente codice;
c) se il contratto e' stato stipulato
senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, qualora tale
violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso
prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi
propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di
ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato
senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante
dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai
sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, qualora tale violazione, aggiungendosi a
vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del
ricorrente di ottenere l'affidamento.
2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di
cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad
un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze
imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro
tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere
rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in
considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui
l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo
all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui
il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non
costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al
contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del
contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal
cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione
di inefficacia.
3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione
del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche comunitarie.
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia
considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni
alternative di cui all'articolo 245-quater.
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a)
e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere
la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore
all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza
previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana sia consentita dal presente codice;
b) abbia pubblicato, rispettivamente
per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis,
in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso
prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).».
Art. 10
Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1, lettera f)
e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l'articolo 245-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' inserito
il seguente:
«Art. 245-ter (Inefficacia del contratto negli altri casi
(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge delega; articoli
2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando,
direttiva 2007/66/CE). - 1. Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-bis e
245-quater, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva
stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto,
in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente
di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione
del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio
dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia
stata proposta.».
Art. 11
Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h),
legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,
direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies,
3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23°
considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l'articolo 245-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' inserito
il seguente:
«Art. 245-quater (Sanzioni alternative (articolo 44,
comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2,
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando,
direttiva 2007/66/CE). - 1. Nei casi di cui all'articolo 245-bis, comma 4,
il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare
alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei
confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del
valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 «Multe, ammende e
sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con
esclusione di quelle aventi natura tributaria» - entro sessanta giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si
applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo.
La sentenza che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al Ministero
dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del
contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per
cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano
effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta
della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso l'eventuale condanna al
risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni
alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il
contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la
stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza rispettare la sospensione
della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della
possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non
abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.».
Art. 12
Tutela in forma specifica e per equivalente
1. Dopo l'articolo 245-quater del decreto legislativo n. 163 del 2006 e'
inserito il seguente:
«Art. 245-quinquies (Tutela in forma specifica e per
equivalente). - 1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il
contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai
sensi degli articoli 245-bis e 245-ter. Se il giudice non dichiara
l'inefficacia del contratto dispone, su domanda e a favore del solo ricorrente avente
titolo all'aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da questi subito e
provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo,
non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare
nel contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.».
Art. 13
Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche (articolo 4,
comma 3, lettera h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE
e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE)
1. All'articolo 246 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo
4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva
89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE»;
b) al comma 1 le parole: «le disposizioni di cui all'articolo
23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non espressamente
previsto dai commi 2, 3, 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «oltre
alle disposizioni degli articoli 244, 245, 245-bis, 245-quater e 245-quinquies
si applicano le previsioni del presente articolo»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) nel comma 4, le parole: «La sospensione» sono sostituite
dalle seguenti: «Ferma restando l'applicazione degli articoli 245-bis e 245-quater,
al di fuori dei casi in essi contemplati, la sospensione».
Art. 14
Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea
(articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4, direttiva
89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE)
1. Dopo l'articolo 251 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' inserito il seguente:
«Art. 251-bis (Obblighi di comunicazione e di
informazione alla Commissione dell'Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l)
legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE).- 1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee riceve dalla Commissione
europea la notifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e
dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE.
2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee,
comunica alla Commissione europea, alternativamente:
a) la conferma che alla violazione sia
stato posto rimedio;
b) una conclusione motivata per
spiegare perche' non vi sia stato posto rimedio;
c) una notifica che la procedura di
affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa dalla
stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del competente organo a cui e'
stato proposto il ricorso.
3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera b),
può anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l'oggetto di
un ricorso. In tale caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee informa la Commissione europea dell'esito del ricorso non appena ne
viene a conoscenza.
4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del contratto
relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa conformemente al comma 2, lettera c),
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica
alla Commissione europea la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura
di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Tale notifica
deve confermare che alla violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una
conclusione motivata per spiegare perche' non vi sia stato posto rimedio.
5. Al fine dell'esercizio delle competenze di cui ai commi che
precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee, chiede le notizie utili alla stazione appaltante e può chiedere notizie sullo
stato del procedimento di ricorso alla segreteria dell'organo presso cui pende. La
richiesta e' formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta e' resa per
iscritto, con la massima tempestività e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione
della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le informazioni sul funzionamento
delle procedure nazionali di ricorso, richieste dalla stessa Commissione nell'ambito del
Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine può chiedere le occorrenti
informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e al Presidente del
Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali protocolli d'intesa, nonche',
all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e
alle stazioni appaltanti.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con
le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo
245-bis, comma 2.».
Art. 15
Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie (articolo 44, comma 3, lettera
c), e comma 4, legge n. 88/2009)
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, e' abrogato l'articolo 20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificato dall'articolo 1, si applica anche ai contratti di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, se l'aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le lettere a) e c) del
comma 1;
b) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: « b) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilità;».
3. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove».
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano già stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. E' abrogato l'articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 si applica ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.