Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista a legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Vista la direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.".
2. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituita dalla seguente: "Protezione da agenti cancerogeni mutageni".
3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: "cancerogeno" o: "cancerogeni" sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: "o mutageno" e "o mutageni".
Art. 2.
Campo di applicazione
1. L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
sostituito dal seguente:
"2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita' disciplinate dal
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.".
Art. 3.
Definizioni
1. L'articolo 61 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 61 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende
per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie
cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai
limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie
cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonche' una sostanza
od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie
mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai
limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1
o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16
luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media,
ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile
entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento
determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.".
Art. 4.
Valore limite di esposizione
1. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".
Art. 5.
Valutazione del rischio
1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.".
Art. 6
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. L'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 70 (Registro di esposizione e cartele sanitarie). - 1. I lavoratori di
cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di
essi, l'attivita' svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad
istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o
l'unita' produttiva sotto la responsabilita' del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico
competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro consegna il
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita'
che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di
rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del
trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre
a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza
competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i
medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al
comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia del registro di cui al
comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con
esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della
cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del
comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi al
contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle
regioni.".
Art. 7.
Monitoraggio dei tumori
1. L'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
sostituito dal seguente:
"2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di
monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi
informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle
patologie attivi sul territorio regionale, nonche' i dati di carattere occupazionale,
anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di
statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero
della sanita' ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicita'
annuale.".
Art. 8.
Adeguamenti normativi
1. L'articolo 72 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 72 (Adeguamenti normativi). - 1. La Commissione consultiva
tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e
tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti
e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita',
su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita
la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico,
dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze
nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai
sensi del comma 1.".
Art. 9.
Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni
1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:
"Allegato VIII
(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine,
nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del
nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).
(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.".
Art. 10.
Elenco dei valori limite di esposizione professionale
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente allegato VIII-bis:
Allegato VIII-bis
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Nome agente |
EINECS (1) |
CAS (2) |
Valore limite di esposizione professionale |
Osservazioni |
Misure transitorie |
|
Mg/m3(3) |
Ppm (4) |
|||||
Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 (5) |
1 (5) |
Pelle (6) |
Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3) |
Cloruro di vinile monomero |
200-831 |
75-01-4 |
7,77 (5) |
3 (5) |
--- |
--- |
Polveri di legno |
--- |
--- |
5,00 (5) (7) |
--- |
--- |
--- |
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche
esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria
a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un
periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale
attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono
mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di
legno presenti nella miscela in questione".
Art. 11.
S a n z i o n i
1. All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: "70, commi 2 e 3;" sono sostituite dalle seguenti: "70, commi 3, 4, 5, 6, e 8;".
2. All'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: ", e 70, comma 2.".
Art. 12.
Norme transitorie
1. I datori di lavoro che gia' svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.
Art. 13.
Abrogazione
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e' abrogato.