Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e
previdenza
1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni".
2. E' soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Art. 2.
Decorrenza
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la
decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per i soggetti iscritti
ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al
comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei
termini ivi previsti, ai fini della deducibilita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al
termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del
citato decreto legislativo.".
Art. 3.
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il
regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, come sostituito
dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: ", i proventi maturati derivanti da quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva" sono soppresse; dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti
periodi: "I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato
della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un
credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato
della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.";
b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o utilizzato, in tutto o
in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di
investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di
investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello
scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso
rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di
previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti
l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare
in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che
consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare
tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale
importo".
Art. 4.
Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle
forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
1. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
concernente la disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite
e di taluni contratti di assicurazione sulla vita, inserito dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fondi pensione e
per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.".
2. Nell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 e' abrogato.
Art. 5.
Regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. All'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
concernente il regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, le parole: "Alle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente
secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e" sono soppresse;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite
in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite
in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza,
determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i
contributi versati.";
c) nel comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono soppresse.
2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.".
Art. 6.
Decorrenza
1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la
decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "alla data da cui ha effetto il presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "al 1° gennaio 2001";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fondi pensione che
abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad
applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da
essi dovuta.".
Art. 7.
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti.".
2. All'articolo 17-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il
trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale,
introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, primo periodo, le parole: "delle quote di trattamento di fine
rapporto e" sono soppresse;
b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del
sostituto d'imposta";
c) nel comma 2, dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124"
sono inserite le seguenti: ", nonche' in caso di riscatto della posizione individuale
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo,
esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita'
o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti".
3. Nell'articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla lettera d-bis) del comma 1, da rinominare d-ter), dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", sono inserite le seguenti: "diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti".
4. Nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-ter, concernente la determinazione dei redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, e' sostituito dal seguente: "4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari".
5. Nell'articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la determinazione della ritenuta alla fonte sulle prestazioni pensionistiche complementari, inserita dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "comma 1, primo periodo," sono soppresse.
Art. 8.
Applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto
1. Nell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le modalita' di
applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto, come modificato dall'articolo
11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124" sono inserite le seguenti: "e al netto delle rivalutazioni gia'
assoggettate ad imposta sostitutiva" e nell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti:
", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del
sostituto d'imposta";
b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il rapporto
si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, riguardante la
disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) nel comma 3, le parole: "e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza"
sono soppresse;
c) nel comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "e sui rendimenti maturati" sono sostituite
dalla seguente: "maturate";
2) al quarto periodo, le parole: "e i rendimenti" sono soppresse, nello stesso
periodo le parole: "e dei rendimenti maturati" sono sostituite dalla seguente:
"maturate";
3) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'acconto puo' essere
commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale
l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il giorno 16 del mese di dicembre.
Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.";
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' utilizzabile anche il credito di imposta sui
trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni.";
e) nel comma 5, dopo le parole: "si detrae" sono inserite le seguenti: ",
anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto," e, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta.".
Art. 9.
Decorrenza
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in
materia di decorrenza e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: "dalla data da cui ha effetto" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001"; nel medesimo
comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi soggetti,
relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente.";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per i soggetti che
risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001; la ritenuta
prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle
posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro
tipo.";
c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: "maturate" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e di
altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001."; nel medesimo
comma, secondo periodo, la parola: "maturato" e' sostituita dalle seguenti:
", comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme
maturate".
Art. 10.
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione
1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "superiore al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento".
2. Nell'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.".
3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente il
trattamento tributario dei contratti di assicurazione aventi finalita' previdenziali, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per le rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di
assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato
netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo
14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazioni di servizi,
l'imposta sostitutiva e' applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il
diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di
cui all'articolo 41, comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ed e' versata con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle
imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.";
b) nel comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) nella tariffa
allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;";
c) nello stesso comma 3, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis)
nella tariffa allegato A, l'articolo 14, e' sostituito dal seguente: "14 -
Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla
cessione del quinto dello stipendio".
Art. 11.
Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "lettera g-quinquies)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettere g-quater) e g-quinquies)";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra
la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale e' corrisposto e' superiore a
dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a
rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo
conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta
sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonche' della data di pagamento
dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli
elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva e' versata entro il sedicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata.";
c) il comma 2 e' abrogato.
Art.12.
Decorrenza
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la
decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "o rinnovati nonche' per i premi
versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative
a decorrere dal 1° gennaio 2001";
b) nel comma 2, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001";
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nell'articolo 6 della
legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente
ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti
rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili
agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato.";
d) nel comma 3, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001".
Art. 13.
Entrata in vigore
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: "1° giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001".
2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2001.