Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 -
Supplemento Ordinario n. 8
Art. 2.
Modifica della disciplina riguardante le societa' in accomandita per azioni
1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Capo VI
DELLA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
2452 (Responsabilita' e partecipazioni). - Nella societa' in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
2453 (Denominazione sociale). - La denominazione della societa' e' costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societa' in accomandita per azioni.
2454 (Norme applicabili). - Alla societa' in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societa' per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
2455 (Soci accomandatari). - L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti
agli obblighi degli amministratori della societa' per azioni.
2456 (Revoca degli amministratori). - La revoca degli
amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta
per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della societa' per
azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato
ha diritto al risarcimento dei danni.
2457 (Sostituzione degli amministratori). - L'assemblea con la
maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire
l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo
ufficio. Nel caso di pluralita' di amministratori, la nomina deve
essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio accomandatario
dal momento dell'accettazione della nomina.
2458 (Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori). - In
caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la
societa' si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si e' provveduto
alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore
provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria
amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualita'
di socio accomandatario.
2459 (Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità). - I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio del!'azione di responsabilita'.
2460 (Modificazioni dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della societa' per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
2461 (Responsabilita' degli accomandatari verso i terzi). - La
responsabilita' dei soci accomandatari verso i terzi e' regolata
dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore
non risponde per le obbligazioni della societa' sorte posteriormente
all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione
dall'ufficio.".
Art. 3.
Modifica della disciplina riguardante le societa' a responsabilita' limitata
1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Capo VII
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sezione I
Disposizioni generali
2462 (Responsabilità). - Nella societa' a responsabilita' limitata
per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo
patrimonio.
In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione e' appartenuta ad
una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i
conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto
dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicita'
prescritta dall'articolo 2470.
2463 (Costituzione). - La societa' puo' essere costituita con
contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di
ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di societa' a
responsabilita' limitata, e il comune ove sono poste la sede della
societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro,
sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti
e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della societa', indicando
quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui e' affidata l'amministrazione e gli eventuali
soggetti incaricati del controllo contabile;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la
costituzione poste a carico della societa'.
Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le
disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
Sezione II
Dei conferimenti e delle quote
2464 (Conferimenti). - Il valore dei conferimenti non puo' essere
complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il
conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato
presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in
danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto
unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento puo' essere
sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di
una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le
caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri; in tal caso il socio puo' in ogni momento sostituire la
polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente
importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a
tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento
della sottoscrizione.
Il conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui
vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli
obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera
o di servizi a favore della societa'. In tal caso, se l'atto
costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere
sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del
corrispondente importo in danaro presso la societa'.
Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti
devono essere effettuati nei novanta giorni.
2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi
conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione
iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve
contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione
dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro
valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo,
deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto
da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al
decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori,
dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della
societa' nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato
con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo
comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo
2343-bis.
2466 (Mancata esecuzione dei conferimenti). - Se il socio non
esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori
diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non
ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti
dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro
partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e' effettuata a
rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo
bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto
costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto.
Se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il
capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in
cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la
polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi
dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilita' del socio
di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di
danaro.
2467 (Finanziamenti dei soci). - Il rimborso dei finanziamenti dei
soci a favore della societa' e' postergato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno
precedente la dichiarazione di fallimento della societa', deve essere
restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a
favore della societa' quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono
stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo
di attivita' esercitata dalla societa', risulta un eccessivo
squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della societa' nella quale sarebbe stato
ragionevole un conferimento.
2468 (Quote di partecipazione). - Le partecipazioni dei soci non
possono essere rappresentate da azioni ne' costituire oggetto di
sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i
diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non
prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in
misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilita' che l'atto costitutivo preveda
l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti
l'amministrazione della societa' o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni
caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti
previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il
consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprieta' di una partecipazione, i diritti dei
comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune
nominato secondo le modalita' previste dagli articoli 1105 e 1106.
Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si
applica l'articolo 2352.
2469 (Trasferimento delle partecipazioni). - Le partecipazioni sono
liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa
di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilita' delle
partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di
organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e
limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono
il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali
casi l'atto costitutivo puo' stabilire un termine, non superiore a
due anni dalla costituzione della societa' o dalla sottoscrizione
della partecipazione, prima del quale il recesso non puo' essere
esercitato.
2470 (Efficacia e pubblicita). - Il trasferimento delle
partecipazioni ha effetto di fronte alla societa' dal momento
dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel
successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve
essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale. L'iscrizione del
trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta
dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui
risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di
trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono
effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione
della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci
dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu' persone,
quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede
l'iscrizione nel registro delle imprese e' preferita alle altre,
anche se il suo titolo e' di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta
la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e
del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e
cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli
amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla
pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti
quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni
dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale
iscrizione.
2471 (Espropriazione della partecipazione). - La partecipazione
puo' formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue
mediante notificazione al debitore e alla societa' e successiva
iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione
deve essere notificata alla societa' a cura del creditore.
Se la partecipazione non e' liberamente trasferibile e il
creditore, il debitore e la societa' non si accordano sulla vendita
della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e'
priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la
societa' presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di
fallimento di un socio.
2471-bis (Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione). - La partecipazione puo' formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.
2472 (Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti). - Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e'
obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni
dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i
versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando
la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.
2473 (Recesso del socio). - L'atto costitutivo determina quando il
socio puo' recedere dalla societa' e le relative modalita'. In ogni
caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito
al cambiamento dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione
o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento
della sede all'estero alla eliminazione di una o piu' cause di
recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni
che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della
societa' determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo
2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di
recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di societa' contratta a tempo indeterminato il diritto di
recesso compete al socio in ogni momento e puo' essere esercitato con
un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo puo' prevedere un
periodo di preavviso di durata maggiore purche' non superiore ad un
anno.
I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di ottenere il
rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio
sociale. Esso a tal fine e' determinato tenendo conto del suo valore
di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di
disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di
un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su
istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato esercitato il
diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla
comunicazione del medesimo fatta alla societa'. Esso puo' avvenire
anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente
alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente
individuato da soci medesimi. Qualora cio' non avvenga, il rimborso
e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza
corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo
caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non
risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio
receduto, la societa' viene posta in liquidazione.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e'
privo di efficacia, se la societa' revoca la delibera che lo
legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.
2473-bis (Esclusione del socio). - L'atto costitutivo puo' prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilita' del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
2474 (Operazioni sulle proprie partecipazioni). - In nessun caso la societa' puo' acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
Sezione III
Dell'amministrazione della societa' e dei controlli
2475 (Amministrazione della società). - Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, l'amministrazione della societa' e' affidata a
uno o piu' soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi
dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e
quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo
puo' tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del
presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata
disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto
costitutivo puo' prevedere che le decisioni siano adottate mediante
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori
devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed
il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o
scissione, nonche' le decisioni di aumento del capitale ai sensi
dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.
2475-bis (Rappresentanza della societa). - Gli amministratori hanno
la rappresentanza generale della societa'.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano
dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non
sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano
intenzionalmente agito a danno della societa'.
2475-ter (Conflitto di interessi). - I contratti conclusi dagli
amministratori che hanno la rappresentanza della societa' in
conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima
possono essere annullati su domanda della societa', se il conflitto
era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto
determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la
societa', qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere
impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai
soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti
in esecuzione della decisione.
2476 (Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci). -
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa'
dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti
dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della
societa'. Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che
l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio
dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di
avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari
sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa
da ciascun socio, il quale puo' altresi' chiedere, in caso di gravi
irregolarita' nella gestione della societa', che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In
tal caso il giudice puo' subordinare il provvedimento alla
prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la societa', salvo il suo
diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli
attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per
l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori puo' essere oggetto di
rinuncia o transazione da parte della societa', purche' vi consenta
una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del
capitale sociale e purche' non si oppongano tanti soci che
rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al
risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono
stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli
amministratori.
Sono altresi' solidalmente responsabili con gli amministratori, ai
sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso
o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societa', i soci o
i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica
liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilita'
incorse nella gestione sociale.
2477 (Controllo legale dei conti). - L'atto costitutivo puo'
prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un
collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale
sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa'
per azioni.
La nomina del collegio sindacale e' altresi' obbligatoria se per
due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati
dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due
esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le
disposizioni in tema di societa' per azioni.
2478 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri e le altre
scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la societa' deve
tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome
dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti
fatti sulle partecipazioni, nonche' le variazioni nelle persone dei
soci;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti
senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per
atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del
terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione e'
conservata dalla societa';
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore
nominati ai sensi dell'articolo 2477.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori
e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della societa' con l'unico socio o le operazioni a
favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della societa'
solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o
da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci). - Il
bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423,
2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428,
2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso
e' presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto
costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilita' di un maggior
termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del
bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e
l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle
partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla
distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente
conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi
luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente
articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona
fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano
utili netti corrispondenti.
Sezione IV
Delle decisioni dei soci
2479 (Decisioni dei soci). - I soci decidono sulle materie
riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli
argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla
loro approvazione:
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli
amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e
del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto
costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei soci siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai
soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al
terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei
numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando
lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei
soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai
sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal
presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla
sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei
soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano
almeno la meta' del capitale sociale.
2479-bis (Assemblea dei soci). - L'atto costitutivo determina i
modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da
assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In
mancanza la convocazione e' effettuata mediante lettera raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio
risultante dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio puo' farsi
rappresentare in assemblea e la relativa documentazione e' conservata
secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si
riunisce presso la sede sociale ed e' regolarmente costituita con la
presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta' del capitale
sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto
favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta' del capitale
sociale.
L'assemblea e' presieduta dalla persona indicata nell'atto
costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il
presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione,
accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di
tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa
partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e
sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone
alla trattazione dell'argomento.
2479-ter (Invalidita' delle decisioni dei soci). - Le decisioni dei
soci che non sono prese in conformita' della legge o dell'atto
costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno
consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunita' e ne sia fatta
richiesta dalla societa' o da chi ha proposto l'impugnativa, puo'
assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione di una
nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidita'.
Qualora possano recare danno alla societa', sono impugnabili a
norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione
determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello della societa'.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese
in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da
chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione
indicata nel primo periodo del secondo comma. Possono
essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che
modificano l'oggetto sociale prevedendo attivita' impossibili o
illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto,
sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.
Sezione V
Delle modificazioni dell'atto costitutivo
2480 (Modificazioni dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale e' redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.
2481 (Aumento di capitale). - L'atto costitutivo puo' attribuire
agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale sociale,
determinandone i limiti e le modalita' di esercizio; la decisione
degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza
indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma
dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non puo' essere
attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono
stati integralmente eseguiti.
2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti). - In
caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi
conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in
proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto
costitutivo puo' prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo
2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso
spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di
recesso a norma dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale
soprapprezzo e le modalita' ed i termini entro i quali puo' essere
esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono
essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato
ai soci che l'aumento di capitale puo' essere sottoscritto. La
decisione puo' anche consentire, disciplinandone le modalita', che la
parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o piu' soci
sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se l'aumento di capitale non e' integralmente sottoscritto nel
termine stabilito dalla decisione, il capitale e' aumentato di un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la
deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di
capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla societa'
almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta
e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in
natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma
dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale e' sottoscritto dall'unico socio, il
conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto
della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori
devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese
un'attestazione che l'aumento di capitale e' stato eseguito.
2481-ter (Passaggio di riserve a capitale). - La societa' puo'
aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi
iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta
immutata.
2482 (Riduzione del capitale sociale). - La riduzione del capitale
sociale puo' avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4)
dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o
mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale puo' essere
eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel
registro delle imprese della decisione medesima, purche' entro questo
termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio
per i creditori oppure la societa' abbia prestato un'idonea garanzia,
dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). - Quando risulta che
il capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,
gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei
soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli
amministratori sulla situazione patrimoniale della societa', con le
osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio
sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede
diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere
depositata nella sede della societa' almeno otto giorni prima
dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel
precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a
meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore
nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che
venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite
risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede
con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo
2446.
2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale). -
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce
al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli
amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la trasformazione
della societa'.
2482-quater (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci). - In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite e' esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
2483 (Emissione di titoli di debito). - Se l'atto costitutivo lo
prevede, la societa' puo' emettere titoli di debito. In tal caso
l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalita' e le
maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere
sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di
successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce
risponde della solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti
che non siano investitori professionali ovvero soci della societa'
medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del
prestito e le modalita' del rimborso ed e' iscritta a cura degli
amministratori presso il registro delle imprese. Puo' altresi'
prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei
titoli, la societa' possa modificare tali condizioni e modalita'.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a
particolari categorie di societa' e alle riserve di attivita'.".
Art. 4.
Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle societa' di capitali
1. Il Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Capo VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI
2484 (Cause di scioglimento). - Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo, salvo che l'assemblea,
all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447 e
2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
La societa' inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla
legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si
applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi
previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data
dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della
dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e,
nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di
scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od
accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al
precedente comma.
2485 (Obblighi degli amministratori). - Gli amministratori devono
senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e
procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo
2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e
solidalmente responsabili per i danni subiti dalla societa', dai
soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al
precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o
amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa
di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del
terzo comma dell'articolo 2484.
2486 (Poteri degli amministratori). - Al verificarsi di una causa
di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo
2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la
societa', ai soli fini della conservazione dell'integrita' e del
valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili
dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai creditori sociali ed ai
terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente
comma.
2487 (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della
liquidazione). - Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia gia' provveduto
l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non
dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente
all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare
l'assemblea dei soci perche' deliberi, con le maggioranze previste
per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del
collegio in caso di pluralita' di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui
spetta la rappresentanza della societa';
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i
poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione
dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o
diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione
del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,
anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma
precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o
amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea
non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni
ivi previste.
L'assemblea puo' sempre modificare, con le maggioranze richieste
per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le
deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando
sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei
sindaci o del pubblico ministero.
2487-bis (Pubblicita' della nomina dei liquidatori ed effetti). -
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri,
comunque avvenuta, nonche' le loro modificazioni, devono essere
iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione
trattarsi di societa' in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori
cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una
situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un
rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo
all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto
apposito verbale.
2487-ter (Revoca dello stato di liquidazione). - La societa' puo'
in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa
eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione
dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica
l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti
il consenso dei creditori della societa' o il pagamento dei creditori
che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i
creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.
2488 (Organi sociali). - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
2489. (Poteri, obblighi e responsabilita' dei liquidatori). - Salvo
diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i
liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la
liquidazione della societa'.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la
professionalita' e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e
la loro responsabilita' per i danni derivanti dall'inosservanza di
tali doveri e' disciplinata secondo le norme in tema di
responsabilita' degli amministratori.
2490 (Bilanci in fase di liquidazione). - I liquidatori devono
redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il
bilancio di esercizio della societa', per l'approvazione
all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo
2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le
finalita' e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli
articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le
prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e
criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i
criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono
indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto
all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali
variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la
documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo
comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei
liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale,
dell'attivita' di impresa, le relative poste di bilancio devono avere
una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le
prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e
motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il
bilancio di cui al presente articolo, la societa' e' cancellata
d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti
dall'articolo 2495.
2491 (Poteri e doveri particolari dei liquidatori). - Se i fondi
disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i
versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul
risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la
ripartizione non incide sulla disponibilita' di somme idonee alla
integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i
liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da
parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i
danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle
disposizioni del comma precedente.
2492 (Bilancio finale di liquidazione). - Compiuta la liquidazione,
i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte
spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla
relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione
contabile, e' depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni
socio puo' proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio
dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel
quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha
inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato
anche riguardo ai non intervenuti.
2493 (Approvazione tacita del bilancio). - Decorso il termine di
novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale
di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro
obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal
bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza,
rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di
riparto, importa approvazione del bilancio.
2494 (Deposito delle somme non riscosse). - Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
2495 (Cancellazione della societa). - Approvato il bilancio finale
di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della
societa' dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la cancellazione i
creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti
nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti
dei liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di
questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione,
puo' essere notificata presso l'ultima sede della societa'.
2496 (Deposito dei libri sociali). - Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della societa' devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque puo' esaminarli, anticipando le spese.".
Art. 5.
Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di societa'
1. Il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Capo IX
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'
2497 (Responsabilita). - Le societa' o gli enti che, esercitando
attivita' di direzione e coordinamento di societa', agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle
societa' medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei
soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al
valore della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei
creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita' del
patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando il danno
risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attivita'
di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a
seguito di operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo
e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente
tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societa' o
l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, solo se
non sono stati soddisfatti dalla societa' soggetta alla attivita' di
direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria di societa' soggetta ad altrui
direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa
e' esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal
commissario straordinario.
2497-bis (Pubblicità). - La societa' deve indicare la propria
soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento negli
atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura
degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di
cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese apposita sezione
nella quale sono indicati i soggetti che esercitano attivita' di
direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo
ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando
la soggezione e' cessata, sono responsabili dei danni che la mancata
conoscenza ditali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa' deve esporre, in apposita sezione della nota
integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercita su di
essa l'attivita' di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla
gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attivita' di
direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi sono
soggette, nonche' l'effetto che tale attivita' ha avuto
sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
2497-ter (Motivazione delle decisioni). - Le decisioni delle societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.
2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di societa' soggetta
ad attivita' di direzione e coordinamento puo' recedere:
a) quando la societa' o l'ente che esercita attivita' di
direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che
implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una
modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attivita'
che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di direzione e
coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione
esecutiva, condanna di chi esercita attivita' di direzione e
coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di
recesso puo' essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione
del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di direzione e
coordinamento, quando non si tratta di una societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle
condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa
un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le
disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella
societa' per azioni o in quella a responsabilita' limitata.
2497-quinquies (Finanziamenti nell'attivita' di direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a favore della societa' da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.
2497-sexies (Presunzioni). - Ai fini di quanto previsto nel
presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attivita' di
direzione e coordinamento di societa' sia esercitata dalle societa' o
enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le
controllano ai sensi dell'articolo 2359.
Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' a chi
esercita attivita' di direzione e coordinamento di societa' sulla
base di un contratto con le societa' medesime o di clausole dei loro
statuti.".
Art. 6.
Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle societa' di capitali
1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile e' aggiunto il seguente:
"Capo X
Della trasformazione, della fusione e della scissione
Sezione I
Della trasformazione
2498 (Continuita' dei rapporti giuridici). - Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
2499 (Limiti alla trasformazione). - Puo' farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purche' non vi siano incompatibilita' con le finalita' o lo stato della stessa.
2500 (Contenuto, pubblicita' ed efficacia dell'atto di trasformazione). - La trasformazione in societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per
l'atto di costituzione del tipo adottato.
L'atto di trasformazione e' soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicita' relative, nonche' alla
pubblicita' richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.
2500-bis (Invalidita' della trasformazione). - Eseguita la pubblicita' di cui all'articolo precedente,
l'invalidita' dell'atto di trasformazione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi
danneggiati dalla trasformazione.
2500-ter (Trasformazione di societa' di persone). - Salvo diversa
disposizione del contratto sociale, la trasformazione di societa' di
persone in societa' di capitali e' decisa con il consenso della
maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a
ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla
decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della societa'
risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base
dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve
risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o,
nel caso di societa' a responsabilita' limitata, dell'articolo 2465.
Si applicano altresi', nel caso di societa' per azioni o in
accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile,
quarto comma dell'articolo 2343.
2500-quater (Assegnazione di azioni o quote). - Nel caso previsto
dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua
partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che
l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in
difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equita'.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.
2500-quinquies (Responsabilita' dei soci). - La trasformazione non
libera i soci a responsabilita' illimitata dalla responsabilita' per
le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal
terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori
sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri
mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo
hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
2500-sexies (Trasformazione di societa' di capitali). - Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di
trasformazione di societa' di capitali in societa' di persone e' adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.
E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilita' illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione
deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la
trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono responsabilita' illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni
sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
2500-septies (Trasformazione eterogenea da societa' di capitali). -
Le societa' disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, societa' consortili, societa'
cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che
assumono responsabilita' illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega
all'atto di fondazione o alla volonta' del fondatore.
2500-octies (Trasformazione eterogenea in societa' di capitali). -
I consorzi, le societa' consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una
delle societa' disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimita'; nelle societa' consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta
dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in societa' di capitali puo' essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di
associazioni, dalla legge; non e' comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure
liberalita' e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della societa' risultante dalla trasformazione e' diviso in parti uguali
fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in societa' di capitali e' disposta dall'autorita' governativa, su proposta dell'organo competente. Le
azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.
2500-novies (Opposizione dei creditori). - In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione
eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che
consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo
2445.
Sezione II
Della fusione delle societa'
2501 (Forme di fusione). - La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa', o mediante
l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre.
La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento). -
Nel caso di fusione tra societa', una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto
della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle
obbligazioni della societa' risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico
e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione
ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della societa' di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della
societa' obiettivo o della societa' acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.
2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo amministrativo delle
societa' partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni
derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa'
che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle societa' partecipanti
alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale
delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla
fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo
che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo amministrativo
delle societa' partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione
patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di
fusione e' depositato nella sede della societa'.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi
prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il
profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali
difficolta' di valutazione.
2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o piu' esperti per
ciascuna societa' devono redigere una relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione
di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di
cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le societa' di revisione
iscritte nell'apposito albo e, se la societa' incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una societa' per azioni o in
accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societa'. Se la societa' e' quotata
in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di revisione.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la
societa' risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa' partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere
ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di persone con societa'
di capitali, la relazione di stima del patrimonio della societa' di persone a norma dell'articolo 2343.
2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in
copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione,
salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete
l'amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
2502 (Decisione in ordine alla fusione). - La fusione e' decisa da ciascuna delle societa' che vi partecipano mediante approvazione del
relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle societa' di persone,
con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facolta' di recesso
per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle societa' di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto
costitutivo o statuto.
La decisione di fusione puo' apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti
dei soci o dei terzi.
2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione di fusione). - La
deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.
La decisione di fusione delle societa' previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro
delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se
la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI, VII.
2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata
solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste
dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori
delle societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista
nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori
che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui
all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa'
partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione la quale
asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi del sesto comma
dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e
finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al
comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare
opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo
2445.
2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di obbligazioni delle societa' partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma
dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data
facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della
iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati
diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata
dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.
2504 (Atto di fusione). - La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della
societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove
e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre
societa' partecipanti alla fusione.
2504-bis (Effetti della fusione). - La societa' che risulta dalla
fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
societa' partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro
rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle
iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante
incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo
2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche
anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita' e le
passivita' sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture
contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla
fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove
possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle societa'
partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle
condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento.
Quando si tratta di societa' che fa ricorso al mercato del capitale
di rischio, devono altresi' essere allegati alla nota integrativa
prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attivita' e
passivita' delle societa' che hanno partecipato alla fusione e la
relazione di cui all'articolo 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova societa' di
capitali ovvero mediante incorporazione in una societa' di capitali
non libera i soci a responsabilita' illimitata dalla responsabilita'
per le obbligazioni delle rispettive societa' partecipanti alla
fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte
dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro
consenso.
2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La societa'
che risulta dalla fusione non puo' assegnare azioni o quote in
sostituzione di quelle delle societa' partecipanti alla fusione
possedute, anche per il tramite di societa' fiduciarie o di
interposta persona, dalle societa' medesime.
La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o quote in
sostituzione di quelle delle societa' incorporate possedute, anche
per il tramite di societa' fiduciaria o di interposta persona, dalle
incorporate medesime o dalla societa' incorporante.
2504-quater (Invalidita' della fusione). - Eseguite le iscrizioni
dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
2505 (Incorporazione di societa' interamente possedute). - Alla
fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede
tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5)
e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto puo' prevedere che la fusione per
incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le
azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione
risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi,
sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle
societa' partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo
2501-ter e, quanto alla societa' incorporante, anche quelle
dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.
I soci della societa' incorporante che rappresentano almeno il
cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con
domanda indirizzata alla societa' entro otto giorni dal deposito di
cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione
di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima
sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.
2505-bis (Incorporazione di societa' possedute al novanta per
cento). - Alla fusione per incorporazione di una o piu' societa' in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o
quote non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-sexies,
qualora venga concesso agli altri soci della societa' incorporata il
diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla societa'
incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei
criteri previsti per il recesso.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione
per incorporazione di una o piu' societa' in un'altra che possiede
almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa,
quanto alla societa' incorporante, dal suo organo amministrativo, con
deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano
rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo comma,
numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter,
terzo comma, sia fatta, per la societa' incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della
societa' incorporata.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo
2505.
2505-ter (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
2505-quater (Fusioni cui non partecipano societa' con capitale rappresentato da azioni). - Se alla fusione non partecipano societa' regolate dai capi V e VI del presente titolo, ne' societa' cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell'articolo 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle societa' partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla meta'.
Sezione III
Della scissione delle societa'
2506 (Forme di scissione). - Con la scissione una societa' assegna
l'intero suo patrimonio a piu' societa', preesistenti o di nuova
costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una
sola societa', e le relative azioni o quote ai suoi soci.
E' consentito un conguaglio in danaro, purche' non superiore al
dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite.
E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non
vengano distribuite azioni di una delle societa' beneficiarie della
scissione, ma azioni della societa' scissa.
La societa' scissa puo', con la scissione, attuare il proprio
scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria
attivita'.
La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2506-bis (Progetto di scissione). - L'organo amministrativo delle
societa' partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale
devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo
2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali
da assegnare a ciascuna delle societa' beneficiarie e dell'eventuale
conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal
progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio
della societa' scissa, e' ripartito tra le societa' beneficiarie in
proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di
esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione del rapporto
di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della societa' e' solo
parziale, tale elemento rimane in capo alla societa' trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e' desumibile
dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societa'
beneficiarie, nel secondo la societa' scissa e le societa'
beneficiarie. La responsabilita' solidale e' limitata al valore
effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna societa'
beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie.
Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai
soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria,
il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non
approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni
per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti
per il recesso, indicando coloro a cui carico e' posto l'obbligo di
acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo
comma dell'articolo 2501-ter.
2506-ter (Norme applicabili). - L'organo amministrativo delle
societa' partecipanti alla scissione redige la situazione
patrimoniale e la relazione illustrativa in conformita' agli articoli
2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i
criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il
valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle societa'
beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella societa'
scissa.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la relazione ivi
prevista non e' richiesta quando la scissione avviene
mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non siano
previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da
quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri
strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle societa'
partecipanti alla scissione l'organo amministrativo puo' essere
esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti
commi.
Sono altresi' applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies,
2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater,
2505-bis
e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti
articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.
2506-quater (Effetti della scissione). - La scissione ha effetto
dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del
registro delle imprese in cui sono iscritte le societa' beneficiarie;
puo' essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel
caso di scissione mediante costituzione di societa' nuove. Per gli
effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6),
possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto
comma dell'articolo 2504-bis.
Qualunque societa' beneficiaria puo' effettuare gli adempimenti
pubblicitari relativi alla societa' scissa.
Ciascuna societa' e' solidalmente responsabile, nei limiti del
valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto,
dei debiti della societa' scissa non soddisfatti dalla societa' cui
fanno carico.".
Art. 7.
Norme in tema di societa' costituite all'estero
1. Dopo il capo X del titolo V del libro V del codice civile e' aggiunto il seguente:
"Capo XI
Delle societa' costituite all'estero
2507 (Rapporti con il diritto comunitario). - L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee.
2508 (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). - Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono
nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle
disposizioni della legge italiana sulla pubblicita' degli atti
sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime
disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita
delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello
Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non
puo' essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi
precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove e'
situata la sede principale.
Le societa' costituite all'estero sono altresi' soggette, per
quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano
l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di
particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa'
costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni
richieste dall'articolo 2250; devono essere altresi' indicati
l'ufficio del registro delle imprese presso la quale e' iscritta la
sede secondaria e il numero di iscrizione.
2509 (Societa' estere di tipo diverso da quelle nazionali). - Le societa' costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della societa' per azioni, per cio' che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilita' degli amministratori.
2509-bis (Responsabilita' in caso di inosservanza delle formalita). - Fino all'adempimento delle formalita' sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societa' rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
2510 (Societa' con prevalenti interessi stranieri). - Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attivita' da parte di societa' nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.".
Art. 8.
Delle societa' cooperative e delle mutue assicuratrici
1. Il titolo VI del libro V del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Titolo VI
DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
Capo I
Delle societa' cooperative
Sezione I
Disposizioni generali. Cooperative a mutualita' prevalente
2511 (Societa' cooperative). - Le cooperative sono societa' a capitale variabile con scopo mutualistico.
2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). - Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio
mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri
bilanci.
2513 (Criteri per la definizione della prevalenza). - Gli
amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di
cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio,
evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi
verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425,
primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci e' superiore al cinquanta per
cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo
comma, punto B9;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero
per beni conferiti dai soci e' rispettivamente superiore al cinquanta
per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425,
primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime
acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto
B6.
Quando si realizzano contestualmente piu' tipi di scambio
mutualistico, la condizione di prevalenza e' documentata facendo
riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere
precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste
quando la quantita' o il valore dei prodotti conferiti dai soci e'
superiore al cinquanta per cento della quantita' o del valore totale
dei prodotti.
2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente). - Le
cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere nei propri
statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle
clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per
l'assemblea straordinaria.
2515 (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in
qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa'
cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che
non hanno scopo mutualistico.
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente devono indicare
negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso
l'albo delle cooperative a mutualita' prevalente.
2516 (Rapporti con i soci). - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.
2517 (Enti mutualistici). - Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa'.
2518 (Responsabilita' per le obbligazioni sociali). - Nelle societa' cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
2519 (Norme applicabili). - Alle societa' cooperative, per quanto
non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili
le disposizioni sulla societa' per azioni.
L'atto costitutivo puo' prevedere che trovino applicazione, in
quanto compatibili, le norme sulla societa' a responsabilita'
limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori
inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non
superiore ad un milione di euro.
2520 (Leggi speciali). - Le cooperative regolate dalle leggi
speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in
quanto compatibili.
La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a
procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari
categorie anche di non soci.
Sezione II
Della costituzione
2521 (Atto costitutivo). - La societa' deve costituirsi per atto
pubblico.
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento
dell'attivita' mutualistica e puo' prevedere che la societa' svolga
la propria attivita' anche con terzi.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza
dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove e' posta la sede della
societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento
ai requisiti e agli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i
versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il loro
valore nominale;
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il
modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei
soci;
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la
ripartizione dei ristorni;
9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga
alle disposizioni di legge;
10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della societa';
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico delle societa'.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della
societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte
integrante dell'atto costitutivo.
I rapporti tra la societa' e i soci possono essere disciplinati da
regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo
svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' e i soci. I
regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto
costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati
dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee
straordinarie.
2522 (Numero dei soci). - Per costituire una societa' cooperativa
e' necessario che i soci siano almeno nove.
Puo' essere costituita una societa' cooperativa da almeno tre soci
quando i medesimi sono persone fisiche e la societa' adotta le norme
della societa' a responsabilita' limitata.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene
inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere
integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la
societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la
costituzione di particolari categorie di cooperative.
2523 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa). -
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo
2330.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' sono regolati
rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.
2524 (Variabilita' del capitale). - Il capitale sociale non e'
determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle societa' cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme
previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto
costitutivo.
La societa' puo' deliberare aumenti di capitale con modificazione
dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e
seguenti.
L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione puo' essere
autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
Sezione III
Delle quote e delle azioni
2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di ciascuna azione o
quota non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a
cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa' cooperative
nessun socio puo' avere una quota superiore a centomila euro, ne'
tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu' di
cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel precedente
comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti
tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del
socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti
patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma
dell'articolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di
conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli
articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci
diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti
finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle
azioni non e' indicato l'ammontare del capitale ne' quello dei
versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). - L'atto costitutivo puo' prevedere l'emissione di strumenti
finanziari, secondo la disciplina prevista per le societa' per
azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o
patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le
eventuali condizioni cui e' sottoposto il loro trasferimento. I
privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del
capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma
dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non
puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un terzo dei voti
spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in
ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del
diritto di voto e' disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa' a
responsabilita' limitata puo' offrire in sottoscrizione strumenti
privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.
2527 (Requisiti dei soci). - L'atto costitutivo stabilisce i
requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura,
secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico
e l'attivita' economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio
imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone i diritti e gli
obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria
speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo
inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non
possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci
cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque
anni il nuovo socio e' ammesso a godere i diritti che spettano agli
altri soci cooperatori.
2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto della societa). -
L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli
amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di
ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura
degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle
azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare
la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla
agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla
comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci
l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva
convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei
nuovi soci.
2529 (Acquisto delle proprie quote o azioni). - L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa', purche' sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
2530 (Trasferibilita' della quota o delle azioni). - La quota o le
azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto
verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli
amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie
azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera
raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere
comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria
partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro dei soci
l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere
motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione al
tribunale.
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle
azioni il socio puo' recedere dalla societa', con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di
trasferimento della partecipazione, non puo' essere esercitato prima
che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella societa'.
2531 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni). - Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo', previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.
2532 (Recesso del socio). - Il socio cooperatore puo' recedere
dalla societa' nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.
Il recesso non puo' essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla societa'. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta
giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,
gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo'
proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la
legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti
mutualistici tra socio e societa' il recesso ha effetto con la
chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in
caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
2533 (Esclusione del socio). - L'esclusione del socio, oltre che
nel caso indicato all'articolo 2531, puo' aver luogo:
1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla
legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto
mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la
partecipazione alla societa';
4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.
L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se
l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre
opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione.
Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo
scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei
rapporti mutualistici pendenti.
2534 (Morte del socio). - In caso di morte del socio, gli eredi
hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle
azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
L'atto costitutivo puo' prevedere che gli eredi provvisti dei
requisiti per l'ammissione alla societa' subentrino nella
partecipazione del socio deceduto.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralita' di
eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la
quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.
2535 (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente). - La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha
luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono
verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta
in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla
base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa
disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del
soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della
societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale
ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del
bilancio. L'atto costitutivo puo' prevedere che, per la frazione
della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli
dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il
rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto
in piu' rate entro un termine massimo di cinque anni.
2536 (Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi). - Il
socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per
il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in
cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e'
verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si
manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato
verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della
quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso
la societa' gli eredi del socio defunto.
2537 (Creditore particolare del socio). - Il creditore particolare del socio cooperatore, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
Sezione IV
Degli organi sociali
2538 (Assemblea). - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro
che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della
quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo
determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo puo'
attribuire piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare
della quota oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico
attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi
di esse, l'atto costitutivo puo' prevedere che il diritto di voto sia
attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali
categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piu'
del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad
essi non puo' essere attribuito piu' di un terzo dei voti spettanti
all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea
generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per
la validita' delle deliberazioni sono determinate dall'atto
costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai
soci.
L'atto costitutivo puo' prevedere che il voto venga espresso per
corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In
tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la
deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse
da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per
corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea.
2539 (Rappresentanza nell'assemblea). - Nelle cooperative
disciplinate dalle norme sulla societa' per azioni ciascun socio puo'
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare
nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e
dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
2540 (Assemblee separate). - L'atto costitutivo delle societa'
cooperative puo' prevedere lo svolgimento di assemblee separate,
anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari
categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la
societa' cooperativa ha piu' di tremila soci e svolge la propria
attivita' in piu' province ovvero se ha piu' di cinquecento soci e si
realizzano piu' gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalita' di
convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci
delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza
delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono
assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate
ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti
nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati
delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la
maggioranza richiesta per la validita' della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere
autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
societa' cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati
regolamentati.
2541 (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari). - Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di
diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della
societa' cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai
sensi dell'articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di
ciascuna categoria e sull'azione di responsabilita' nei loro
confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla
tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari
e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la societa' cooperativa e sulle
relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria
di strumenti finanziari.
La assemblea speciale e' convocate dagli amministratori della
societa' cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano
necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti
finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle
deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi
comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la
societa' cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui
all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresi'
il diritto di assistere all'assemblea della societa' cooperativa e di
impugnarne le deliberazioni.
2542 (Consiglio di amministrazione). - La nomina degli
amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi
amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori e' scelta tra i soci
cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori
persone giuridiche.
Nelle societa' cooperative cui si applica la disciplina delle
societa' per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo
delle cariche e alla rieleggibilita' degli amministratori nel limite
massimo di tre mandati consecutivi.
L'atto costitutivo puo' prevedere che uno o piu' amministratori
siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in
proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attivita'
sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo'
essere attribuito il diritto di eleggere piu' di un terzo degli
amministratori.
La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere attribuita
dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la
nomina della maggioranza degli amministratori e' riservata
all'assemblea.
2543 (Organo di controllo). - La nomina del collegio sindacale e'
obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma
dell'articolo 2477, nonche' quando la societa' emette strumenti
finanziari non partecipativi.
L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto di voto nell'elezione
dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni
possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio
mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di
amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel
complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
2544 (Sistemi di amministrazione). - Indipendentemente dal sistema
di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli
amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i
poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci
e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui
all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non
possono eleggere piu' di un terzo dei componenti del consiglio di
sorveglianza e piu' di un terzo dei componenti del consiglio di
gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci
cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le
persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui
all'articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai
possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore
ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative ne' gli
stessi possono fare parte del comitato esecutivo.
2545 (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa). - Gli amministratori e i sindaci della societa', in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
2545-bis (Diritti dei soci). - Nelle societa' cooperative cui si
applica la disciplina della societa' per azioni, oltre a quanto
stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno
un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un
ventesimo quando la cooperativa ha piu' di tremila soci, hanno
diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente
assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il
libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora
per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto
alle obbligazioni contratte con la societa'.
2545-ter (Riserve indivisibili). - Sono indivisibili le riserve che
per disposizione di legge o dello statuto non possono essere
ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societa'.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura
di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la societa'
aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che
possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della
societa'.
2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie). - Qualunque
sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo
destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non
assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
2545-quinquies - (Diritto agli utili e alle riserve dei soci
cooperatori). L'atto costitutivo indica le modalita' e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o
azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto
tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa'
e' superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti
dei possessori di strumenti finanziari.
L'atto costitutivo puo' autorizzare l'assemblea ad assegnare ai
soci le riserve divisibili attraverso:
a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui
all'articolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e
versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva
del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento
del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede
diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari
liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il
patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' sia
inferiore ad un quarto.
2545-sexies (Ristorni). - L'atto costitutivo determina i criteri di
ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e
qualita' degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati
relativi all'attivita' svolta con i soci, distinguendo eventualmente
le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun
socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o
con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti
finanziari.
2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). - Il contratto con
cui piu' cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano,
anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle
rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita direzione
del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal
contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione
dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.
La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad essa
possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto
dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino
pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in
forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle
societa' cooperative.
Sezione V
Delle modificazioni dell'atto costitutivo
2545-octies (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualita'
prevalente). - La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non
rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513,
ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui
all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove
presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di
determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare
alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza
rilievi da una societa' di revisione.
2545-novies (Modificazioni dell'atto costitutivo). - Alle
deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si
applica l'articolo 2436.
La fusione e la scissione di societa' cooperative sono disciplinate
dal titolo V, capo X, sezione II e III.
2545-decies (Trasformazione). - Le societa' cooperative diverse da
quelle a mutualita' prevalente possono deliberare, con il voto
favorevole di almeno la meta' dei soci della cooperativa, la
trasformazione in una societa' del tipo previsto dal titolo V, capi
II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere
approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci
sono piu' di diecimila, l'atto costitutivo puo' prevedere che la
trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi
dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per
delega, almeno il venti per cento dei soci.
All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto
di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli
eventuali privilegi.
2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di
trasformazione). - La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e
rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente
aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della
nuova societa', esistenti alla data di trasformazione, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori
allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale
nel cui circondario ha sede la societa' cooperativa, attestante il
valore effettivo del patrimonio dell'impresa.
2545-duodecies (Scioglimento). - La societa' cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonche' per la perdita del capitale sociale.
2545-terdecies (Insolvenza). - In caso di insolvenza della
societa', l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo
sulla societa' dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le
cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche al
fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta
amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Sezione VI
Dei controlli
2545-quaterdecies (Controllo sulle societa' cooperative). - Le societa' cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.
2545-quinquiesdecies (Controllo giudiziario). - I fatti previsti
dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci
che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un
decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle societa' cooperative
che hanno piu' di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche
all'autorita' di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i
sindaci e l'autorita' di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso
se per i medesimi fatti sia stato gia' nominato un ispettore o un
commissario dall'autorita' di vigilanza.
L'autorita' di vigilanza dispone la sospensione del procedimento
dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha
nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.
2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In caso di irregolare
funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa
puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione
della societa' ad un commissario, determinando i poteri e la durata.
Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita'
di vigilanza puo' nominare un vice commissario che collabora con il
commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche
i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide
senza l'approvazione dell'autorita' governativa.
Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle procedure
di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la societa' cooperativa
e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi
precedenti.
2545-septiesdecies (Scioglimento per atto dell'autorita). -
L'autorita' di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo'
sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non
perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di
raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due
anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non
hanno compiuto atti di gestione.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono
nominati uno o piu' commissari liquidatori.
2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori). - In caso di
irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della
liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita'
governativa puo' sostituire i liquidatori o, se questi sono stati
nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione
al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali e' intervenuta la
nomina di un liquidatore da parte dell'autorita' giudiziaria,
l'autorita' di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle
imprese, dell'elenco delle societa' cooperative e degli enti
mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i
creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita'
governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la
prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a
seguito di comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza, il
conservatore del registro delle imprese territorialmente competente
provvede alla cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente
mutualistico dal registro medesimo.
Capo II
delle mutue assicuratrici
2546 (Nozione). - Nella societa' di mutua assicurazione le
obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili,
entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di
socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la
qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto
disposto dall'articolo 2548.
2547 (Norme applicabili). - Le societa' di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le societa' cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.
2548. (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia). -
L'atto costitutivo puo' prevedere la costituzione di fondi di
garanzia per il pagamento delle indennita', mediante speciali
conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a
questi ultimi la qualita' di socio.
L'atto costitutivo puo' attribuire a ciascuno dei soci sovventori
piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del
conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni
caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci
assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La
maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci
assicurati.".
Art. 9.
Norme di attuazione e transitorie
1. Alla Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 92 e' sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che
nomina l'amministratore giudiziario nelle societa' di cui ai capi V e
VI del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla
sua data, dell'amministrazione della societa' nei limiti dei poteri
conferiti all'amministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore
giudiziario non puo' compiere atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in
giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione
della societa'.
All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per
determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni
non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale.
Il compenso dell'amministratore giudiziario e' determinato dal
tribunale. ;
b) all'articolo 94, i primi due commi sono sostituiti dai
seguenti:
"L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio
ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e
puo' essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti
legittimati a chiederne la nomina.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella
cancelleria del tribunale del luogo, ove e' la sede principale
dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito e'
comunicato immediatamente alla societa'.
c) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del
codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a
cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro
delle imprese per l'iscrizione.
2) il secondo comma e' abrogato;
d) l'articolo 104 e' sostituito dal seguente:
"Art. 104. - Il tribunale, prima di procedere alla nomina del
rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del
codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione
della societa'. ;
e) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:
"Art. 106. - Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste
disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato
della gestione della societa' cooperativa a norma
dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti
nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei
precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l'autorita' governativa che
ha nominato il commissario. ;
f) dopo l'articolo 111 sono inseriti i seguenti:
"Art. 111-bis. - La misura rilevante di cui all'articolo 2325-bis
del codice e' quella stabilita a norma dell'articolo 116 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1°
gennaio 2004. Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo
comma, del codice, si applicano alla societa' di revisione le
disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163,
commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Art. 111-ter. - Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle
imprese dell'atto costitutivo di una societa' deve indicarne nella
domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove
e' posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale
indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione
presso il registro delle imprese.
Art. 111-quater. - La societa' di revisione di cui all'articolo
2447-ter del codice e' scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale
delle societa' di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non puo'
essere una persona fisica.
Art. 111-quinquies. - L'articolo 2632 del codice, come modificato
dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e' sostituito dal
seguente: `Art. 2632. - Formazione fittizia del capitale. Gli
amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di
azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del
capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di
crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.'.
Art. 111-sexies. - Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.
Art. 111-septies. - Le cooperative sociali che rispettino le norme
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate,
indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice,
cooperative a mutualita' prevalente. Le cooperative agricole che
esercitano le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice sono
considerate cooperative a mutualita' prevalente se soddisfano le
condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le
piccole societa' cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto
1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del
codice devono trasformarsi nella societa' cooperativa disciplinata
dall'articolo 2522 del codice.
Art. 111-octies. - Sono investitori istituzionali destinati alle
societa' cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25
febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione
costituiti da societa' cooperative.
Art. 111-novies. - Le societa' di revisione di cui al secondo comma
dell'articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 111-decies. - Ferma restando la natura indivisibile delle
riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione
previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la
modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto
legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita
del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512
e 2513 del codice.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi
dell'articolo 2545-octies del codice.
Art. 111-undecies. - Il Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,
con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza,
cosi' come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla
struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a
specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono
uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene
destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo
di tempo superiore all'anno di esercizio.
Art. 111-duodecies. - Qualora tutti i loro soci illimitatamente
responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice,
siano societa' per azioni, in accomandita per azioni o societa' a
responsabilita' limitata, le societa' in nome collettivo o in
accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme
previste per le societa' per azioni; esse devono inoltre redigere e
pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei
presupposti ivi previsti.".
2. Alla Sezione V del Capo II del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L'articolo 218 e' sostituito dal seguente:
"Art. 218. - Le societa' poste in liquidazione dal 1°
gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le societa' poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004,
sono liquidate secondo le nuove disposizioni. ;
b) dopo l'articolo 223 sono inseriti i seguenti:
"Art. 223-bis. - Le societa' di cui ai capi V, VI e VII del titolo
V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese
alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e
lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre
2004.
Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e
dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili,
possono essere assunte dall'assemblea straordinaria a maggioranza
semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci
partecipanti.
Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo
amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di
gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle
disposizioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice sono
deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalita' e le
maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia
anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del
presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel
registro delle imprese le societa' di cui ai capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite
anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e
statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso
l'articolo 2331, quarto comma, del codice.
Le societa' costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in
sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare
clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della
legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a
decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in
cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale
deposito dello statuto nella sua nuova versione.
Art. 223-ter. - Le societa' per azioni costituite prima del 1°
gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro
possono conservare la forma della societa' per azioni per il tempo,
stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.
Art. 223-quater. - Nel caso in cui la legge prevede che le
autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo
comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla
stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla
deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni
decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del
provvedimento di autorizzazione e' stato consegnato al notaio.
L'autorita' competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al
primo comma e' altresi' legittimata, qualora l'iscrizione nel
registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o
invalidita', a proporre istanza per la cancellazione della societa'
medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la societa', in
camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza si
applica l'articolo 2332 del codice.
Art. 223-quinquies. - Tutti i termini previsti in disposizioni
speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di
deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali
atti nel registro delle imprese.
Art. 223-sexies. - Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379,
2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche
alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che
l'azione sia stata gia' proposta. Tuttavia se i termini scadono entro
il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di
nullita' delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31
marzo 2004.
Art. 223-septies. - Se non diversamente disposto, le norme del
codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci
trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del
consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le
societa' che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti
del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato
per il controllo sulla gestione, per le societa' che abbiano adottato
il sistema monistico.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle
leggi speciali e' da intendersi effettuato anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro
componenti, ove compatibile con le specificita' di tali organi.
Art. 223-octies. - La trasformazione prevista dall'articolo
2500-octies del codice civile e' consentita alle associazioni e
fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non
comporta distrazione, dalle originarie finalita', di fondi o valori
creati con contributi di terzi o in virtu' di particolari regimi
fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtu' di
particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione e'
consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative
imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non e' consentita alle
fondazioni bancarie.
Art. 223-novies. - I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del
codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le
norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del
contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria
delle irregolarita' denunciate.
Art. 223-decies. - Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si
applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio
2004.
Art. 223-undecies. - I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima
del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente
vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30
settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente
vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre
2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-duodecies. - Le societa' di cui al capo I del titolo VI
del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese
alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e
lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre
2004.
Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo
e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere
adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte
relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative,
trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con
i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le
modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo
amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di
gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle
disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate
dall'assemblea straordinaria con le modalita' e le maggioranze
indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia
anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del
presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel
registro delle imprese le societa' di cui al capo I del titolo VI del
libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data,
che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al
decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto
comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle
leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualita'
prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le societa' cooperative e i loro
consorzi che, con le modalita' e le maggioranze previste per le
deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i
propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societa'
cooperative a mutualita' prevalente entro il 31 dicembre 2004.
Art. 223-terdecies. - Le banche di credito cooperativo che
rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative
a mutualita' prevalente.
Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai
consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data
di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
Art. 223-quaterdecies. - Nelle cooperative che hanno adottato e
osservano le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del
1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il
patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale
versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti,
eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del
capitale della nuova societa', ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 223-quinquiesdecies. - Le cooperative che non hanno adottato
le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio
2004, possono deliberare la trasformazione in societa' lucrative con le
maggioranze previste dall'articolo 2545-decies del codice senza che
trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici.
L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili previsto
dall'articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia
ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle
riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-ter,
primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.
Art. 223-sexiesdecies. - Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle
attivita' produttive predispone un Albo delle societa' cooperative
tenuto a cura del Ministero delle attivita' produttive, ove si
iscrivono le cooperative a mutualita' prevalente, e a tal fine
consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di
comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo
sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a
mutualita' prevalente.
Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio
decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice
tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo
dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate
dall'Istat.
Art. 223-septiesdecies. - Fermo restando quanto previsto degli
articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il
31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i
bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti
l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza
nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorita' di vigilanza
da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i
creditori o gli altri interessati possono presentare formale e
motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la
nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di
comunicazione dell'autorita' di vigilanza, il conservatore del
registro delle imprese territorialmente competente provvede alla
cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal
registro medesimo.
Art. 223-octiesdecies. - I bilanci relativi ad esercizi chiusi
prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente
vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio
2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le
leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre
2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-noviesdecies. - Le societa' cooperative poste in
liquidazione prima del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi
anteriori.
Le societa' cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio
2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-vicies. - I procedimenti riguardanti societa' cooperative
previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004,
proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Art. 223-vicies semel. - Il limite di cinque anni previsto
dall'articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati
prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.
Art. 223-vicies bis. - Qualora la fattispecie di cui al primo comma
dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il
termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.
Art. 223-vicies ter. - Non si applica la lettera e) del primo comma
dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di
recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purche'
deliberata entro il 30 giugno 2004. ".
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.