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"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile"

(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2005, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)


Legge di conversione

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, č convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90


All'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il rispetto dei princípi comunitari in materia di appalti di forniture".

All'articolo 2:

al comma 1, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione";

al comma 2, dopo le parole: "del 20 settembre 2004,", sono inserite le seguenti: "che cessa contestualmente dalle sue funzioni,".

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 luglio 1999, n. 303,", sono inserite le seguenti: "fino al limite di dodici unitā,";

il comma 7 č sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilitā relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

All'articolo 7, il comma 2 č sostituito dai seguenti:

"2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalitā, termini e procedure per l'elargizione.

2-bis. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile.

2-ter. Il Fondo per la protezione civile č corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

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