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(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 14 febbraio 2006, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
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1. Larticolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. (Casi di appello). 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e limputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. Limputato e il pubblico
ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui
allarticolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via
preliminare, non disponga la rinnovazione dellistruttoria dibattimentale dichiara
con ordinanza linammissibilità dellappello. Entro quarantacinque giorni dalla
notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro
la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di
condanna per le quali è stata applicata la sola pena dellammenda».
1. Allarticolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando lappello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
1. Allarticolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dellarticolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
1. Larticolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 428. (Impugnazione della sentenza di non luogo
a procedere). 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre
ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica
e il procuratore generale;
b) limputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che limputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dallarticolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dellarticolo 606.
3. Sullimpugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dallarticolo 127».
1. Allarticolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se limputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
1. Al comma 1 dellarticolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».
1. Larticolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 580. (Conversione del ricorso in appello). 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui allarticolo 12, il ricorso per cassazione si converte nellappello».
1. Al comma 1 dellarticolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la
parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dellistruzione dibattimentale
limitatamente ai casi previsti dallarticolo 495, comma 2»;
b) la lettera e) è
sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da
altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
1. Larticolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.
2. Allarticolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. Lappello proposto contro una sentenza
di proscioglimento dallimputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata
in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non
impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del
provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per
cassazione contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di
sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di
appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate
dallarticolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui
allarticolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.