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Deliberazione per l'elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano.
PRESIDENTE. Comunico che è stata sottoposta all'Ufficio di Presidenza la richiesta, avanzata da alcuni deputati, di elevare da parte della Camera dei deputati conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria.
L'Ufficio di Presidenza nella riunione del 30 luglio 2008 - vista la sentenzaPag. 45n. 21748 del 4 ottobre 2007, depositata il 16 ottobre, con cui la sezione prima civile della Corte di cassazione ha adottato un principio di diritto che individua due presupposti, ricorrendo i quali il giudice può autorizzare la disattivazione del presidio sanitario di nutrizione e idratazione di paziente in stato vegetativo permanente; visto, altresì, il decreto adottato dalla prima sezione civile della corte di appello di Milano in data 25 giugno 2008, con il quale, sulla base del suddetto principio di diritto enucleato dalla Corte di cassazione, è stata accolta l'istanza di autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento vitale artificiale di soggetto in stato vegetativo permanente; considerato che con la richiesta avanzata viene contestata l'invasione o comunque la menomazione da parte della Corte di cassazione della sfera di poteri attribuiti costituzionalmente agli organi del potere legislativo; ritenuto che la Corte di cassazione abbia travalicato i limiti della funzione ad essa affidata dall'ordinamento, esercitando in concreto attribuzioni proprie del potere legislativo in una materia che non è oggetto di disciplina legislativa, e comunque interferendo con le prerogative delle Camere, ponendo a fondamento della sua decisione presupposti non ricavabili dall'ordinamento vigente con alcuno dei criteri ermeneutici utilizzabili dall'autorità giudiziaria; e che in tal modo la Corte di cassazione medesima, in violazione di norme costituzionali, abbia leso la sfera di attribuzione della Camera dei deputati - ha deliberato di proporre all'Assemblea di elevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale nei confronti della sezione prima civile della Corte di cassazione, con riferimento alla sentenza n. 21748 del 2007, e della prima sezione civile della corte di appello di Milano, con riferimento al decreto adottato in data 25 giugno 2008 e di tutti gli altri atti eventualmente connessi e conseguenti, per veder affermato che non spettava ad esse il potere di adottare i provvedimenti indicati nelle premesse.
Su questa proposta, dopo l'intervento del Vicepresidente Lupi che ha riferito sulla questione in Ufficio di Presidenza, vista la delicatezza della questione, darò la parola, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento, ad un deputato per ciascun gruppo che ne faccia richiesta, per non più di cinque minuti; ma proprio in ragione della delicatezza della questione non sarò fiscale così come da Regolamento potrei essere.
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, non intendo prendere un secondo in più, anzi parlerò meno di quanto mi consente il Regolamento, per un richiamo al Regolamento; per questo mi sono permesso di preparare per iscritto alcune brevi considerazioni.
Vorrei richiamare lei e l'Aula, se è possibile avere attenzione, su una questione di carattere procedurale; non entro ovviamente nel merito della questione, ma la ritengo delicata.
Il conflitto di attribuzione che la Camera si appresta a sollevare comporta una decisione molto problematica e controversa sul piano dell'indirizzo politico e costituzionale. Si tratta della prima volta in cui il potere legislativo, o almeno uno dei due soggetti titolari di tale potere, solleva un conflitto di attribuzione in relazione ad una pronuncia dell'autorità giudiziaria, affermando che quest'ultima abbia invaso la sua sfera di attribuzione. Ovviamente, non entro nel merito. Ciò che mi pare abbastanza assurdo è che tale scelta possa essere adottata senza che sia nemmeno verificabile la presenza della maggioranza dei componenti della Camera.
Ieri ho chiesto lumi agli uffici i quali mi hanno detto, ovviamente, che ci sono dei precedenti anche specifici in relazione ad una richiesta nel 2002 del collega Boccia; ovviamente non intendo contestare questo.
Ciò che, però, vorrei rilevare, signor Presidente, è che questa prassi, soprattuttoPag. 46per quanto riguarda l'elevazione dei conflitti, ritengo che susciti notevoli elementi di perplessità. Essa è nata probabilmente in relazione ai conflitti relativi all'articolo 68, primo comma, della Costituzione; in questi conflitti, come si sa, la Camera è convenuta in giudizio ed è, dunque, forse possibile ritenere che si tratti di un adempimento quasi istituzionale, ma anche a questo proposito solleverei qualche dubbio.
Non è certo così, però, nel caso di oggi in cui la Camera sta decidendo, se lei mi consente un linguaggio non propriamente tecnico, di instaurare una lite contro un altro potere costituzionale.
L'articolo 64 della Costituzione prevede espressamente che: «Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale». Ebbene, a quale caso dovrebbe applicarsi questa regola costituzionale se non a questo, in cui la Camera mette addirittura in discussione la legittimità dell'esercizio di un altro potere? È possibile che la Camera possa sollevare un conflitto costituzionale di portata così rilevante per l'ordinamento, anche astrattamente con la presenza di soli dieci deputati? Mi sembra evidente, signor Presidente, che questa materia meriti un'ulteriore riflessione.
Le deliberazioni per le quali è prescritta obbligatoriamente la votazione per alzata di mano, come è noto, sono quelle di natura procedurale, come ad esempio quella per rinviare un provvedimento in Commissione o ad altra seduta. Quello che unisce questo tipo di decisioni è che non sono decisioni definitive e, dunque, possono essere adottate anche senza la prescritta maggioranza costituzionale. Pertanto, si accetta che tali decisioni procedurali possano essere adottate anche da pochi deputati perché è fatta salva la sostanza del principio costituzionale, che riguarda la deliberazione definitiva.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
ROBERTO GIACHETTI. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Mi risulta, anzi, sempre in virtù di queste benedette prassi, che talvolta finiscono addirittura per superare e cambiare il Regolamento, che alcune di tali decisioni procedurali si adottano addirittura con il voto nominale; penso, ad esempio, alle votazioni per la chiusura della discussione. Per le deliberazioni definitive il voto nominale o è prescritto, come nel caso del voto finale sui progetti di legge, o almeno è richiedibile, come nel caso delle mozioni; ma la deliberazione che stiamo adottando, che significa contestare in sostanza l'attività di un altro potere, è una deliberazione procedurale o definitiva? Mi sembra che al riguardo non possano esservi dubbi.
Signor Presidente, è evidente che qui c'è bisogno di un ripensamento complessivo. Soprattutto in un sistema maggioritario come quello attuale, è impensabile che la maggioranza possa arrogarsi il diritto di sollevare un conflitto di questa portata nei confronti di un altro potere senza nemmeno assumersi la responsabilità di portare in Aula il numero dei deputati richiesto dalla Costituzione; anzi, ho addirittura dubbi che la Corte costituzionale possa considerare valida questa deliberazione in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 64.
So che lei, signor Presidente, mi risponderà in base ai precedenti, ma siamo di fronte a un caso davvero particolare e inedito, del quale, forse, sarebbe utile approfittare per rivedere una norma del Regolamento che, a mio avviso, è assolutamente sballata rispetto a deliberazioni di questo tipo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, la Presidenza non ha alcuna difficoltà a dire che quanto lei ha testé posto all'attenzione della Presidenza e dell'Aula merita certamente - uso le sue parole - una meditata riflessione. Lei sa, per l'esperienza che ha dei lavori di quest'Aula, che non è questa la sede per una meditata riflessione; la Presidenza si muove, come ella ha testé ricordato, nel pieno rispetto dei RegolamentiPag. 47vigenti e nella sintonia con gli univoci precedenti; non vi sono, infatti, precedenti che vadano in una direzione diversa.
Purtuttavia, ritengo che nella Giunta per il Regolamento debba porsi la questione e che, quindi, debba per il futuro avviarsi quella riflessione che lei ha testé invocato, perché oggettivamente si tratta di una questione che non merita di essere archiviata unicamente in ragione dei precedenti e nemmeno dei Regolamenti vigenti. I Regolamenti sono tali, ma quando dimostrano di essere inadeguati credo che debbano essere sottoposti a modifiche.
MATTEO BRIGANDÌ. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori perché vorrei che venisse chiarito quali siano gli atti che si intendono sottoporre al vaglio della Corte costituzionale; in particolare, c'è una sentenza della Corte di Cassazione, ma investiti sono due...
PRESIDENTE. Onorevole Brigandì, credo che le sarà chiaro cosa eventualmente deciderà la Camera dei deputati dopo che avrà inteso l'onorevole Lupi.
MATTEO BRIGANDÌ. Mi lasci terminare, signor Presidente. Vorrei capire il senso di ciò che stiamo facendo in quanto, in base all'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, possono elevare conflitto, ed essere convenuti nel medesimo, soggetti istituzionali che abbiano titolo a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. Che le Camere possano elevare un conflitto in questo caso e da questo punto di vista è un dato possibile; molto meno persuasivo è che possa essere convenuta la Corte di cassazione (o la corte d'appello). Essa, infatti, come tutti i giudici, secondo la Corte costituzionale, è un potere diffuso quindi, non essendo gerarchicamente sottoposto ad altri, esprime una volontà definitiva.
Sennonché in questo caso la si accusa di aver fatto una legge per il caso concreto. Allora bisogna vedere se questo caso è stato definitivamente deciso, cosa che non è. Innanzi tutto la Corte di cassazione ha cassato con rinvio, e risulta poi che i termini dell'impugnativa della sentenza della corte di appello che ha deciso in sede di rinvio non sono scaduti.
Per questo motivo mi sembra che nel suo complesso il potere giudiziario non abbia espresso definitivamente la sua volontà. Quindi, cosa andiamo a impugnare?
PRESIDENTE. Come ho ricordato, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato a maggioranza, dopo avere ascoltato la relazione affidata al Vicepresidente Lupi.
Prego il Vicepresidente Lupi di riferire all'Assemblea.
MAURIZIO LUPI. Signor Presidente, in maniera sintetica spero di poter spiegare all'Aula l'oggetto della questione e le riflessioni che di conseguenza ne sono emerse. Mi preme, signor Presidente e colleghi deputati, sottolineare preliminarmente una questione fondamentale. Ciò che oggi siamo chiamati a deliberare e che attiene alla Camera dei deputati non attiene, lo ridico con molta chiarezza, al merito della vicenda sottostante alla sentenza, ma riguarda il profilo istituzionale del rispetto delle sfere di potere costituzionalmente attribuite ai diversi poteri dello Stato.
Non di meno, non può non essere sottolineata, e lo dico in premessa, la complessità della questione. Lo stesso collega onorevole Giachetti, in un intervento sull'ordine dei lavori su altra questione, ha detto che è la prima volta che la Camera dei deputati si trova ad elevare un conflitto di attribuzione di questo genere, considerata la novità del conflitto che si propone di elevare, vista l'assenza, nella giurisprudenza costituzionale, di casi analoghi di conflitti sollevati dal Parlamento per tutelare le proprie prerogative legislative,Pag. 48a fronte di un intervento dell'autorità giudiziaria in materia non disciplinata dalla legge.
Quindi, il conflitto che si propone di elevare contesterebbe radicalmente la natura giurisdizionale del potere esercitato. Sarebbe stato sostanzialmente esercitato un potere legislativo da parte della Corte di cassazione, e successivamente da parte della corte di appello in riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, individuando, in totale assenza di parametri normativi di riferimento, il regime applicabile in tema di autorizzazione alla sospensione di trattamenti sanitari in carenza di capacità dell'interessato a prestare consenso, limitatamente ad una categoria di persone incapaci, ovvero quelle in stato vegetativo profondo.
Tale regime sarebbe contenuto in un atto formalmente giudiziario, ma sostanzialmente normativo. Cerco di sintetizzare le motivazioni che hanno spinto a maggioranza l'Ufficio di Presidenza a sottoporre all'Assemblea l'elevazione di tale conflitto. L'attribuzione alle Camere delle funzioni legislative ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione esclude funzioni suppletive da parte di altri poteri dello Stato, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla Costituzione (articoli 76 e 77), che non contempla la supplenza giudiziaria in materia coperta da riserva di legge.
In secondo luogo, la titolarità del potere legislativo e, quindi, la possibilità di esercitarlo non esclude affatto il diritto dell'organo che ne è titolare, in questo caso il Parlamento, di difendere un'attribuzione costituzionalmente riconosciuta dinanzi alla menomazione di essa che può derivare da un cattivo esercizio di un potere altrui.
In terzo luogo, la sentenza della Corte di cassazione n. 21748 del 2007 avrebbe realizzato un intervento del potere giudiziario su sfera riservata al Parlamento, sulla quale quest'ultimo aveva iniziato a svolgere attività legislativa nelle ultime legislature, e che è oggetto oggi, in questa legislatura, di alcune proposte di legge presentate, appunto, nell'attuale legislatura. La Corte di cassazione, quindi, con la sua sentenza è intervenuta su una materia su cui i competenti organi delle Camere sono da tempo impegnati in maniera approfondita al fine di pervenire ad un punto di equilibrio tra i diversi principi costituzionalmente coinvolti.
La sentenza della Corte di cassazione in oggetto, inoltre, elabora un principio di diritto, compiendo un'opera non di ricostruzione dei principi di un quadro normativo esistente, sia pur lacunoso, ma di vera e propria creazione di diritto, data l'attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, riconosciuta nella suddetta sentenza, sostituendosi, quindi, al legislatore.
Il fatto che la decisione della Corte di cassazione sia espressione di un'invasione o comunque di una menomazione di una competenza del Parlamento appare, tra l'altro, confermato dalla pronuncia che altra autorità giudiziaria ha adottato recentemente in riferimento a un caso in parte analogo. Le argomentazioni svolte dal tribunale di Roma il 15 dicembre 2006 in riferimento al cosiddetto caso Welby appaiono a tal fine illuminanti. Il tribunale, infatti, in quell'occasione, ha ritenuto inammissibile il ricorso diretto ad ottenere la sospensione del presidio sanitario, attenendo la materia ai concetti che sono allo stato «indeterminati e appartengono ad un campo non ancora regolato dal diritto e non suscettibile di essere riempito dall'intervento del giudice, nemmeno utilizzando i criteri interpretativi che consentono il ricorso all'analogia o ai principi generali dell'ordinamento». Il tribunale ha altresì affermato che solo la determinazione politica e legislativa può colmare il vuoto di disciplina - qualunque sia questa determinazione, in una direzione piuttosto che in un'altra - anche sulla base di solidi e condivisi presupposti scientifici che consentano di prevenire abusi e discriminazioni, allo stesso modo in cui intervenne il legislatore per definire la morte cerebrale.
In conclusione, la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, quale organo supremo della giustizia assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge ePag. 49l'unità del diritto oggettivo nazionale. L'articolo 12 delle preleggi definisce l'ambito dell'attività interpretativa del giudice, prevedendo che, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Non può disconoscersi, al riguardo, come nel caso in esame la Corte di cassazione sembra andata al di là della funzione nomofilattica ad essa affidata. Nella materia oggetto della sentenza, infatti, non vi è alcuna base legislativa, né sembrano esservi principi generali applicabili in maniera diretta ed inequivocabile.
Osservo, infine, che l'elevazione del conflitto di attribuzioni - credo che questo possa essere interesse di tutti - consentirebbe alla Corte costituzionale di stabilire se spetti o meno alla giurisdizione di risolvere casi non regolati dalla legge in materia costituzionalmente riservata alla disciplina legislativa, nonché di individuare il limite oltre il quale il potere interpretativo del giudice finisca per ledere l'esercizio della funzione legislativa attribuita alle Camere.
Credo che lei abbia già sintetizzato la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza. Queste sono le ragioni per le quali chiediamo all'Aula di elevare questo conflitto di attribuzione (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).
MATTEO BRIGANDÌ. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Onorevole Brigandì, le darò la parola al termine della seduta, secondo prassi, per il suo gruppo ha chiesto di parlare l'onorevole Polledri.
MATTEO BRIGANDÌ. Non chiedo di parlare a nome del mio gruppo. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Brigandì... intelligenti pauca...
MATTEO BRIGANDÌ. Non sto inventando l'intervento sull'ordine dei lavori...
PRESIDENTE. Onorevole Brigandì, parli pure.
MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, siamo al punto di partenza: ho sollevato un'eccezione in merito alla quale non vi è stata risposta.
PRESIDENTE. Prendiamo atto che non c'è stata una risposta.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento alta la responsabilità nell'esprimere, a nome del Partito Democratico, un orientamento - sia pure di metodo - su un tema così drammatico, come quello che oggi abbiamo di fronte e che investe direttamente le coscienze degli individui e di tutti noi e che tocca una delle questioni fondamentali di ogni civile convivenza.
Sul merito di un simile problema, che coinvolge la disciplina della fine della vita, che richiede un bilanciamento difficilissimo tra valori fondamentali, presenti anche nel testo costituzionale, è legittimo nutrire dei dubbi, è legittimo avere sensibilità diverse ed è legittimo che queste sensibilità diverse si trovino anche in un grande partito come il nostro, così come credo si trovino anche all'interno di altri partiti e gruppi che siedono in questa Assemblea.
Nel corso della XV legislatura c'era stato, su questi temi, soprattutto al Senato, un ampio dibattito parlamentare, ed anche i successivi sviluppi nel confronto tra le parti politiche avevano condotto a significative convergenze sulla portata di un possibile ed auspicato intervento legislativo. Un intervento legislativo equilibrato avrebbe consentito con chiarezza di disciplinare, da un lato, il divieto di praticare ogni forma di eutanasia e, dall'altro, quello dell'accanimento terapeutico, realizzando al contempo l'alleanza nella terapia traPag. 50medico e paziente, l'equa distribuzione delle cure palliative e l'accompagnamento terapeutico.
Tutti questi concetti sono contenuti in un ordine del giorno presentato al Senato in questi giorni dal gruppo del Partito Democratico su analoga questione. Naturalmente, nell'attesa di una più matura e completa disciplina legislativa su questi problemi, molte vicende della vita quotidiana hanno portato singole persone, famiglie e comunità scientifiche a misurarsi inevitabilmente con questi problemi, a dovere assumere, nella dura realtà di tutti i giorni, decisioni drammatiche e in alcuni casi addirittura tragiche.
Al centro di una di queste vicende estremamente drammatiche si colloca la storia tragica, che tutti noi abbiamo vissuto attraverso i giornali e la televisione, di Eluana Englaro, la non meno grave tragedia vissuta dal padre di lei, investito di una doppia pesantissima responsabilità, e la tormentata vicenda giudiziaria, che ha portato, dopo ben tre procedimenti giudiziari, iniziati nel lontano 1999, dopo numerose e contrastanti pronunce giudiziarie, a una decisione della Suprema Corte di cassazione dell'ottobre 2007 e ad un successivo verdetto della corte d'appello di Milano.
I tribunali e le corti, attraverso i vari gradi del giudizio, hanno assunto, con riferimento al caso concreto che loro è stato prospettato, una decisione indubbiamente di natura giurisdizionale, che i giudici, secondo le regole del nostro ordinamento, avevano l'obbligo giuridico di assumere.
Anche se la regola legislativa è incompleta, i principi fondamentali in materia di interpretazione, contenuti nell'articolo 12 delle preleggi, impongono in ogni caso al giudice di pronunciare una sentenza. Quella sentenza non è una legge, ed anche se pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione non assume nessun rilievo di carattere generale, tipico delle leggi. Non s'impone nel nostro ordinamento come un precedente assoluto e vincolante, ma esaurisce tutta intera la sua efficacia all'interno del caso concreto esaminato.
La stessa Corte costituzionale - la cito perché ci rivolgiamo alla Corte costituzionale - ha chiarito molto bene le cose che ci riguardano nella sentenza n. 347 del 1998, ed anche in altre successive. La Corte ha posto con chiarezza due principi, che si devono leggere in stretta connessione tra di loro. In base al primo principio, l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia - afferma la Corte in quel caso, ma si applica anche al nostro caso - nell'attuale situazione di carenza legislativa spetta al giudice ricercare, nel complessivo sistema normativo, l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali.
Sollevare oggi, come si pretende di fare sulla base della decisione dell'Ufficio di Presidenza, un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale contro queste decisioni della magistratura, rappresenta una risposta sbagliata in termini di metodo ad un problema estremamente serio.
È sbagliata questa soluzione perché le regole sul conflitto di attribuzione ripetutamente ribadite dalla Corte costituzionale non consentono di intervenire in casi di questo genere, dove non vi è carenza di potere giurisdizionale, ma si configura solo un possibile errore in giudicando, sottoponibile ad altri rimedi. È una risposta sbagliata perché rischia di fare della Corte costituzionale una sorta di giudice di appello sul caso concreto - cosa che la Corte ha sempre rifiutato - con il rischio che nell'interpretazione dei media una risposta negativa della Corte stessa appaia una conferma delle sentenze in atto. Ma è, soprattutto, una soluzione sbagliata perché rappresenta una sorta di dichiarazione di impotenza da parte del Parlamento, un tentativo improbabile e non privo di ambiguità di cercare una qualche soluzione a questo problema che non potrà arrivare al di fuori dell'organo della rappresentanza popolare.Pag. 51
Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il Partito Democratico non intende condividere un percorso che potrà rivelarsi infondato alla luce dei precedenti della Corte, e che sostituisce comunque la via maestra della soluzione legislativa affidata al Parlamento. Dichiaro pertanto che il gruppo del Partito Democratico non intende partecipare al voto sulla proposizione di questo conflitto di attribuzione (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.
FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi sfugge, e non ci sfugge, l'estrema delicatezza del momento che stiamo vivendo. Si tratta di un momento nel quale sembrano intrecciarsi questioni di merito di estrema rilevanza morale, filosofica, etica e civile, quale il rispetto della vita, con considerazioni di carattere istituzionale, che sono ugualmente serie, sia pure sotto un altro versante.
La relazione del Vicepresidente Lupi sembrerebbe sgomberare il campo dal rischio di interferenze tra i due aspetti, quello del merito e quello del metodo. Egli stesso ha detto, infatti, che il Parlamento è chiamato a pronunciarsi su una questione istituzionale. A scanso di ogni equivoco voglio, comunque, premettere che tutti i parlamentari dell'Italia dei Valori sono schierati a difesa della vita e del rispetto della vita e che quando sarà il momento non sarà dubbio da che parte noi staremo. Oggi, però, siamo chiamati a discutere di un'altra questione: se sia lecito alla Camera e al Parlamento contestare una decisione della magistratura, della Corte di cassazione e della Corte di appello, attraverso un conflitto di attribuzione.
Signor Presidente, l'Ufficio di Presidenza avrebbe dovuto rifiutarsi di seguire questa strada, perché così facendo ammette che il Parlamento è gravemente carente su questo aspetto: chiama la Corte costituzionale a pronunciarsi su che cosa? Su un'inesistenza, su un'incapacità del Parlamento ad assolvere il proprio dovere, che è quello di legiferare (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori). Deferiamo alla Corte costituzionale una decisione non su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ma sul fatto che la magistratura si sia pronunciata in una sede giurisdizionale, nel pieno rispetto della norma dell'articolo 12 delle preleggi, e sul fatto che vi è un Parlamento che si autodefinisce come Ponzio Pilato, come Don Abbondio, non essendosi ancora pronunciato su un tema di questo genere.
Signor Presidente, mi sembra veramente un autogol micidiale, se lo volessimo considerare sotto un termine calcistico, e se ciò non urtasse contro l'estrema delicatezza del problema che stiamo affrontando. Veda Presidente, se uno studente avesse detto che questa sentenza della Corte di cassazione - sul merito della quale non vogliamo entrare - invade la sfera di altri poteri dello Stato, noi l'avremmo bocciato. Non esiste, Presidente, una sentenza di non liquet, soprattutto quando si tratta di decidere sui diritti, non esiste - lo ripeto - e la giurisdizione ha l'obbligo di rispondere. Lo afferma con estrema chiarezza l'ultima parte dell'articolo 12 delle preleggi: se vi sono disposizioni specifiche le si applicano, se queste non vi sono si fa riferimento a casi analoghi (attraverso un procedimento analogico), se non vi sono neanche tali casi si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed a questo ha fatto riferimento la Corte di cassazione.
Noi speriamo ancora che vi siano dei rimedi endoprocedimentali perché poi la decisione possa avere un esito diverso. Non entriamo nel merito di questo aspetto, stiamo discutendo su un altro punto, cioè sul fatto che il Parlamento sta dicendo alla Corte costituzionale di eliminare e di togliere di mezzo una sentenza soltanto perché esso non è stato capace di decidere sullo stesso argomento. Noi non ci sentiamo di essere complici di una decisione di questo genere e di una ammissionePag. 52di questo genere, cioè di un'ammissione d'impotenza e d'incapacità del Parlamento. D'altra parte pensiamo che ogni corte giurisdizionale chiamata a decidere su un conflitto abbia il dovere di rispondere. La Corte di Cassazione ha risposto secondo alcuni criteri che essa ha ritenuto validi. Se noi riteniamo che criteri diversi debbano essere indicati lo dobbiamo dire con chiarezza, assumendoci - ciascuno di noi - le proprie responsabilità su un tema delicato di questo genere, e non dobbiamo invece utilizzare e strumentalizzare sentimenti quali quelli al diritto alla vita, la compassione e la partecipazione che tutti abbiamo al destino di Eluana.
Noi, Presidente, non intendiamo prestarci a questo e perciò esprimeremo un chiaro e netto voto contrario (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buttiglione. Ne ha facoltà.
ROCCO BUTTIGLIONE. Signor Presidente, oggi noi siamo chiamati ad esprimerci su una delicata questione procedurale, istituzionale, giuridica e anche politica. Sarebbe però ipocrita non dire che sullo sfondo vi è un terribile dramma umano. Io voglio cominciare esprimendo la mia partecipazione al dramma di Eluana Englaro e della sua famiglia, una giovane donna che dorme senza segni evidenti di sofferenza, una giovane donna che dorme, e della quale si vuole terminare la vita negandole l'acqua ed il cibo.
Fatemi fare un po' il filosofo. Ognuno di noi costituisce la realtà, e costituendo la realtà attribuisce ad altri i propri sentimenti, le proprie visioni che a volte coincidono e a volte non coincidono con quelli della persona con la quale abbiamo a che fare. Può darsi che alcuni di noi costituiscano lo stato di Eluana Englaro come indegno, come vita indegna di essere vissuta. Può darsi. Altri non lo fanno. Vi sono 2.800 persone in Italia nella medesima situazione. Vi sono decine di migliaia di cittadini italiani che prestano loro l'assistenza nella convinzione che quella è una vita degna di essere vissuta. E soprattutto noi non sappiamo e non sapremo mai come Eluana Englaro costituisca, nella propria coscienza, la propria situazione oggi, e non sappiamo nemmeno se un giorno si sveglierà. Esiste una possibilità - nessuno può negarla - forse limitata, ma esiste.
Ma non è di questo che oggi dobbiamo parlare. Oggi siamo chiamati a giudicare di un conflitto di attribuzione che la Camera deve sollevare nei confronti della Corte di cassazione. L'articolo 70 della Costituzione dice che le leggi le fa il Parlamento, e la potestà legislativa può essere delegata solo al Governo e con delle delimitazioni molto precise (mi riferisco agli articoli 70, 77 e 78 della Costituzione).
Noi viviamo in un sistema di diritto scritto, in un sistema in cui non si legifera per principi ma per norme. Questa è la grande differenza tra i sistemi a common law, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti l'Australia e altri, e i sistemi continentali. Il nostro è un sistema che non consente di giudicare per principi. Certamente esiste una sfera di eccezione: la nostra Costituzione contiene una parte di principi. Chi interpreta i principi della Costituzione? Il Parlamento. Solo la Corte Costituzionale può talvolta interpretarli quando insorga una contraddizione evidente tra norme esistenti e il dettato costituzionale. È questa il giudice che può avere una potestà limitatamente innovativa.
Nel caso in questione siamo in presenza della Corte di cassazione la quale non svolge una funzione nomofilattica ma normopoietica: non interpreta le leggi, ma le fa. Infatti è evidente che questa sentenza costituisce un precedente ed è evidente anche un'altra cosa: questa sentenza rappresenta un tentativo di influenzare il Parlamento che si appresta a trattare il medesimo argomento. Una sentenza inevitabilmente finisce con l'influenzare il comportamento del Parlamento in una direzione o in un'altra. È un'evidente invasione.
Consentitemi di svolgere un'altra osservazione di carattere generale. L'idea che si possa legiferare per principi da parte dellePag. 53corti - un'idea che ha assai maggiore legittimità in Paesi a common law - negli Stati Uniti oggi è in evidente regresso. Un grande giurista come Anthony Scalia, peraltro mio amico, è stato il protagonista di una rivoluzione giudiziaria in nome del principio della certezza del diritto. Oggi, negli Stati Uniti sentenze di questo genere non vengono più emanate, perché prevale l'idea che occorre rispettare la sovranità del popolo legislatore e che la suprema Corte ha una funzione conservativa del diritto esistente, non la funzione innovativa di creare nuovo diritto.
Si è detto che in questo caso si interviene a colmare un vuoto normativo. Il professor Palomba sbaglierebbe a bocciare il suo studente, perché nella accademia esiste qualcuno che la pensa diversamente da lei. Non voglio far valere il mio modesto parere, che pure qualcosa nell'accademia conta, ma vorrei ricordare Giuliano Vassalli, il principe dei penalisti italiani, che afferma chiaramente che non sussiste alcun vuoto ordinamentale, che esiste una normativa la quale prevede, tra l'altro, l'omicidio del consenziente. Se si afferma che quella in questione non è la fattispecie dell'omicidio del consenziente, quanto meno questa è la fattispecie più prossima a cui l'interpretazione deve fare riferimento. Stupisce che né la Cassazione né la Corte d'appello di Milano si preoccupino minimamente di far riferimento al «pieno» dell'ordinamento. Non è un ordinamento vuoto ma pieno, che disciplina questo caso in modo che non piace a molti di noi, forse sbagliato. Ma chi può cambiare la legge e l'ordinamento è il Parlamento, espressione del popolo sovrano. Non esiste un vuoto di normativa. Questo non vuol dire che il Parlamento non possa decidere di innovare.
PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Buttiglione.
ROCCO BUTTIGLIONE. Inoltre - mi consenta, signor Presidente, si tratta di una questione tanto importante che la prego di concedermi ancora qualche minuto - esistono convenzioni internazionali che affermano che esiste un diritto a rifiutare il trattamento: è giusto, perché sarebbe manus inicere, il costringere con la forza una persona. Non è questo il caso: Eluana Englaro non può dare il suo consenso né può vietare il trattamento. Si dice, tuttavia, che lei avrebbe espresso la sua volontà in altra occasione, davanti a testimoni. Provate ad andare davanti al giudice, dicendo che il vostro zio ricco ha espresso la volontà di lasciarvi un grande patrimonio, anche davanti a testimoni e vedete se il giudice dice che voi siete eredi. Per quale motivo vi sono i notai? Dove è formalizzato questo atto di volontà? Esiste una differenza tra ciò che uno dice, tra l'opinione di un momento e la volontà: la volontà implica matura deliberazione, riflessione e va formalizzata con gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione. Inoltre, vogliamo noi ammettere che esiste un vuoto ordinamentale sul tema della vita? Che il tema della vita non è garantito da questo Parlamento e dalla legislazione italiana?
Troppe sono le cose che bisognerebbe aggiungere e capisco il suo richiamo ai tempi, signor Presidente.
Credo che qui vi sia una decisione etica, una decisione giuridica, una decisione politica di rivendicazione da parte del Parlamento delle proprie facoltà e un'indicazione del fatto che la legislazione surrettizia per principi, in Italia, deve avere limiti molto ben definiti. È tempo - lo dico a chi non è d'accordo con me sulla questione specifica di Eluana Englaro - pensateci: qui si tratta di stabilire che la legislazione surrettizia per principi, da istituzioni che non siano il Parlamento, finalmente deve trovare un limite definito (Applausi dei deputati del gruppo Unione di centro e di deputati del gruppo Popolo della Libertà).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.
MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, non ci nascondiamo dietro ad un dito: oggi dentro di noi e nei nostri occhiPag. 54abbiamo alcune foto. Abbiamo le foto del padre di Eluana - a cui va la nostra solidarietà umana, di padri, di mariti e di compagni - e abbiamo la foto di una ragazza: la vediamo come era prima, sorridente. A loro va la nostra solidarietà.
Va la nostra solidarietà ed il nostro plauso, però, anche per esempio alle suore Misericordine, che la accudiscono con professionalità e con amore. La nostra solidarietà va a quelle migliaia di persone, oggi forse più abbandonate, nelle mani delle famiglie, lasciate quasi esclusivamente alle famiglie. Vogliamo ricordare che circa il 30 per cento di pazienti allo stato terminale non riceve le adeguate cure di fine vita. Quando si parla di cure palliative e quando diciamo che mancano gli hospice, soprattutto nelle regioni del sud, quando diciamo che non vi è una cultura palliativa (dall'uso della morfina, per noi medici, fino all'uso delle nuove sostanze) diciamo forse cose ovvie, ma che non suscitano tutto questo amore e tutta questa passione. Allora, a costoro va il nostro sentimento di vicinanza umana.
Non possiamo cancellare questo dolore, non possiamo cancellare nemmeno questa speranza, perché quella della malattia non è una condizione di inferiorità umana, è una condizione di vita e noi apprezziamo la vita in tutte le sue manifestazioni, non solo delle vite di successo, ma anche delle vite che possono apparire in qualche modo sconfitte.
Oggi discutiamo - ne abbiamo già discusso - dei confini di intervento, è ovvio, della Corte di cassazione, che sono stabiliti dalla stessa Corte costituzionale. Tali limiti - e cito - sono nel «ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione dei beni costituzionali». Questo è ciò che deve fare la Corte di cassazione. Il collega che mi ha proceduto giustamente diceva che il procedimento non è chiuso, è rimasto aperto. Sì, ma la Corte d'appello ha emesso un'ordinanza. Allora, cosa poteva fare un Parlamento che in qualche modo vuole riscoprire il suo ruolo? Ha ragione il collega dell'Italia dei Valori, dobbiamo avere il coraggio di legiferare, ma legiferare sulla vita è un atto molto difficile.
Se questa è una sfida che l'Italia dei Valori deve raccogliere, insieme al Partito Democratico e insieme alle componenti del Popolo della Libertà, ebbene noi la raccogliamo, ma tenendo presente alcuni paletti, su cui poi magari dobbiamo discutere. Secondo la Corte costituzionale, a noi spetta qualcosa di diverso ovviamente: il punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti. La Corte di cassazione - è stato già detto - forse dimentica che doveva intervenire con due paletti ben precisi: quelli del dettato del rispetto della vita umana, tutelato dalla Costituzione, e i due articoli 579 e 580 del codice penale (non lo dice un medico prestato alla politica come il sottoscritto, lo dice il professor Giuliano Vassalli). Nessuno ha cancellato il reato di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio: sono due reati che forse la magistratura ha dimenticato.
È possibile, però che, in qualche modo, si superi l'ordinamento. Possiamo discutere del valore ideale della sentenza e anche del valore umano, ma non possiamo discutere la titolarità della legge di definire la tutela di alcuni principi costituzionalmente validi, come il diritto alla vita. Si tratta di uno degli aspetti più difficili. Non intervengo sull'idratazione e sull'alimentazione, che la Corte di cassazione definirebbe «presidi medici». Questi sono diritti ed elementi di ordinaria e proporzionata cura: non lo affermiamo noi, ma il Comitato di bioetica, questo è assodato. Staccare il sondino significa praticare l'eutanasia, e non l'accanimento terapeutico: vi è una differenza marcata. La nostra paura è che si ecceda nell'accanimento terapeutico. Vogliamo stabilire il divieto di accanimento terapeutico, che già oggi i medici hanno presente? Bene, ma definiamo l'accanimento terapeutico com'è, cioè una cura sproporzionata, che non porta da nessuna parte, su una prognosi infausta, su cui non si va avanti. Altra cosa è l'eutanasia.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
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MASSIMO POLLEDRI. Vi è un elemento che mi fa riflettere: in qualche modo, la sentenza introduce il concetto e l'idea stessa di dignità della persona, come se vi fosse una vita degna e una vita indegna di essere vissuta. Uno Stato che gradua la dignità della vita, definendo più degna di essere vissuta quella degli alti, biondi, con gli occhi azzurri o di quelli ricchi e, definendo più indegna, magari, quella dei più sfortunati, di quelli un po' più dimenticati o un po' meno ricchi, è uno Stato che si avvicina al regime totalitario. Affermo ciò con semplicità, ma ricordando a tutti noi la comune origine di provenienza da una lotta antifascista, che ha portato questo Parlamento ad essere libero.
Signor Presidente - e concludo - voteremo con cognizione di causa, sapendo che ci muoviamo nell'ambito di determinati paletti, ma sapendo anche che le ragioni politiche di un movimento politico, che nasce per la libertà della Padania, non possono che sorgere dal primo diritto e dalla prima libertà, che è quella alla vita (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania, di deputati del gruppo Popolo della Libertà e di deputati del gruppo Unione di Centro).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cicchitto. Ne ha facoltà.
FABRIZIO CICCHITTO. Signor Presidente, vi è chi ha detto che sarebbe meglio non invadere dall'esterno il confine tra la vita e la morte, che riguarda un soggetto privo della capacità di intendere e di volere, e di lasciarlo affidato al rapporto personale e privato fra il paziente, il medico ed i parenti stretti. Nella realtà, nel corso di tutti questi anni, probabilmente, ciò è avvenuto silenziosamente chissà quante volte. Questa tesi privatistica è contestabile con argomenti assai seri e, comunque, nella vicenda che provoca la nostra discussione, è stata messa in questione alla radice con il ricorso alla magistratura e con la pronuncia della Corte di Cassazione. Pertanto, siamo costretti a misurarci con la vicenda che riguarda Eluana Englaro non per la forzatura di una parte politico-parlamentare, ma perché siamo di fronte ad una questione di fondo. Nel momento in cui il problema dell'eventuale fine della vita di una persona incapace di intendere e di volere viene fatta diventare materia di una sentenza, è accettabile che si verifichi questo totale esproprio delle funzioni legislative del Parlamento? Inoltre, è accettabile la possibilità che a questa sentenza ne seguano altre, magari con decisioni difformi e che tutto ciò sostituisca la legge ed il ruolo legislativo del Parlamento, creando su una questione così delicata una situazione assai confusa?
Questo, e solo questo, è il nodo che oggi dobbiamo affrontare e sciogliere. Si sollevi il conflitto di attribuzione senza enfasi, con comprensione per il dolore della parte in causa, senza alcun fanatismo ideologico e culturale, ma in modo fermo perché, se non lo facessimo, il Parlamento si spoglierebbe del suo ruolo su una problematica assai importante, destinata ad ampliarsi. È evidente, che questa iniziativa pone il problema di arrivare, quanto prima, alla definizione di una legge che regoli tutta la materia, resa ancor più urgente e necessaria dal fatto che nella citata sentenza della Corte di Cassazione è affermato più volte che, per decidere sulla liceità o meno dell'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale, ci si possa - anzi, ci si debba - riferire ad elementi così impalpabili, quali l'assunzione «di prove chiare, concordanti e convincenti della voce del rappresentato, tratte dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona».
È evidente, di fronte a riferimenti così evanescenti, che occorre una regolamentazione della materia per legge, con la definizione di tutti i riferimenti in grado di accertare la volontà reale dei singoli. In sostanza auspichiamo una legge che affronti, nel suo complesso, i problemi della fine della vita.Pag. 56
È evidente che in quell'occasione ci si dovrà confrontare con una serie di questioni assai delicate e complesse che vanno dalla terapia antidolore, all'accanimento terapeutico, al testamento biologico ed altre ancora. Su di esse sappiamo che esistono nel Paese e qui in Parlamento, al di fuori e al di là degli schieramenti di maggioranza e di opposizione, dei diversi pareri su cui ci si confronterà in modo aperto, adottando come metodo, per quello che ci riguarda come partito del Popolo della Libertà, quello del rispetto della libertà di coscienza di ogni singolo parlamentare (Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà, Lega Nord Padania e di deputati del gruppo Unione di Centro).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Della Vedova. Ne ha facoltà.
Onorevole, le ricordo che è previsto l'intervento di soltanto un oratore per gruppo, ma vista l'importanza della questione la prego soltanto di attenersi ad un limitato numero di minuti.
BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor Presidente sarò brevissimo. Ho letto, come altri colleghi, nelle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di appello sul caso di Eluana Englaro il doveroso tentativo di rispondere ad un cittadino che chiedeva una pronuncia di diritto al suo dilemma angoscioso.
Mi sono parse sentenze rispettose della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico e di un senso profondo di umana giustizia. Le polemiche seguite alla sentenza della Corte di Cassazione, sicuramente non la prima di tipo interpretativo, sono sembrate a me e ad altri colleghi più orientate contro il merito, piuttosto che, diciamo così, contro il metodo della sentenza.
Certo il tema della distinzione dei ruoli tra legislatore e magistratura è un tema fondato e importante - come ha ben argomentato il capogruppo del Popolo della Libertà Fabrizio Cicchitto poc'anzi - ed esso emerge, a maggior ragione, in un Paese, che non è un Paese di common law, di fronte ad un vuoto legislativo.
Moltissimi parlamentari hanno dunque avvertito e denunciato un'indebita invasione di campo da parte della suprema Corte ed a questo punto è probabilmente inevitabile che la questione sia rimessa alla valutazione della Corte costituzionale. Si tratta di una scelta che possiamo comprendere, che non vogliamo contestare, ma a cui non ci sentiamo di partecipare sul piano del merito e - concludo signor Presidente - restiamo dell'idea che la logica di quella contestata sentenza dovrebbe ispirare il lavoro del Parlamento per una legge «sul» testamento biologico e non «contro» il testamento biologico (Applausi di deputati del gruppo Popolo della Libertà).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.
GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente sarò anch'io brevissimo. Intervengo perché è evidente che al di là della questione procedurale che viene sollevata vi è una grande questione di sostanza da cui è nato questo problema e su tale questione di sostanza che investe sensibilità etiche, religiose e diritti civili è bene che le componenti politiche e culturali che sono confluite nel Popolo della Libertà, gruppo di cui ho l'onore di far parte, si esprimano.
Io provengo da un partito - quello repubblicano - che ha una lunga tradizione di impegno sulle questioni etico-politiche e quindi ho il dovere di esprimere queste posizioni.
Mi rendo conto del fatto che la sentenza della magistratura ha sollevato questioni molto delicate ed ha toccato sensibilità molto importanti, ma è una sentenza della magistratura e le sentenze della magistratura non le possiamo riformare noi.
Quando l'onorevole Buttiglione dice che il diritto italiano è pieno e non è vuoto vuol dire che il magistrato chiamato a decidere decide. Può sbagliare o no, ma non possiamo essere noi a sollevare un conflitto di attribuzione perché la sentenza è sbagliata e «tocca» dei principi.Pag. 57Possiamo legiferare, onorevoli colleghi, potevamo legiferare ieri, possiamo legiferare questa sera e possiamo intervenire con l'azione! È la forza della legge, ma finché noi non riteniamo di legiferare il magistrato ha il dovere di decidere e possiamo augurarci che decida molto bene. Questa è la ragione, signor Presidente, per cui non prenderò parte a questo voto (Applausi di deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che sulla deliberazione per l'elevazione di un conflitto da parte della Camera dei deputati innanzi alla Corte costituzionale la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.
Pongo dunque in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta dell'Ufficio di Presidenza di elevare conflitto di attribuzione da parte della Camera dei deputati innanzi alla Corte costituzionale.
(È approvata - Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà, Lega Nord Padania e di deputati del gruppo Unione di Centro).
Ricordo che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, convocata al termine della votazione presso la Biblioteca del Presidente, sta per riunirsi. Invito dunque i presidenti di gruppo a prendere parte ai lavori della Conferenza medesima.
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