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Allegato A
Seduta n. 184 di martedì 9 giugno 2009
DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, TELEMATICHE E AMBIENTALI. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASTENSIONE DEL GIUDICE E DEGLI ATTI DI INDAGINE. INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE (A.C. 1415-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE JANNONE; CONTENTO; TENAGLIA ED ALTRI; VIETTI E RAO; BERNARDINI ED ALTRI (290-406-1510-1555-1977)
A.C. 1415-A - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5.
A.C. 1415-A - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 5.99, sull'articolo aggiuntivo 21.01 e sul testo alternativo dell'articolo 6 del relatore di minoranza, onorevole Ferranti, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti.
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 5.112 e 6.20, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo n. 1, in quanto privi di effetti finanziari
PARERE FAVOREVOLE
Sull'emendamento 1. 1000 del Governo.
A.C. 1415-A - Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
*1. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Sopprimerlo.
*1. 2. Di Pietro, Palomba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Modifiche all'articolo 53 del codice di procedura penale).- 1. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «a), b), d) ed e) aggiungere le seguenti »nonché se il magistrato è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale in relazione al procedimento assegnatogli per avere rivelato elementi coperti dal segreto«;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano rinviati a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale in relazione al procedimento trattato dal loro ufficio.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).
Sopprimere il comma 1.
1. 3. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: concernenti il aggiungere le seguenti: merito del.
1. 4. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: relative ad atti coperti da segreto istruttorio.
1. 5. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: fino al deposito degli atti ai sensi dell'articolo 415-bis.
1. 6. Di Pietro, Palomba.
Sopprimere il comma 2.
1. 7. Di Pietro, Palomba.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: risulta emessa richiesta di rinvio a giudizio per il magistrato.
Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire le parole: se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati con le seguenti: se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario risulta richiesta di rinvio a giudizio.
1. 8. Di Pietro, Palomba.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: risulta emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti del magistrato.
1. 9. Di Pietro, Palomba.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: è stato rinviato a giudizio.
*1. 10. Melchiorre, Tanoni.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: è stato rinviato a giudizio.
*1. 11. Di Pietro, Palomba.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: è stato rinviato a giudizio.
*1. 12. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: in merito alla gravità degli indizi di colpevolezza.
1. 19. Pecorella.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati con le seguenti: se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario risulta richiesta di rinvio a giudizio.
1. 13. Di Pietro, Palomba.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: risultano indagati con le seguenti: sono stati rinviati a giudizio.
*1. 14. Di Pietro, Palomba.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: risultano indagati con le seguenti: sono stati rinviati a giudizio.
*1. 15. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento.
1. 16. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: su atti coperti da segreto.
1. 17. Di Pietro, Palomba.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la lettera v) è sostituita dalla seguente:
«v) il rilasciare pubblicamente dichiarazioni concernenti il procedimento, salvo che siano a tutela di diritti di soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nel medesimo».
1. 18. Contento, Angela Napoli.
A.C. 1415-A - Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 2.
(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. (Modifica all'articolo 103 del codice di procedura penale). 1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «successivamente all'assunzione dell'incarico e salvo che non siano essi stessi sottoposti ad indagini».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 5 sono aggiunte in fine le parole: «successivamente all'assunzione dell'incarico e salvo che non siano essi stessi sottoposti ad indagini».
2. 2. Di Pietro, Palomba.
Sopprimere la lettera b).
2. 3. Di Pietro, Palomba.
A.C. 1415-A - Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
2. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».
3. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».
4. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
3. 1. Di Pietro, Palomba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti modificazioni: «fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza e salvo quanto disposto dal comma 2»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata l'espunzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, e 268-quater, comma 1, ovvero la distruzione ai sensi dell'articolo 269».
2. Il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, qualora siano verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Ne è tuttavia consentita la pubblicazione del contenuto o per riassunto»;
b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. È consentita la pubblicazione nel contenuto delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari solo dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza stessa. Le parti che riproducono gli atti riguardanti le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 266 possono essere pubblicate solo per riassunto».
c) 1-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«6-ter. Durante la fase delle indagini preliminari è vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati durante la loro attività relativa ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».
d) All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«8. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articolo 269 e 271».
2. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con la richiesta di rinvio a giudizio per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare per gli eventuali interventi di competenza secondo gli specifici ordinamenti professionali».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).
Sopprimere il comma 1.
3. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«2. È vietata la pubblicazione di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, salvo che per gli atti per i quali non sussiste più il segreto interno».
3. 3. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, anche parziale,
3. 4. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o per riassunto o del relativo contenuto.
3. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o per riassunto.
3. 6. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parole da: o per riassunto fino alla fine del capoverso con le seguenti:, degli atti non più coperti dal segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto.
3. 300. La Commissione.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o del relativo contenuto.
3. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o del relativo contenuto fino a: o del difensore con le seguenti:, di atti dell'indagine preliminare.
3. 31. Pecorella.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore.
3. 8. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: anche se non sussiste più il segreto fino alla fine del periodo.
3. 9. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: anche se non sussiste fino alla fine del capoverso, con le seguenti: fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; è sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti o per i quali comunque non sussista più il segreto interno.
3. 10. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: ovvero fino fino alla fine del periodo.
3. 11. Di Pietro, Palomba.
All'emendamento 3. 301. della Commissione, comma 1-bis, capoverso 2-bis, sopprimere le parole:, per riassunto.
0. 3. 301. 1. Ferranti, Tenaglia.
All'emendamento 3. 301. della Commissione, comma 1-bis, capoverso 2-bis, sostituire le parole:, anche telefoniche, con la seguente: intercettate.
0. 3. 301. 2. Ferranti, Tenaglia.
All'emendamento 3. 301. della Commissione, comma 1-bis, capoverso 2-ter, sopprimere le parole:, per riassunto o nel contenuto,
0. 3. 301. 3. Ferranti, Tenaglia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
3. 301. La Commissione.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, lettera f), capoverso, sopprimere il primo comma.
*3. 12. Melchiorre, Tanoni.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, lettera f), capoverso, sopprimere il primo comma.
*3. 13. Di Pietro, Palomba.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, lettera f), capoverso, sopprimere il primo comma.
*3. 14. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, lettera f), capoverso, sopprimere il primo comma.
*3. 32. Pecorella.
Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: relativamente ai con le seguenti: nell'atto di compiere i.
3. 15. Di Pietro, Palomba.
Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: relativamente ai con le seguenti: durante la loro attività relativa ai.
3. 16. Di Pietro, Palomba.
Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca,
3. 17. Di Pietro, Palomba.
Sopprimere il comma 3.
3. 18. Di Pietro, Palomba.
Al comma 3, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: anche parziale o per riassunto della documentazione.
3. 19. Di Pietro, Palomba.
Al comma 3, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
3. 20. Di Pietro, Palomba.
Al comma 3, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: di cui sia stata ordinata la distruzione fino alla fine del comma con le seguenti: fino a quando non ne sia stata effettuata la trascrizione. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni che non siano state acquisite al procedimento o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis.
3. 21. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
3. 22. Di Pietro, Palomba.
Al comma 3, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: persone estranee alle indagini aggiungere le seguenti: di cui sia stata dichiarata la manifesta irrilevanza ai sensi dell'articolo 268, comma 6-ter o.
3. 23. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Sopprimere il comma 4.
*3. 24. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Sopprimere il comma 4.
*3. 25. Di Pietro, Palomba.
Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:
«2. Con la richiesta di rinvio a giudizio per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, per gli eventuali interventi di competenza secondo gli specifici ordinamenti professionali».
3. 26. Di Pietro, Palomba.
Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:
«2. Con la richiesta di rinvio a giudizio per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
3. 27. Di Pietro, Palomba.
Al comma 4, capoverso, sopprimere le parole da: che nei successivi trenta giorni fino alla fine del capoverso.
3. 28. Di Pietro, Palomba.
Al comma 4, capoverso, sopprimere le parole da: ove siano state verificate fino a: autore del fatto.
3. 29. Di Pietro, Palomba.
Al comma 4, capoverso, sostituire le parole da: ove siano state verificate fino a: autore del fatto con le seguenti: sentito il presunto autore del fatto e ove sia stata accertata la prova della sua responsabilità e la gravità della violazione.
3. 33. Pecorella.
Al comma 4, capoverso, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
3. 30. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
A.C. 1415-A - Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).
1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 4.
(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
*4. 1. Melchiorre, Tanoni.
Sopprimerlo.
*4. 2. Di Pietro, Palomba.
Sopprimerlo.
*4. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).
1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità) - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;
f-ter) false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621 codice civile;
f-quater) false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 codice civile;
f-quinquies) operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo 2629 codice civile;
f-sexies) omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629bis codice civile;
f-septies) formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632;
f-octies) infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 codice civile;
f-nonies) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633;
f-decies) infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 codice civile;
f-undecies) aggiotaggio, di cui all'articolo 2637 codice civile;
f-duodecies) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638;
f-terdecies) abuso di informazioni privilegiate articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
f-quaterdecies) aggiotaggio su strumenti finanziari ex articolo 181 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58;
f-quinquesdecies) Dichiarazione infedele ex articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
f-sexiesdecies) Omessa dichiarazione ex articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
f-septiesdecies) Occultamento o distruzione di documenti contabili ex articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
f-duodevicies) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi l'attività criminosa, nonché quella volta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto del reato.
3. È sempre consentita, senza necessità di autorizzazione, la ripresa di immagini non captativa di conversazioni».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Modifica all'articolo 266 e introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, la parola «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».
2. Il comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche a mezzo di riprese visive. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione o la videoregistrazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soggiacciono alle condizioni previste dal periodo precedente».
3. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-ter (Acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico). 1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico sono acquisiti presso il fornitore, quando siano necessari ai fini delle indagini, con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, anche su richiesta del difensore o della persona sottoposta alle indagini.
2. Il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono sempre richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.
3. Nei casi di urgenza il pubblico ministero può provvedere autonomamente all'acquisizione con decreto motivato che deve essere convalidato dal giudice entro quarantotto ore.
4. Nel corso delle indagini, il trattamento e l'analisi dei dati relativo al traffico telefonico o telematico è effettuato dal pubblico ministero e può essere delegato alla polizia giudiziaria. Solo in casi eccezionali il pubblico ministero può, con decreto motivato, affidare tali attività ad un consulente nominato ai sensi dell'articolo 359».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;
f-ter) false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621 codice civile;
f-quater) false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 codice civile;
f-quinquies) operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo 2629 codice civile;
f-sexies) omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629bis codice civile;
f-septies) formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632;
f-octies) infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 codice civile;
f-nonies) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633;
f-decies) infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 codice civile;
f-undecies) aggiotaggio, di cui all'articolo 2637 codice civile;
f-duodecies) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638;
f-terdecies) abuso di informazioni privilegiate articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
f-quaterdecies) aggiotaggio su strumenti finanziari ex articolo 181 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58;
f-quinquesdecies) Dichiarazione infedele ex articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
f-sexiesdecies) Omessa dichiarazione ex articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
f-septiesdecies) Occultamento o distruzione di documenti contabili ex articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
f-duodevicies) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
4. 4. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sopprimere le parole da:, di immagini fino a: o comunicazioni.
4. 5. Melchiorre, Tanoni.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sopprimere le parole:, di immagini mediante riprese visive.
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-ter. - (Intercettazione di corrispondenza postale). - 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.
Art. 266-quater. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:
a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle quarantotto ore successive».
4. 20. Vietti, Rao, Romano, Tassone.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sopprimere le parole:, di immagini mediante riprese visive.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche a mezzo di riprese visive. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione o la videoregistrazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soggiacciono alle condizioni previste dal periodo precedente».
4. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, dopo le parole: riprese visive aggiungere le seguenti:, captative di conversazioni o comunicazioni,
4. 300. La Commissione.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico). - 1. Quando siano necessari per l'accertamento dei fatti, i dati relativi al traffico telefonico o telematico sono acquisiti presso il fornitore, con decreto motivato del giudice, su richiesta delle parti.
2. Il difensore di una delle parti private o della persona offesa può sempre richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Nei casi di urgenza il pubblico ministero può provvedere autonomamente all'acquisizione con decreto motivato che deve essere convalidato dal giudice entro quarantotto ore.
4. Nel corso delle indagini, il trattamento e l'analisi dei dati relativi al traffico telefonico o telematico sono effettuati dal pubblico ministero e possono essere delegati alla polizia giudiziaria. Solo in casi eccezionali il pubblico ministero può, con decreto motivato, affidare tali attività ad un consulente nominato ai sensi dell'articolo 359».
all'articolo 5, sopprimere la lettera c).
4. 7. Ferranti Tenaglia Rosato, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) delitti di cui agli articoli 423-bis del codice penale e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. 8. Vietti, Rao, Libè, Romano, Tassone.
Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. 9. Vietti, Rao, Libè, Romano, Tassone.
Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale.
4. 10. Realacci, Granata, Giammanco, Mariani, Zamparutti.
Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
4. 21. Ferranti.
Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) reati di cui agli articoli 2621 e seguenti del Capo I del Titolo XI del codice civile
4. 11. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.
*4. 12. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.
*4. 19. Pecorella.
Al comma 1, capoverso, comma 2, dopo le parole: comunicazioni tra presenti aggiungere le seguenti: nelle private dimore.
4. 13. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, comma 2, sopprimere le parole da: solo se vi è fino a: attività criminosa
4. 14. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: solo se vi è fino a: attività criminosa con le seguenti: . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è un'elevata probabilità di raccogliere elementi decisivi per il procedimento.
4. 15. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: solo se vi è fino a: attività criminosa con le seguenti: . Tuttavia qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi l'attività criminosa, nonché quella volta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto del reato.
4. 16. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: solo se vi è fino a: ove è disposta con le seguenti:. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi.
4. 17. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: fondato motivo con le seguenti: motivo, fondato su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento,.
4. 18. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifica all'articolo 266-bis e introduzione dell'articolo 266-quater del codice di procedura penale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: «tra più sistemi» sono aggiunte le seguenti: «secondo le norme del presente capo».
2. Dopo l'articolo 266-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-quater. - (Intercettazione di corrispondenza postale). - 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.
4. 01. Ferranti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».
4. 02. Vietti, Rao, Romano, Tassone.
A.C. 1415-A - Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;
d) al comma 2, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale» e le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
h) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 5.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
*5. 1. Di Pietro, Palomba.
Sopprimerlo.
*5. 2. Melchiorre, Tanoni.
Sopprimerlo.
*5. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Gli indizi possono essere desunti anche dal contenuto di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo o in altro procedimento».
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con gli atti necessari per il giudizio. A richiesta del giudice trasmette gli altri atti dell'indagine richiesti.
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, la richiesta di intercettazione e la conseguente autorizzazione possono riguardare anche le utenze ed i luoghi nella disponibilità della persona offesa, che deve essere avvertita salvo che tale adempimento sia escluso dal provvedimento autorizzativo in quanto possa nuocere alle indagini. È sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni quando sia utile alle indagini per l'identificazione delle persone».
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del pubblico ministero, motivata anche dai risultati dell'intercettazione fino ad allora disposta, la durata delle operazioni può essere prorogata dal giudice, con provvedimento che deve esplicitare la sua autonoma valutazione, per un periodo di pari durata, e così via fino al compimento per la prima volta del termine per le indagini preliminari. Con il provvedimento che autorizza la proroga ai sensi dell'articolo 406, comma 1, il giudice, su richiesta dal pubblico ministero motivata dall'esigenza che non sia vanificata l'attività proficua per le indagini fino ad allora svolta, può contestualmente autorizzare la proroga anche delle intercettazioni con motivazione che faccia espresso riferimento alle specifiche esigenze di mantenere l'intercettazione quale strumento assolutamente necessario per la conclusione delle indagini».
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo, 51, comma 3-bis e comma 3-quater, articolo 609-bis e gli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».
e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «specificamente indicato quale responsabile del corretto adempimento delle operazioni cui non procede personalmente. Entrambi possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto dal procuratore della Repubblica o suo delegato sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Modifica dell'articolo 267 del codice di procedura penale). - 1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 267. - (Presupposti e forme del provvedimento). - 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, un'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nella valutazione degli indizi di reato si applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, salvo che emergano nuovi elementi investigativi adeguatamente motivati, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.
4. Per quanto concerne la sussistenza di indizi sufficienti, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.
5. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
6. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d) ed e).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
5. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5. 5. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati,
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché per la richiesta di intercettazione di comunicazioni»;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e per le richieste di intercettazione».
5. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati,
*5. 7. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati,
*5. 8. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati,
*5. 106. Pecorella.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento. L'autorizzazione è data con decreto motivato che contiene un'autonoma ed analitica valutazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge.
sopprimere la lettera c);
lettera d), sopprimere le parole: la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale» e;
lettera e), capoverso:
secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
5. 13. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento.
lettera d), sopprimere le parole: la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale» e;
lettera e), capoverso:
secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
5. 14. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera d), sopprimere le parole: la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale» e;
lettera e), capoverso:
secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
terzo periodo, sostituire le parole: tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi con le seguenti: giudice per le indagini preliminari entro i termini di durata massima delle indagini preliminari;
sopprimere l'ultimo periodo;
lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
*5. 9. Melchiorre, Tanoni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera d), sopprimere le parole: la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale» e;
lettera e), capoverso:
secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
terzo periodo, sostituire le parole: tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi con le seguenti: giudice per le indagini preliminari entro i termini di durata massima delle indagini preliminari;
sopprimere l'ultimo periodo;
lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
*5. 10. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
Conseguentemente,al medesimo comma:
lettera d), sopprimere le parole: la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale» e;
lettera e), capoverso:
secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari territorialmente competente;
terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari territorialmente competente;
lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari territorialmente competente.
5. 11. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
Conseguentemente,al medesimo comma:
lettera d), sopprimere le parole: la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale» e;
lettera e), capoverso:
secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
5. 12. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis.
5. 107. Pecorella.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da:, motivato contestualmente fino alla fine del capoverso con le seguenti: motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nella motivazione il giudice dà altresì dettagliatamente conto delle specifiche ragioni che giustificano l'intercettazione di una determinata utenza o di un preciso luogo in rapporto alle esigenze investigative, nonché della concreta possibilità di ottenere elementi decisivi ai fini dell'indagine".
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
5. 15. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da:, motivato contestualmente fino alla fine del capoverso con le seguenti: motivato, contestuale e successivamente non modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento. L'intercettazione è autorizzata soltanto nei confronti di utenze telefoniche o di altri mezzi di comunicazione in uso a chi risulti il probabile autore del reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203".
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 1-bis è abrogato.
5. 108. Pecorella, Calderisi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: contestualmente con le seguenti: adottato immediatamente e comunque entro le ventiquattro ore.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: contestualmente con le seguenti: adottato immediatamente e comunque entro le ventiquattro ore.
5. 16. Mannino, Romano, Tassone.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile.
5. 17. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: contestualmente.
5. 18. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: contestualmente aggiungere le seguenti:, adottato con decisione unanime,
5. 19. Consolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: gravi.
5. 20. Vietti, Rao, Romano, Tassone.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: gravi con la seguente: sufficienti.
5. 21. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: gravi con la seguente: evidenti.
5. 113. Contento.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: colpevolezza con la seguente: reato.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
5. 22. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: colpevolezza con la seguente: reato.
*5. 23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: colpevolezza con la seguente: reato.
*5. 24. Melchiorre, Tanoni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: colpevolezza con la seguente: reato.
*5. 25. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: l'intercettazione è assolutamente indispensabile con le seguenti: le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa» sono sostituite dalle seguenti: «le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse».
5. 300. La Commissione.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: assolutamente.
5. 26. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: della prosecuzione.
5. 27. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: e sussistono fino alla fine del periodo.
5. 28. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: e sussistono fino alla fine del periodo con il seguente periodo:. La motivazione contiene un'autonoma ed analitica valutazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge.
5. 29. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: specifiche e con le seguenti: specifiche o.
5. 30. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: espressamente e analiticamente.
5. 31. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: espressamente e.
5. 32. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e analiticamente.
5. 33. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: non limitati fino alla fine del capoverso.
5. 34. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento e.
*5. 35. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento e.
*5. 36. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento e.
*5. 37. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice.
5. 38. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il giudice, con decreto motivato, può disporre l'intercettazione delle utenze in uso a persone in relazione alle quali ricorrano i requisiti di cui al presente articolo, pur se intestate e terzi. Qualora queste ultime risultino intestate a soggetti per i quali sia prevista l'autorizzazione a procedere, le intercettazioni non possono essere utilizzate nei confronti dell'intestatario formale, senza la previa autorizzazione.
5. 112. Di Pietro.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 39. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: insieme con fino alla fine del capoverso, con le seguenti: prima della richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti; nelle successive richieste si trasmette la documentazione da cui emergono i nuovi elementi.
5. 40. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo la parola: giudice aggiungere le seguenti: , a sua richiesta,
5. 41. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: il fascicolo fino alla fine del capoverso, con le seguenti: gli atti di cui all'articolo 291, comma 1.
5. 109. Pecorella.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: il fascicolo fino alla fine del capoverso, con le seguenti:, a sua richiesta, il fascicolo con gli atti di indagine fino a quel momento compiuti necessari per la valutazione.
5. 42. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: tutti.
5. 43. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: su richiesta del giudice stesso se ne ravvisa la necessità ovvero limitatamente a quegli atti per i quali ne ravvisa la necessità.
5. 44. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a quegli atti per i quali ne ravvisa la necessità.
5. 45. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*5. 46. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*5. 47. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 1-ter.
5. 48. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: su richiesta della persona offesa.
5. 49. Di Pietro, Palomba
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sostituire le parole da:, su richiesta fino a: l'autore del reato con le seguenti: quando vi sono gravi indizi di reato.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso 1-quater.
5. 100. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sostituire le parole da:, su richiesta fino a: l'autore del reato con le seguenti: quando vi sono gravi indizi di reato.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso 1-quater.
5. 51. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1 lettera c), comma 1-ter, sostituire le parole da:, su richiesta della persona offesa fino a: stessa con le seguenti: relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della persona offesa.
5. 52. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: al solo fine di identificare l'autore del reato.
*5. 53. Di Pietro, Palomba
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: al solo fine di identificare l'autore del reato.
*5. 54. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 1-quater.
5. 55. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.
*5. 56. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.
*5. 57. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di identificare l'autore del reato.
5. 58. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5. 59. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5. 60. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**5. 61. Melchiorre, Tanoni.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**5. 62. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**5. 63. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: di trenta giorni fino alla fine del capoverso con le seguenti: pari alla durata massima delle indagini preliminari
5. 64. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera e), capoverso, sopprimere le parole:, anche non continuativo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
terzo periodo, sopprimere le parole: anche non continuativi;
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ulteriori proroghe delle intercettazioni, per periodi di quindici giorni, possono essere autorizzate dal giudice qualora siano emersi nuovi elementi specificatamente indicati nel provvedimento di proroga, oltre agli elementi di cui al comma 1.
5. 65. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera e), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
5. 66. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con decreto motivato, qualora permangano gli stessi presupposti.
5. 67. Vietti, Rao, Romano, Tassone.
Al comma 1, lettera e), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 68. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.
5. 69. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ulteriori proroghe delle intercettazioni, per periodi di quindici giorni, possono essere autorizzate dal giudice qualora siano emersi nuovi elementi specificatamente indicati nel provvedimento di proroga, oltre agli elementi di cui al comma 1.
5. 70. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera e), capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole da: qualora siano fino alla fine del capoverso.
5. 71. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il pubblico ministero può proseguire l'intercettazione se è resa assolutamente indispensabile in relazione al verificarsi di un fatto specifico e al fine di impedirne la commissione. Ai fini della convalida si applica il comma 2.
5. 110. Pecorella, Calderisi.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21.
5. 72. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, sostituire l'articolo 21 con il seguente:
Art. 21. - 1. L'articolo 132, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è abrogato.
5. 100-bis. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 73. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater con le seguenti: un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono.
5. 74. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: in relazione a delitti aggiungere le seguenti: di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, nonché.
5. 75. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: e 3-quater con le seguenti:, 3-quater e 3-quinquies, nonché di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).
5. 111. Pecorella.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti:, nonché di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-bis del codice penale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche per lo svolgimento delle indagini relative ai seguenti reati: false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621; false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 del codice civile; operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo 2629 del codice civile; omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629-bis del codice civile; formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632 del codice civile; infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 del codice civile; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633 del codice civile; infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 del codice civile; aggiotaggio, di cui all'articolo 2637 del codice civile; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638 del codice civile; abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; aggiotaggio su strumenti finanziari di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; omessa dichiarazione di cui all'articolo articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 7;.
5. 76. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 423-bis, 575, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 605, 609-bis, 609-quater, 628, 629, 644 del codice penale, nonché di quelli di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
5. 77. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: e 3-quinquies del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 575, 605, 609-bis, 609-quater, 629, 644 del codice penale.
5. 78. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti:, nonché di cui agli articoli 600-ter, 600-quater e 600-quater.1 del codice penale.
5. 79. Vietti, Rao, Romano, Tassone.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 317 (Concussione) del codice penale.
5. 80. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) del codice penale.
5. 81. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) del codice penale.
5. 82. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 423-bis (Incendio boschivo) del codice penale.
5. 83. Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 575 (Omicidio) del codice penale.
5. 84. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 600-bis (Prostituzione minorile) del codice penale.
5. 85. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 600-ter (Pornografia minorile) del codice penale.
5. 86. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale.
5. 87. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 605 (Sequestro di persona) del codice penale.
5. 88. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 609-bis (Violenza sessuale) del codice penale.
5. 89. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 609-quater (Atti sessuali con minorenni) del codice penale.
5. 90. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 628 (Rapina) del codice penale.
5. 91. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 629 (Estorsione) del codice penale.
5. 92. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 644 (Usura) del codice penale.
5. 93. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti).
*5. 94. Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti).
*5. 114. Pecorella.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: del presente codice, nonché di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Sfruttamento della prostituzione).
5. 95. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 con le seguenti: della gravità o della sufficienza indiziaria, si applica l'articolo 273, comma 1-bis.
5. 96. Vietti, Rao, Romano, Tassone.
Al comma 1, lettera f), capoverso 3-ter, sostituire le parole da: l'ufficiale fino alla fine del capoverso, con le seguenti: specificamente l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni cui non procede personalmente. Entrambi possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.
5. 97. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera h), capoverso, sostituire le parole: in ogni procura della Repubblica con le seguenti: dal procuratore della Repubblica o da un suo delegato.
5. 98. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera h), capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le modalità di registrazione e di conservazione dei dati acquisiti debbono in ogni caso assicurare adeguati standard di sicurezza a carattere informatico che rendano non disponibili, se non espressamente autorizzate - e comunque con registrazione analitica dei singoli accessi autorizzati al sistema - le funzioni di copia del testo delle trascrizioni o dei dati sonori o visivi registrati. In ogni caso sono adottate opportune misure volte ad assicurare sul piano tecnico l'adeguatezza dei supporti di copia autorizzati e procedure che assicurino la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità e la protezione dei dati rispetto ad accessi abusivi o operazioni di copia non espressamente autorizzate. Sono inoltre adottati sistemi di cifratura e di codificazione che rendano ove possibile illeggibili i dati in assenza di codifiche di validazione a garanzia dell'originalità ed onde prevenirne la lettura da parte di soggetti non autorizzati».
5. 99. Vietti, Rao, Romano, Tassone.
A.C. 1415-A - Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 6.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Modifiche all'articolo 268 e introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti preso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di Corte d'Appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la contenete procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento immediato delle indagini, il Pubblico Ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.
3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.
2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e di ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche dei citati apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.
3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.
4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione;
e) di ottenere copia dei verbali e dei decreti. È vietato il rilascio di copie dei supporti.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
8. I difensori delle parti possono estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.
Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzati per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le relative stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico».
Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. L'eventuale pregiudizio deve essere espressamente indicato con decreto motivato.
2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.
3. Il giudice dispone l'acquisizione delle sole conversazioni ritenute rilevanti per la decisione nel proprio fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Queste ultime sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
4. La persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore, avuta conoscenza del provvedimento del giudice, possono richiedere il deposito dei verbali, delle trascrizioni e delle registrazioni relativi alle conversazioni utilizzate dal giudice stesso per l'adozione del provvedimento, nonché una nuova trascrizione con le formalità di cui all'articolo 268-ter.
5. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dalla precisa indicazione delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e di ricezione. Per ogni consegna di copia di documenti è redatto specifico e dettagliato verbale».
Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.»
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà direttamente o tramite loro collaboratori autorizzati di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide a norma dell'articolo 127»;
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazioni sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di Corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica o, su indicazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini».
6. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: il comma 3 è sostituito dal seguente.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere i capoversi comma 1 e comma 2.
6. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, dopo la parola: trascrizione aggiungere la seguente: anche.
6. 3. Contento, Angela Napoli.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: per mezzo degli impianti fino alla fine del comma con le seguenti: esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici della competente Corte di appello. Le operazioni di ascolto sono esclusivamente compiute mediante gli impianti installati presso la competente Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione preventiva rilasciata dal funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, compiutamente evidenziate, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
6. 4. Vietti, Rao, Romano.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e procedure previste dalla legge.
4-bis. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti d ascolto di cui al comma 3.
5. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato.
5-bis. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
5-ter. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare un grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.
6. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269;
b) di ascoltare o visionare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazione informatiche o telematiche;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia stata vietata l'utilizzazione.».
6. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria, Garavini.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: essi sono depositati in segreteria con le seguenti: il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: I difensori hanno diritto di prendere visione dei verbali e delle registrazioni depositate e di farne copia;
al capoverso comma 6, secondo periodo, premettere le parole: Salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4,
6. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: essi sono depositati in segreteria con le seguenti: il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Scaduto il termine di cui al comma 4, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269.
6-ter. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269.
6-quater. Le disposizioni dei commi 6-bis e 6-ter si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
6-quinquies. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni rilevanti depositate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 268, comma 4, e di quelle di cui sia stata disposta l'acquisizione.
6-sexies. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, secondo le modalità previste dal presente codice.»
6. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, secondo periodo, dopo le parole: in segreteria aggiungere le seguenti: con analitico elenco contenente la data e l'orario.
6. 8. Romano, Mannino, Tassone.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, secondo periodo, dopo le parole: insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione aggiungere le seguenti: e unitamente al fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.
Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 6:
primo periodo, dopo le parole: comunicazioni informatiche o telematiche aggiungere le seguenti: nonché degli atti di indagine depositati dal pubblico ministero;
secondo periodo, sostituire la parola: vietato con la seguente: consentito.
6. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera c), capoverso comma 5, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
lettera d), capoverso 6-ter:
primo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
sopprimere il secondo periodo;
lettera e), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
6. 10. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, primo periodo, dopo le parole: hanno facoltà aggiungere le seguenti:, direttamente o tramite collaboratori da loro autorizzati,
6. 11. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, sopprimere il secondo periodo.
6. 12. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le parti hanno diritto di avere copia dei verbali e dei decreti. È vietato il rilascio di copia dei supporti.
6. 13. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti è effettuato al solo fine di partecipare all'udienza di cui al comma 6-ter, al termine della quale devono essere restituiti.
6. 14. Romano, Mannino, Tassone.
Al comma 1, lettera d), capoverso, comma 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Presso la procura della Repubblica è predisposta, a disposizione dei difensori, la strumentazione necessaria
per l'ascolto delle registrazioni ovvero per la visione delle videoregistrazioni.
6. 20. Pecorella.
Al comma 1, lettera d), capoverso, comma 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tribunale, su istanza di parte, dispone la distruzione del materiale manifestamente irrilevante e quello di cui è vietata l'utilizzazione.
6. 15. Vietti, Rao, Romano, Tassone.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il giudice, compiute le formalità di cui ai commi precedenti, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzati per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni o dalle conversazioni.
7-bis. Le trascrizioni delle registrazioni e le relative stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
8. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.»
6. 16. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire le parole:, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone con le seguenti: è tenuto a disporre.
6. 17. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 7-bis.
6. 18. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, sopprimere il secondo periodo.
6. 19. Di Pietro, Palomba.
A.C. 1415-A - Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 7.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Modifica dell'articolo 269 del codice di procedura penale). - 1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 269. - (Conservazione della documentazione). - 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.
3. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).
4. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato.
5. La distruzione è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale). -1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso il procuratore della Repubblica che procede o un suo delegato»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al Giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il Giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In ogni stato e grado del procedimento, ove necessario per la decisione, il giudice autorizza le parti che lo richiedano a consultare, ascoltare od estrarre copia del supporto di conversazioni in precedenza non acquisite e conservate nell'archivio di cui al comma 1».
7. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3 con le seguenti: o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si sia proceduto. Decorsi tali termini il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.
7. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b-ter) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).
2-ter. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato.»
7. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 4. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
A.C. 1415-A - Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 8.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
*8. 1. Melchiorre, Tanoni.
Sopprimerlo.
*8. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale). - 1. Il comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266 ed a condizione che nessuna parte delle conversazioni registrate nel procedimento originario sia stata oggetto di distruzione ai sensi dell'articolo 269».
2. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui siano state disposte».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).
Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole da: non possono essere utilizzati fino alla fine del capoverso con le seguenti: possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni sono state disposte salvo che siano state dichiarate illegittimamente acquisite.
8. 3. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole da: le intercettazioni sono state disposte fino alla fine del capoverso con le seguenti: sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266 ed a condizione che nessuna parte delle conversazioni registrate nel procedimento originario sia stata oggetto di distruzione ai sensi dell'articolo 269.
8. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: per l'accertamento dei delitti aggiungere le seguenti: in materia societaria, fiscale e finanziaria.
8. 5. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole da: di cui fino alla fine del capoverso con le seguenti: per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e non dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui siano state disposte.
8. 6. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: e 3-quater con le seguenti:, 3-quater e 3-quinquies.
8. 8. Pecorella.
Al comma 1, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato qualora risultino gravi, precisi e concordanti con altri dati o elementi certi.
Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 273, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «203» sono aggiunte le seguenti: «, 270, comma 1».
8. 7. Mannino, Romano, Bosi, Tassone, Vietti, Rao.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 8. 0500. del Governo
All'articolo aggiuntivo 8. 0500. del Governo, capoverso «Art. 270-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, a pena di nullità,
0. 8. 0500. 1. Ferranti, Tenaglia.
All'articolo aggiuntivo 8. 0500. del Governo, capoverso «Art. 270-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che ne informa il procuratore generale con le seguenti: o dal sostituto designato per le indagini.
0. 8. 0500. 2. Ferranti, Tenaglia.
All'articolo aggiuntivo 8. 0500. del Governo, capoverso «Art. 270-bis», comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: non sono aggiungere la seguente: ulteriormente.
0. 8. 0500. 3. Ferranti, Tenaglia.
All'articolo aggiuntivo 8. 0500. del Governo, parte consequenziale, sopprimere le parole:, e 270-bis, commi 2, 3 e 5.
0. 8. 0500. 4. Ferranti, Tenaglia.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. L'articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). - 1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all'articolo 267, comma 3, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.
7. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.
8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l'autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.
9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e 268, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».
8. 0500. Governo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. All'articolo 270-bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Allo stesso modo si procede quando l'autorità giudiziaria abbia acquisito dati relativi al traffico telefonico o telematico dei soggetti indicati nel comma 1.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Terminate le intercettazioni,» sono aggiunte le seguenti: «o dopo avere acquisito dati relativi al traffico telefonico e telematico degli appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza»;
c) al comma 4, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
8. 01. Ferranti, Tenaglia, Rosato.
A.C. 1415-A - Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
2. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 9.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
9. 1. Palomba, Di Pietro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere altresì utilizzati i risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di delitti di associazione, qualora nell'udienza preliminare sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere in riferimento agli indicati delitti, per insussistenza del fatto».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Al comma 1, sostituire le parole: commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis con le seguenti: commi 1 e 3. Nella fase del giudizio sono altresì inutilizzabili le intercettazioni acquisite senza che siano state osservate le disposizioni dell'articolo 268, commi 5, 6-bis, 6-ter.
9. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria
Sopprimere il comma 2.
9. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 2, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. Non possono essere altresì utilizzati i risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di delitti di associazione, qualora nell'udienza preliminare sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere in riferimento agli indicati delitti, per insussistenza del fatto.»
9. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
A.C. 1415-A - Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
(Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
10. 1. Palomba, Di Pietro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - (Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale). - 1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e in relazione alle parti che giustificano l'applicazione della misura».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere integralmente riportate laddove le stesse siano assolutamente indispensabili per la comprensione del ragionamento motivazionale, previa indicazione delle relative ragioni.»
10. 2. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza il contenuto delle intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche è riportato limitatamente alle parti rilevanti e strettamente necessarie a motivare la misura in relazione al fatto contestato».
10. 3. Contento, Consolo, Angela Napoli.
A.C. 1415-A - Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 11.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione inserita per estratto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
2. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero, previa verifica dell'intervenuta espunzione delle parti concernenti fatti, persone o circostanze estranei al procedimento o comunque non aventi rilevanza penale».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale). - 1. Il comma 3 dell'articolo 295 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».
11. 01. Ferranti.
A.C. 1415-A - Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
(Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
2. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
(Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
12. 1. Palomba, Di Pietro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Modifica all'articolo 329 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Sopprimere il comma 1.
*12. 2. Di Pietro, Palomba.
Sopprimere il comma 1.
*12. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
A.C. 1415-A - Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).
1. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 13.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. - (Introduzione dell'articolo 329-bis in relazione all'obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. (Obbligo del segreto per le intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato sono coperti dal segreto fino a quando i difensori non possono averne conoscenza.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: alla chiusura delle indagini preliminari con le seguenti: a quando non ne sia disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240.
13. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
A.C. 1415-A - Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 14.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
14. 1. Palomba, Di Pietro.
A.C. 1415-A - Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 15.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».
2. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
d) il comma 3-bis è abrogato.
3. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 15.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
Sopprimerlo.
15. 1. Palomba, Di Pietro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - (Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia). - 1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 7, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi»;
d) alla rubrica, le parole: «e nastri registrati delle intercettazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie.
3. I costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie, avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimborsati secondo il listino vigente».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15. 2. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:
Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».
15. 500. Governo.
Sopprimere il comma 2.
15. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
15. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Sopprimere il comma 3.
15. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, dopo le parole: «L'autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «alla ripresa fonografica o alla trasmissione radiofonica».
15. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). - 1. Al capo VI del titolo I delle norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente:
«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.
2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso, anche dei magistrati della procura, è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».
15. 01. Ferranti.
A.C. 1415-A - Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 16.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno»;
Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) all'articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni».
d) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
e) all'articolo 684, le parole: « con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;
e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
f) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000».
g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:
«Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032 euro».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 16.
(Modifiche al codice penale).
Sopprimerlo.
16. 1. Melchiorre, Tanoni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. - (Modifiche al codice penale). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da due a sei anni e da uno a due anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
b) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:
«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche o alle captazioni di comunicazioni coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329-bis del medesimo codice, o dei quali sia stata ordinata l'espunzione ai sensi dell'articolo 268-ter, comma 1, e 268-quater, comma 1, ovvero la distruzione ai sensi dell'articolo 269, la pena dell'ammenda è da euro 5.000 a euro 20.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. - (Modifiche al codice penale). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti e a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno».
b) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato da pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, sostituire le parole: coperti dal segreto con le seguenti: di cui è stata ordinata la distruzione.
16. 2. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, dopo la parola: segreto aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli portati a conoscenza delle parti.
16. 4. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, sostituire le parole da: o ne agevola fino a: cinque anni con le seguenti: è punito con la reclusione da uno a cinque anni; negli stessi casi è punito con la reclusione fino a un anno, se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
16. 5. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, sostituire le parole da: o ne agevola fino a: cinque anni con le seguenti: è punito con la reclusione da uno a cinque anni; negli stessi casi è punito con la reclusione fino a due anni, se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
16. 6. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
«Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza».
16. 500. Governo.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il quarto comma.
*16. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il quarto comma.
*16. 8. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16. 9. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 617, terzo comma, le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a sette anni».
16. 10. Vietti, Rao, Romano, Tassone.
Al comma 1, sopprimere le lettere c), f) e g).
16. 11. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*16. 12. Vietti, Rao, Romano, Tassone.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*16. 13. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*16. 14. Melchiorre, Tanoni.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*16. 15. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, sostituire le lettere c), d), e) ed f) con la seguente:
c) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:
«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche o alle captazioni di comunicazioni coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329-bis, o dei quali sia stata ordinata l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis, del codice di procedura penale, ovvero la distruzione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo codice, la pena dell'ammenda è da euro 5.000 a euro 20.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
16. 16. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: uno con le seguenti: sei mesi.
16. 300. La Commissione.
Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fatto è punito a querela della persona offesa.
16. 23. Pecorella.
Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni.
16. 17. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
16. 18. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*16. 19. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*16. 20. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, lettera f), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 5.000 a euro 20.000 se la pubblicazione riguarda intercettazioni per le quali si è proceduto allo stralcio ai sensi dell'articolo 268, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
16. 22. Contento.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
16. 21. Di Pietro, Palomba.
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Tutela del principio della presunzione di innocenza). - 1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subìto.
16. 01. Ferranti.
A.C. 1415-A - Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 17.
(Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 17.
(Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Sopprimerlo.
*17. 1. Palomba, Di Pietro.
Sopprimerlo.
*17. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
A.C. 1415-A - Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 18.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo
comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 18.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Modifica dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47). - 1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Risposte e rettifiche). - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
5. Le dichiarazioni o le rettifiche devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa persona, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata.
7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3 e 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la dichiarazione o la rettifica non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21 della presente legge, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
8. Della medesima procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: siti informatici fino a: accesso al sito con le seguenti: giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera d):
sostituire le parole: siti informatici, e sesto comma con le seguenti: giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, e sesto comma;
sostituire le parole: siti informatici, quinto e sesto comma con le seguenti: giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, quinto e sesto comma;
lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche con le seguenti: dei giornali o periodici di cui al quarto comma.
18. 1. Giachetti, Concia, Vaccaro, Ferranti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: siti informatici con le seguenti: giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera d):
sostituire le parole: siti informatici, e sesto comma con le seguenti: giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, e sesto comma;
sostituire le parole: siti informatici, quinto e sesto comma con le seguenti: giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, quinto e sesto comma;
lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche con le seguenti: dei giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del quarto comma.
18. 2. Valducci, Formichella.
A.C. 1415-A - Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 19.
(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali).
1. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 19.
(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali).
Sopprimerlo.
19. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della Magistratura una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: al Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: e al Consiglio superiore della magistratura.
19. 2. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
19. 3. Di Pietro, Palomba.
A.C. 1415-A - Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 20.
(Stanziamento complessivo massimo di spesa per le intercettazioni).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 20.
(Stanziamento complessivo massimo di spesa per le intercettazioni).
Sopprimerlo.
*20. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Sopprimerlo.
*20. 2. Palomba, Di Pietro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con il.
20. 4. Di Pietro, Palomba.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
20. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
A.C. 1415-A - Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 21.
(Abrogazione).
1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 21.
(Abrogazione).
Sopprimerlo.
*21. 1. Palomba.
Sopprimerlo.
*21. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - 1. È istituita l'Agenzia per le comunicazioni e la sicurezza delle reti dello Stato, di seguito nominata «Agenzia», titolare e responsabile di tutte le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive, e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, richieste e autorizzate ai sensi della presente legge.
2. Con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze, l'articolazione organizzativa generale dell'Agenzia, i criteri e le modalità reclutamento del personale e ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico.
21. 01. Pezzotta, Vietti, Rao, Romano, Mannino, Tassone, Contento, Sisto, Torrisi, Cassinelli, Paniz, Siliquini.
A.C. 1415-A - Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 22.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
A.C. 1415-A - Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 23.
(Disciplina transitoria).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 23.
(Disciplina transitoria).
Sopprimerlo.
23. 1. Palomba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 23. - (Regime transitorio). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti già trasmessi al giudice dell'udienza preliminare alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).
Al comma 1, sostituire le parole da: procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: processi pendenti alla data della sua entrata in vigore, relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.
23. 2. Romano, Mannino, Tassone.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 24. - (Abrogazioni). - 1. L'articolo 132, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è abrogato.
23. 01. Ferranti.
A.C. 1415-A - Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
3. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».
5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
6. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».
7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».
8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
9. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».
10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l'articolo 203.
1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
h) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
12. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
13. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
14. L'articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). - 1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all'articolo 267, comma 3, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.
7. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.
8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l'autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.
9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».
16. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
17. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
18. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
19. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
20. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
22. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
23. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».
24. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
d) il comma 3-bis è abrogato.
25. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) all'articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
d) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
e) all'articolo 684, le parole: « con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;
f) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;
g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:
«Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032».
27. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-nonies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
28. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
31. All'attuazione del comma 30 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
32. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 23.
1. 1000. Governo.