Pubblicata l'Intesa sui requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio

5 marzo 2015

E' Stata pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2015 l'Intesa del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

L'Intesa, come richiesto dall'art. 5 del decreto legge 93/2013 definisce modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e rinvia al D.P.C.M. 24 luglio 2014 che ha destinato alle Regioni 16 milioni e 450mila euro per i servizi territoriali antiviolenza.

Si ricorda che, al momento, sono 455 i Centri antiviolenza e le Case rifugio che appaiono sulla Mappa, visibile sul sito del Dipartimento per le pari opportunità.

L'Intesa distingue tra le due forme di servizi territoriali, che sono però accomunati da caratteristiche comuni: entrambi possono essere promossi dagli Enti locali, da associazioni di settore o da consorzi e associazioni tra Enti pubblici e strutture private; gli operatori devono essere esclusivamente di sesso femminile e specializzati sulla violenza di genere.

Requisiti minimi Centri antiviolenza

Il Centro, che può anche articolarsi con sportelli sul territorio, deve garantire un'apertura di almeno 5 giorni la settimana; garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522 (numero di pubblica utilità istituito presso il Dipartimento pari opportunità).

Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

a) Ascolto: Colloqui telefonici per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b) Accoglienza: colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

c) Assistenza psicologica: individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali; d) Assistenza legale: sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;

e) Supporto ai minori vittime di violenza assistita;

f) Orientamento al lavoro ;

g) Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

Requisiti minimi Case Rifugio

Sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, in grado di garantire l'anonimato e la riservatezza e di fornire a titolo gratuito alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini, indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. La Casa rifugio corrisponde a casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.

La Casa deve:

• raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli;

• definire e attuare il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;

• operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;

• fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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