Pubblicato il decreto di autorizzazione unica del #gasdotto Transadriatico #TAP.

9 giugno 2015

TRANS ADRIATIC PIPELINE AG
(GU Parte Seconda n.64 del 6-6-2015)

Pubblicazione ex art. 14-ter, comma 10, legge 241/1990 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 20/05/2015, recante autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformita' urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' ex D.P.R. 327/2001 del metanodotto d'interconnessione Albania-Italia "Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi; Visto il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per ii mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,n. 144; Visto il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero delle Attivita' Produttive, gia' Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ora Ministero dello Sviluppo Economico concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete Nazionale Gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con DM 9 aprile 2014; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 - Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Visto il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'interno riportante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; Visti gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies e s.m.i. del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', in seguito denominato "Testo Unico" e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, e successive modificazioni; Vista la legge 19 dicembre 2013, n. 153 recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica Greca e la Repubblica Italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013"; Vista la legge 11 novembre 2014, n.164 di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attivita' produttive"; Visto il Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che tra l'altro stabilisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre; Visto il Regolamento Delegato (UE) N. 1391/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee relativamente all'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune; Vista l'istanza presentata in data 31 agosto 2011, acquisita al prot. n. 0017401 del 31.08.2011, e integrata in data 01 ottobre 2014, con la quale la societa' Trans Adriatic Pipeline A.G., con sede legale a Baar, Lindenstrasse n 2, 6340 (CH) ed ufficio di rappresentanza a Roma, Via IV Novembre 149, ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la documentazione tecnica concernente il progetto dell'opera denominata "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" per l'espletamento della procedura di cui all'art. 52 quinquies del Testo Unico; Visto il D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE"; Visto l'articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ii quale stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33, e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8, e 10 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva; Visto il D.M. 11 aprile 2006 del Ministro delle attivita' produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2006 che stabilisce i principi e le modalita' per il rilascio dell'esenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge 239/04; Visto l'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; Visto il D.M. 21 aprile 2015 del Ministro dello sviluppo economico che, in accordo con la Decisione della Commissione Europea del 17 marzo 2015 e con quanto stabilito nella sezione 4.10 della Final Joint Opinion come modificata con deliberazione 159/2015/R/Gas del 9 aprile 2015, ha prorogato l'esenzione, gia' rilasciata con decreto 13 marzo 2013, come modificata dal decreto 25 giugno 2013 e confermata con decreto del 6 novembre 2013, a condizione che la costruzione inizi entro il 16 maggio 2016 e l'infrastruttura sia operativa entro il 31 dicembre 2020; Considerato che: le opere del progetto "Trans Adriatic Pipeline" ricadenti entro la giurisdizione italiana sono costituite da un gasdotto della lunghezza complessiva pari a circa 53 Km, diametro 36" (DN 900), costituito principalmente da: tratto di metanodotto sottomarino, ricadente nella piattaforma continentale italiana, per una lunghezza di circa 45 km e diametro 36", pressione di progetto 145 bar; pressione normale di esercizio circa 80-85 bar; un microtunnel di approdo (offshore) lungo circa 865 m; un microtunnel onshore di lunghezza pari a circa 620 m; una valvola di intercettazione; metanodotto terrestre ricadente nel territorio del Comune di Melendugno, dal punto di approdo, situato a nord di San Foca, fino al Terminale di arrivo, per una lunghezza di circa 8 km e diametro 36", pressione di progetto 145 bar; pressione normale di esercizio circa 80-85 bar; un terminale di ricezione del gasdotto; il metanodotto avra', in una prima fase, una capacita' nominale di trasporto pari a 10 miliardi di Sm³ di gas su base annua, con possibilita' di estensione fino a 20 miliardi di Sm³ annui; il metanodotto interessa il Comune di Melendugno, in Provincia di Lecce, in Regione Puglia; l'opera ha ricevuto ii giudizio favorevole di compatibilita' ambientale con Decreto n. 223 del 11.09.2014, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa Deliberazione del Consiglio dei Ministri prot. DICR 0019634 del 11/09/2014; ai sensi e per gli effettidegli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e dell'art. 52 ter del "Testo Unico", il prescritto avviso di avvio del procedimento prot.n. 18473 del 06.10.2014 - con l'elenco recante indicazioni del comuni, fogli e particelle interessati dalla fascia per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonche' delle aree da occupare temporaneamente e' stato pubblicato per venti giorni consecutivi, dal 09.10.2014, all'albo pretorio del Comune di Melendugno e pubblicato, in pari data, sui quotidiani Corriere del Mezzogiorno" e "Sole24Ore" e sul sito informatico della Regione Puglia; con nota n. 20133 del 27.10.2014 il responsabile del procedimento ha trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni territorialmente interessati il progetto dell'opera in oggetto al fine del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 52 quinquies del "Testo Unico" e ha convocato apposita riunione della conferenza di servizi per il 3 dicembre 2014. Considerato che: il progetto "Trans Adriatic Pipeline" e' considerato strategico a livello europeo e che con Regolamento Delegato (UE) N. 1391/2013 della Commissione, e' stato inserito nell'elenco dei Project of Common Interest (PCI), per i quali il Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce che gli stati membri debbano prevedere procedure di autorizzazione accelerate per le infrastrutture di interesse comune; il suddetto progetto, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, riveste carattere di interesse strategico e costituisce una priorita' a carattere nazionale in quanto consentira' l'arrivo in Italia di una nuova fonte di approvvigionamento di gas proveniente dall'area del Mar Caspio e specificamente dallo sviluppo del campo Shah Deniz, fase II, nell'Azerbaijan; conseguentemente, la realizzazione del metanodotto di importazione incrementera' la sicurezza degli approvvigionamenti di energia per l'Italia e l'Europa. Accertato che in data 3 dicembre 2014 si ê tenuta la riunione della conferenza dei servizi, nell'ambito della quale sono stati acquisiti pareri, deliberazioni ed altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni, Enti e Societa' interessati e sono state esaminate le osservazioni pervenute; Rilevato che: il verbale della succitata riunione della conferenza di servizi e' stato inoltrato alle Amministrazioni, Enti e Societa' interessate, con nota prot. 24042 dell'11 dicembre 2014; nella predetta riunione della conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri e i nulla osta favorevoli con prescrizioni, nonche' il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ai fini dell'aspetto paesaggistico, e il parere negativo del Comune di Melendugno; la richiesta pregiudiziale espressa dal Sindaco del Comune di Melendugno di sospensione dei lavori della conferenza al fine di chiarire l'applicabilita' del D.Lgs. n. 334/94 al terminale di ricezione del gasdotto (PTR); la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 2566 del 2 dicembre 2014 ha deliberato di esprimere ii diniego dell'intesa relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")"; Vista la nota, prot. n. DVA-2014-0039846 del 02.12.2014, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica che, a seguito di chiarimenti intervenuti con ii Ministero dell'Interno e del parere da quest'ultimo formulato sulla valutazione del progetto, la prescrizione A) 13 del Decreto di V.I.A. del 11.9.2014, laddove richiede l'acquisizione del NOF rilasciato dal CTR, eda ritenersi superata; Ritenuto che il dubbio sull'applicabilita' del D.Lgs. n. 334/94 anche ai terminali di ricezione dei metanodotti estato chiarito dall'espressione di parere del Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Ambiente che ha ritenuto, proprio in base all' espressione del parere del Ministero dell'Interno, superata la prescrizione A) 13 del decreto VIA del 11.9.2014; Considerato che: il parere negativo sull'opera espresso ai fini paesaggistici dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto puo' ritenersi superato sia ai sensi del comma 5 dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e s. m. i, sia perche' il dissenso per gli aspetti paesaggistici e' stato superato dalla gia' citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2014, ex art. 5 della legge n. 400 del 1988; la motivazione a supporto delia Delibera di diniego di Intesa della Regione Puglia che, riportando i pareri contrari sull'opera di tutti i Servizi ed Assessorati competenti per i settori ambiente, paesaggio e sicurezza e riaffermando il parere contrario espresso nel procedimento di VIA, nell'ambito del quale sono state valutate anche alternative all'approdo, non ha dato spazio a margini di ulteriori tentativi di conciliazione ai fini dell'intesa sull'opera ai sensi dell'art. 52- quinquies, comma 6, del DPR 327/01; Ritenuto, in base ai principi costituzionali del buon andamento, della ragionevolezza, del non aggravio dell'azione amministrativa e dell'economicita', dettati sia dall'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90, sia dal comma 2 dell'art. 52-bis dello stesso "Testo Unico", applicabile la procedura prevista dall'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90; Vista la nota n. prot. 1618 del 23 gennaio 2015, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dello sviluppo economico ha condiviso la correttezza dell'iter procedimentale di rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio; Vista la determina dirigenziale, prot. n. 1503 del 26 gennaio 2015 che, conseguentemente al diniego dell'intesa della Regione Puglia, ha rimesso il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visti i resoconti del procedimento svolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, seconda parte, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 6705 del 19 marzo 2015, con la quale, su ulteriore richiesta di chiarimenti da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, viene inoltrata la posizione ufficiale del Ministero medesimo in ordine alla non applicabilita' del decreto legislativo n. 334 del 1999 al metanodotto TAP incluso il PRT, per le motivazioni di carattere tecnico espresse dalla Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, allegate alla nota medesima; Vista la lettera n. 4762 del 23 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Interno - Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha confermato la precedente nota prot. DCPREV 14003 del 25 novembre 2014, con la quale il metanodotto in questione e le opere connesse sono state ritenute non assoggettabili al citato decreto legislativo n. 334 del 1999 ed ha altresi' ribadito, tra l'altro, che il PRT deve ritenersi un impianto accessorio per il trasporto del gas in condotta e non rientra nella definizione di stabilimento e che all'interno del PRT non si effettuano trasformazioni di stato del gas naturale, ma unicamente variazioni dei parametri di temperatura e pressione; Vista la lettera prot. 6336 GAB del 26 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito degli approfondimenti citati ed in particolare quelli di cui alle richiamate note del Ministero dello sviluppo economico del 19 marzo 2015 e del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2015, dai quali emerge che "la normativa in argomento non risulterebbe applicabile al terminale di ricezione dell'impianto di cui si discute", ha chiesto che la questione venga sottoposta al Consiglio dei Ministri affinche' possa prendere atto di siffatte risultanze istruttorie e il medesimo Ministero proceda ad adottare tempestivamente i conseguenti atti di propria competenza; Visto che il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del predetto procedimento, ha ritenuto necessario acquisire uno specifico parere dall'Avvocatura Generale dello Stato in merito rispettivamente alla applicabilita' del D.lgs. 334/1999 al terminale di ricezione del metanodotto e alla applicabilita' al caso di specie della procedura di cui all'art. 14- quater, comma 3, seconda parte, della legge n. 241 del 1990; Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato CS. 14156/15 - 14147/15 dove si evidenzia che, "considerata nella sostanza l'opinione, di carattere eminentemente tecnico, condivisa dalle suindicate amministrazioni, nel senso che il metanodotto e le opere connesse non sono assoggettabili al citato d.lgs n.334/1999," e' necessario che venga anche formalmente superata l'originaria espressa previsione contenuta nella prescrizione A) 13 del decreto VIA n. 223 del 11 settembre 2014 e che il superamento di tale prescrizione sia realizzato in applicazione del principio del contrarius actus, attraverso un provvedimento che promani dallo stesso soggetto che ha emanato il decreto VIA da modificare, ossia dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che il provvedimento stesso sia preceduto da una nuova delibera del Consiglio dei Ministri, riproducendo quindi la medesima sequenza procedimentale gia' adottata per l'emanazione del richiamato decreto VIA; Considerato che nel medesimo parere, quanto alla procedura da adottare in relazione al dissenso della Regione Puglia, l'Avvocatura concorda con l'avviso espresso al riguardo dal sopra richiamato parere in data 23 gennaio 2015 dell'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico a sostegno dell'applicabilita' al caso di specie della procedura di cui all'art. 14 quater, comma 3, seconda parte, della legge n. 241 del 1990; Vista la delibera del 10 aprile 2015, con la quale il Consiglio dei Ministri, prendendo atto dell'istruttoria tecnica svolta dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la non applicabilita' del decreto legislativo n. 334 del 1999 al terminale di ricezione, ha preso altresi' atto del fatto che ii Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avrebbe rivalutato con proprio decreto l'esigenza del mantenimento della prescrizione A) 13 del decreto di compatibilita' ambientale DM n. 223 del 11 settembre 2014; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 72 del 16 aprile 2015 con il quale viene confermato il superamento della predetta prescrizione A) 13 di cui all'articolo 1 del Decreto VIA n. 223 del 1 settembre 2014; Considerato che l'intesa con la Regione Puglia non e' stata raggiunta, pur all'esito delle reiterate trattative svolte secondo quanto specificamente previsto dall'art. 14-quater, comma 3, seconda parte, della legge n. 241 del 1990; Rilevato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 aprile 2015, ha considerato che nell'esame comparativo degli interessi coinvolti nel procedimento, individuati da una parte nella rilevanza energetica dell'opera, ai fini della diversificazione degli approvvigionamenti nonche' nella strategicita' della stessa in quanto connessa all'attuazione dell'Accordo internazionale sopra richiamato e all'interesse comunitario alla sua realizzazione in quanto apertura di un nuovo corridoio di approvvigionamento dell'Unione Europea, dall'altra nella tutela di una zona territoriale di rilevante valore per gli interessi ambientali e turistici presenti, e considerato ii giudizio positivo di compatibilita' ambientale dell'opera, sia condivisibile la posizione assunta dalle amministrazioni favorevoli al progetto in esame, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle amministrazioni coinvolte nella procedura in argomento; e, che pertanto ha deliberato di condividere, facendole proprie, le posizioni delle amministrazioni che si sonoespresse a favore del progetto proposto dalla Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia, concernente la realizzazione nella Regione Puglia del tratto italiano del gasdotto dall'Albania in esame e di dare atto che sussiste la possibilita' di procedere all'autorizzazione e alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che siano rispettate le prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nel procedimento; Vista la nota del Comando Provinciale dei VVFF di Lecce del 18 marzo 2015 prot. n. 3920, con la quale, ai soli fini antincendio, ha rilasciato parere favorevole sulla fattibilita' del progetto ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita' con prescrizioni; Vista la nota del 13 maggio 2015, con la quale il Comando Provinciale dei VVFF di Lecce prende atto dei chiarimenti tecnici, trasmessi dalla societa' Trans Adriatic Pipeline con prot. LT-TAPITI-TSK-00282 del 30 aprile 2015, riguardo alle prescrizioni di cui ai punti a. e b. del parere espresso con la predetta nota del 18 marzo 2015 prot. n. 3920 e conferma, ai soli fini antincendio, il parere favorevole sulla fattibilita' del progetto ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita' secondo le prescrizioni ivi indicate; Vista la nota del 15 maggio 2015 prot. n. 10677, con la quale la societa' Trans Adriatic Pipeline A.G., ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il progetto definitivo completo delle planimetrie in scala 1:2.000 e ha comunicato che l'ottemperanza alle prescrizioni del nulla osta di fattibilita' ai sensi del D.P.R. 151/2011, aggiornato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce in data 13 maggio 2015, non comporta coinvolgimento di nuove particelle catastali; Decreta: Art. 1. E' approvato il progetto definitivo dell'opera "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" su cui e' stata espressa la Compatibilita' Ambientale con D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, allegato al presente provvedimento e depositato presso il Ministero dello sviluppo economico con le rispettive planimetrie in scala 1:2.000 sulle quali e' riportata la fascia di vincolo preordinato all'esproprio e le aree di occupazione temporanea. Art. 2. Sono autorizzati la costruzione e l'esercizio del "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Art. 3. E' dichiarata la pubblica utilita' delle opere di cui al progetto "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")", per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresi' l'urgenza e indifferibilita'; entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. E' apposto ii vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nella documentazione di cui all'articolo 1. Art. 4. E' fatto obbligo alla Societa' Trans Adriatic Pipeline A.G. di ottemperare alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi e' contenuta in allegato al presente decreto, ed a quelle impartite in ambito di decreto di Compatibilita' Ambientale n. 223 del 11 settembre 2014. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli. Per quanto attiene in particolare alle emissioni degli inquinanti e del rumore derivanti dal PRT, ferma restando l'osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, la Societa' Trans Adriatic Pipeline A.G. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al punto A) 24 del decreto VIA sopra citato. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza devono essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Div. V. Art. 5. I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare entro il 16 maggio 2016 e concludersi entro cinque anni dalla data del presente decreto. L'operativita' dell'infrastruttura dovra' avvenire entro il 31 dicembre 2020. Art. 6. La societa' Trans Adriatic Pipeline A.G. provvedera' alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 10, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e effettuera' le comunicazioni ai sensi dell' art. 17 del "Testo Unico" dell'avvenuta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Di tali adempimenti deve essere data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche - Div. V. Art. 7. Il presente decreto costituisce, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestone e tutela del territorio comunque denominati. L'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e l'autorizzazione all'utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 dello stesso decreto legislativo sono ricomprese nel decreto di Compatibilita' Ambientale n. 223 del 11 settembre 2014, con le prescrizioni ivi riportate. Art. 8. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita' del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, 20 Maggio 2015 Allegato al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 maggio 2015 Quadro Sinottico delle Prescrizioni rese da ciascun Ente o Amministrazione Ente/Amministrazione: Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia. Riferimento atto: Nota Prot. N. 14853 del 1.12.2014 (che riporta il parere gia' espresso in sede VIA). Descrizione della Prescrizione: Tratto on-shore: " ... si ritiene che per la realizzazione del progetto in argomento sia assolutamente indispensabile che tutte le attivita' che prevedono scavo e movimento terra, anche minimo, debbano essere eseguite con il controllo archeologico continuativo in corso d'opera sino al raggiungimento delle quote previste per la posa in opera della condotta, da affidare ad archeologi o ad una societa' di archeologi di comprovata esperienza e di idonea formazione, i cui curricula saranno sottoposti alle valutazioni di questa Soprintendenza, cui compete la Direzione scientifica dell'intervento. Dovra' prevedersi la presenza continuativa di un archeologo su ogni fronte di scavo, sin dalle opere connesse alla cantierizzazione, ivi comprese le piste di servizio, la nuova viabilita' di accesso ai fondi rurali interessati dal passaggio del gasdotto e la sistemazione delle aree individuate per le attivita' di cantiere. La sorveglianza archeologica dovra' essere estesa alla zona interessata dal punto di approdo del micro tunnel e alla relativa pista di lavoro non sottoposte ad indagine archeologica preventiva (tav. 2a dello Studio di Impatto archeologico) e dovra' riguardare anche lo smontaggio dei muretti a secco, la' dove direttamente interferiti dal progetto o posti all'interno dei corridoi di servizio, al fine di verificare l'eventuale collocazione in situ di filari di blocchi individuati nelle fondazioni dei muretti di confine di alcuni appezzamenti di terreno interessati dalla ricognizione di superficie (Tipo 6 del Rilievo topografico dei Muretti a secco allegato al progetto). Nel caso in cui le opere di cantierizzazione dovessero interessare la localita' Fanfula, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/04, dovranno essere eseguiti saggi archeologici preventivi al fine di accertare l'eventuale presenza di livelli e/o strutture archeologiche riferibili al fundus collegato all'insediamento rurale di Fanfula. Su pianoro terrazzato, posto a 200 metri dal previsto tracciato del gasdotto, e' infatti accertata, dalle strutture ancora visibili in superficie e dall'estesa frammentazione ceramica, la presenza di una villa rustica, forse in collegamento diretto con la costa e con l'approdo di San Foca, attraverso un asse viario secondario della via Traiana. Ulteriori prescrizioni di tutela archeologica potranno essere dettate a seguito della trasmissione a questa Soprintendenza dei risultati dei carotaggi tuttora in corso nel tratto on-shore, per i quali e' stata richiesta la sorveglianza archeologica, affidata alla Societa' Tesi Archeologia S.r.l.". Tratto off-shore: " ... si ritiene di porre come unica prescrizione il controllo archeologico continuativo di tutte le fasi di messa in opera del micro-tunnel, per la possibile presenza di elementi dispersi di piccole dimensioni non individuabili con le indagini condotte in sede preliminare, da non escludersi in ragione dei siti costieri individuati in letteratura specialistica e dei rinvenimenti effettuati nel tempo lungo la costa. In presenza di rinvenimenti di interesse archeologico saranno adottati tutti i provvedimenti previsti dal D.Lgs 42/04, compresi gli accertamenti tecnici, tramite scavo archeologico stratigrafico, di competenza di questo ufficio. Questa Soprintendenza si riserva di richiedere varianti al progetto originario per la tutela e la salvaguardia delle emergenze eventualmente messe in luce nel corso dei lavori, per i quali nessun onere dovra' essere considerato a carico dello scrivente Ufficio." Ente/Amministrazione: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attivita' Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata. Riferimento Atto: Nota Prot. N. IT/BA/3/IM/14/01/VIE/11143 del 18.11.2014. Descrizione della Prescrizione: "Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto e' subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativamente agli eventuali attraversamenti e parallelismi che il costruendo impianto determinera' con linee di telecomunicazioni. Tali elaborati, che codesta societa' presentera' nel piu' breve tempo possibile a questo Ufficio, dovranno essere redatti in conformita' alle norme vigenti in materia ed in duplice copia, di cui una in originale ed in relativo bollo previsto. Si fa presente inoltre che questo Ispettorato dovra' essere preventivamente informato, con comunicazione scritta, della data di inizio ed ultimazione dei lavori in oggetto". Ente/Amministrazione: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II - Attivita' Internazionali e Pianificazione delle frequenze. Riferimento Atto: Nota allegata al verbale della CdS. Descrizione della Prescrizione: "parere favorevole, ..., per la parte terrestre, ..., con le relative prescrizioni di tutela di eventuali interferenze con impianti della rete pubblica di telecomunicazione, come previsto dall'art. 95 del Codice delle Comunicazioni"." Riferimento Atto: Nota Prot. N. 0008188 del 10.2.2015. Descrizione della Prescrizione: " ... si rilascia per quanto di competenza, ..., il Nulla Osta alla costruzione ed esercizio del metanodotto in oggetto per la tratta terrestre ricadente nella Regione Puglia, alle seguenti condizioni: siano rispettate le prescrizioni indicate con la lettera d'impegno, fornita da codesta Societa'; nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrate siano rispettate le norme CEI 11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano; la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovra' creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti; durante i lavori codesta Societa' consenta a proprie cura e spese, l'effettuazione di sopralluoghi a campione per la verifica da parte degli Ispettorato in indirizzo della regolarita' delle protezioni adottate. Sono fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.L. n. 259 del 1-8-2003". Ente/Amministrazione: Ministero della Difesa - Marina Sud Taranto. Riferimento Atto: Nota Prot. N. M_D MARSUD 0030513 del 2.12.2014. Descrizione della Prescrizione: " ... si rende necessario che vengano osservate le indicazioni/prescrizioni di seguito evidenziate: poiche' la zona in mare interessata dal progetto ricade nella Zona di esercitazione denominata "Tango 836", la realizzazione degli interventi a mare potra' essere in qualsiasi momento sospesa da questo comando marittimo, in occasione di attivita' militari (al momento non prevedibili/programmate); al fine di consentire la regolare emissione dei previsti avvisi ai naviganti, dovranno essere comunicate a questo Comando Marittimo le date di effettivo inizio/termine delle attivita' in mare con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni; e' fatto obbligo alla Societa' operante di fornire tutte le notizie relative al rilascio (sia pure contingente) di apparecchiature/attrezzature in mare specificando: le eventuali caratteristiche di segnalamento delle stesse; l'esatta posizione geografica; l'eventuale mancato recupero; le azioni in corso/future; tutte le notizie utili ai fini della sicurezza della navigazione; eventuali ritardi/sospensioni dei lavori, dovranno essere comunicati tempestivamente a questo Comando Marittimo; l'eventuale rinvenimento di ordigni bellici dovra' essere immediatamente segnalato, secondo la normativa in vigore, a COMSUBIN (Comando Raggruppamento Subaqueo ed Incursori della Marina Militare) ai seguenti indirizzi: Sdai 1 - telefono e fax 0187/789590; Sdai 2 - telefono e fax 0187/789597; Mail 1 - comsubin@postacert.difesa.it; Mail CC - comsubin.gos@marina.difesa.it. la nave impiegata dovra' inviare giornalmente a questo Comando Marittimo il rapporto di situazione (Sitrep), riportante la posizione effettiva alle ore 08:00 locali, precisando l'attivita' in corso e le intenzioni per le successive 24 ore; l'unita' navale impegnata nelle operazioni di posa dovra' fornire i punti di contatto della stessa e della Societa' responsabile del progetto (telefono, mail, p.e.c, etc...), per consentire le comunicazioni ed il coordinamento delle attivita' di interesse di questo Comando Marittimo; al termine della realizzazione delle opere a mare, sara' necessario che all'Istituto Idrografico della Marina Militare venga data conoscenza dell'esatta ubicazione delle strutture, al fine di riportarne la presenza sulla pertinente documentazione nautica. Ente/Amministrazione: Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Riferimento Atto: Nota Prot. N. 6775 del 13.05.2015. Descrizione della Prescrizione: 1. Il presente parere e' riferito ad una capacita' di trasporto di gas naturale pari a 10 bcmy con la conseguente quantita' di gas naturale contenuto all'interno del terminale (hold up) pari a 48,6 t, cosi' come calcolato a pagina 29 della documentazione integrativa all'istanza di nulla osta di fattibilita' datata novembre 2014; 2. sia presentata l'istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011; 3. sia assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza previste dagli articoli 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 del DM 17.04.2008 sia per il gasdotto che per il terminale considerando tutta la tubazione situata entro la costa come "condotta a terra", ai sensi del DM 17.4.2008; a tal proposito questo Comando, pur considerando la presenza di impedimenti di natura topografica e geologica, ritiene che le condizioni di posa del tratto di tubazione nel micro tunnel non possano essere considerate di categoria D, in quanto il manufatto di protezione non e' provvisto di diaframmi alla distanza massima di 150 m, con dispositivi di sfiato verso l'esterno, come previsto al punto 2.5 del DM 17.4.2008; 4. sia definito il corridoio di rispetto nell'approdo marino per la condotta a mare e la relativa segnalazione con pali segnaletici con idonei simboli e luci conformi al Codice della Navigazione; 5. sia definito lungo il tracciato della condotta a mare il divieto di pesca, d'ancoraggio e comunque afferenti ad altre attivita' che possano comportare un potenziale pericolo per la sicurezza, concordandole con le Autorita' competenti; 6. la rete idranti prevista nella stazione PRT sia progettata secondo le norme UNI 10779:2014 (nella documentazione tecnica e' prevista l'adozione delle norme UNI 10779:2007).". E inoltre nella fase di istanza di esame progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 sia dato compiutamente riscontro alle osservazioni formulate dal C.T.R.: c. la distanza off-shore tra condotta e cavi di comunicazione prevista > 0.3 m non trova riferimento nel D.M. 17.04.2008, ma, come dichiarato dal proponente, e' presa a riferimento dall'applicazione della norma DNV OS-F101 e per la quale potrebbe essere opportuno ulteriore approfondimento; d. oltre alle riserve avanzate dal Comando di Lecce al punto 3, si ritiene che la condizione di posa della tubazione considerata dal proponente di tipo D in corrispondenza del micro tunnel nell'estremita' a mare non e' chiuso. Pur tenendo presente l'analisi di sicurezza al riguardo effettuata dal progettista (alla quale come gia' indicato dal Comando di Lecce si ritiene necessario impartire la prescrizione di divieto di pesca o di altre attivita' connesse alla navigazione da parte delle Autorita' competenti), si ritiene che il superamento della non conformita' debba essere formalmente condotto col ricorso all'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R 151/2011, come anche indicato nell'art. 3 del D.M. 17.04.2008. Ente/Amministrazione: Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilita'. Riferimento Atto: Nota Prot. 86933 del 2.12.2014. Descrizione della Prescrizione: E' fatto obbligo per la Soc. Trans Adriatic Pipeline AG di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione ai sensi del "Regolamento Provinciale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di spazi e Aree Pubbliche" vigente al momento del rilascio, consultabile alla voce "regolamenti" del sito istituzionale www.provincia.le.it per quanto concerne le lavorazioni previste nella prima fase. In via preliminare, in ogni caso, si prescrive il ricorso a metodologie di scavo non demolitive basate su tecniche di trivellazione orizzontale. La Societa' interessata dovra' presentare un dettagliato progetto in triplice copia riportante: a. eventuali piani di deviazione del traffico in fase di esecuzione; b. sezioni di scavo per ogni singolo attraversamento; c. studio di accertamento sulla eventuale presenza di altri sottoservizi che possano impedire e/o modificare le previsioni di scavo.". Ente/Amministrazione: Autorita' di Bacino della Puglia c/o Innova Puglia S.p.A. - (ex Tecnopolis Csata). Riferimento Atto: Nota Prot. 15104 del 25.11.2014 (che riporta il parere gia' espresso in sede VIA). Descrizione della Prescrizione: " ..., invitando prioritariamente il Proponente ad individuare una diversa localizzazione per la strada in questione [strada di accesso all'area del Terminale di Ricezione del Gasdotto], si specifica sin da ora che qualora fosse mostrata la suddetta condizione di non delocalizzabilita' [ai sensi dell'art. 8 lettera d delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI], l'intervento potrebbe essere ammesso (ai sensi delle NTA del PAI con particolare riferimento all'art. 8) solo se uno studio di compatibilita' idrologica e idraulica (da trasmettere a questa autorita' per il parere di propria competenza) mostrasse da un lato condizioni di sicurezza idraulica per il manufatto in questione (che dovra' essere convenientemente illustrato mediante relazione tecnica, profili plano-altimetrici ecc.) e dall'altro un non peggioramento delle condizioni idrauliche delle aree allo stesso contermini, a seguito della sua realizzazione". Ente/Amministrazione: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Lecce. Riferimento Atto: Nota Prot. N. 2014-25502/RU del 26.11.2014. Descrizione della Prescrizione: "Con riferimento agli aspetti di natura fiscale ex Testo Unico Accise D.Lgs. n. 504/95, si comunica che i misuratori utilizzati per l'accertamento del gas naturale in entrata dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/2007 e D.N. n. 75 del 16.04.2012, ove applicabili. Circa gli eventuali autoconsumi di gas, prelevato dal medesimo metanodotto a beneficio dei locali tecnici e amministrativi, costituenti parte integrante delle opere onshore, si rammenta che gli stessi dovranno essere oggetto di quantificazione attraverso l'installazione di appositi strumenti di misura, anch'essi in conformita' alle specifiche tecniche di cui al gia' citato D.Lgs. N. 22/2007". Ente/Amministrazione: Acquedotto Pugliese SpA. Riferimento Atto: Nota Prot. N. 0117409 del 2.12.2014. Descrizione della Prescrizione: prescrizioni: a. tutti gli attraversamenti delle opere sopra indicate (ptt. 1-2-3) da parte del gasdotto dovranno essere realizzati in sottopasso con la realizzazione dell'elemento di protezione in calcestruzzo indicato nell'elaborato progettuale IPL00-SPF-100-F-DFT-0004 anche nei casi in cui la distanza tra la generatrice inferiore delle condotte idriche e la generatrice superiore del gasdotto sia superiore a 1,5 m. b. in corrispondenza dell'intersezione tra la strada di accesso agli uffici e la condotta interferente di cui al pt. 4) dovra' essere realizzata una protezione della condotta con lastre in calcestruzzo armato dotate di ganci, opportunamente dimensionate in funzione dei carichi veicolari previsti, e della profondita' della condotta nel punto di intersezione. c. in relazione all'interferenza di cui al punto 5) si prescrive che la Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia realizzi a propria cura e spese il suddetto collettore nel tratto dei 40 m della fascia di rispetto del gasdotto, in modo che Acquedotto Pugliese S.p.A. fornira' il tracciato e profilo longitudinale, nonche' le specifiche tecniche di tale collettore. La planimetria riportante i vari punti di interferenza tra il gasdotto e le opere gestite da questa Societa' e' stata gia' inviata alla societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia con precedente nota n. 2406 del 10/01/2014. Resta inteso che prima di qualsivoglia attivita' in prossimita' delle succitate condotte, dovra' essere stipulata apposita convenzione con AQP e inoltre dovra' essere informata preventivamente la struttura territoriale di Lecce al fine di presenziare con nostri tecnici tutte le fasi delle lavorazioni.". [Interferenze sopra richiamate: 1. Sub Urbana idrica San Foca - Torre Specchia condotta in ghisa DN 250 mm SP 366; 2. Sub Urbana idrica Vernole - Melendugno condotta in ghisa DN 125 strada comunale Vernole - Melendugno; 3. Sub Urbana idrica Vernole - Melendugno condotta in ghisa DN 200 mm strada comunale Vernole - Melendugno; 4. La strada di accesso agli uffici interseca la Sub Urbana idrica DN 250 in acciaio, serbatoio Galugnano Pertusillo - abitato di Melendugno. Interferenza con l'area dell'impianto di fitodepurazione di Melendugno, ricadente nell Fg. 16 p.lla 1 del NCT di Melendugno. Riguardo a tale interferenza occorre evidenziare come uno dei recapiti finali dell'impianto di fitodepurazione era stato individuato nella vicina "Palude di Cassano" e che pertanto potrebbe essere necessario, qualora si decida di destinare tale area come recapito finale, provvedere alla realizzazione del collettore emissario dello stesso.]. Ente/Amministrazione: Telecom Italia S.p.A. Riferimento Atto: Nota Prot. N. 56848-P del 19.5.2014. Descrizione della Prescrizione: " ... confermiamo il contenuto della comunicazione inviata alla societa' TAP (alleghiamo copia) [Nota Prot. N. 56848-P del 19.5.2014]. In tale comunicazione, in particolare, sono evidenziati i punti di intersezione tra il tracciato indicato ed i ns sotto servizi esistenti. Tali interferenze dovranno essere gestite nella fase realizzativa del metanodotto." Nota Prot. N. 56848-P del 19.5.2014. " ... le informazioni cartografiche relative ai tracciati di cavi ed infrastrutture sono indicative dell'esistenza degli impianti, ma non della relativa localizzazione georeferenziata (coordinate x,y,z) e che, pertanto, il richiedente e' tenuto a verificare, con l'utilizzo di idonei strumenti di indagine (saggi, strumenti di rilevazione geognostica, ecc.) l'effettiva localizzazione dei Cavi/infrastrutture di rete Telecom Italia al fine di eliminare ogni rischio di danno agli stessi. In considerazione della delicatezza e del costo degli impianti di TLC presenti, e' fondamentale tenere nella massima considerazione la verifica di cui sopra, in quanto, in caso di danneggiamento, saranno a voi addebitati tutti i relativi oneri di riparazione.". Ente/Amministrazione: Enel Distribuzione S.p.A. Riferimento Atto: Nota Prot. N. ENEL-DIS-21/11/2014-1019181 e Nota Prot. N. ENEL-DIS-10/2/2015-0103811. Descrizione della Prescrizione: "Sin da ora si ritiene far presente che le interferenze con i nostri impianti dovranno essere regolarizzate attraverso specifiche richieste a titolo oneroso da inviare alla scrivente. Qualora la realizzazione ex-novo di linee ed impianti elettrici richieda l'esecuzione di opere che interessino fondi appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o Amministratori detentori di vincoli o altro), la scrivente Enel Distribuzione S.p.A. dovra' preventivamente munirsi dei dovuti permessi, nulla osta ed autorizzazioni, in esse comprese le servitu' di elettrodotto che, se non concesse a titolo bonario, dovranno essere acquisite mediante procedure di imposizione coattiva, con tempi di ottenimento connessi a tali procedure". Ente/Amministrazione: Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi. Riferimento Atto: Nota Prot. 4972 del 03-12-2014. Descrizione della Prescrizione: Il tracciato della condotta TAP, nella parte iniziale del percorso a terra, interferisce con il reticolo idrografico secondario, (...), il quale deve essere adeguatamente tutelato, anche in vista di potenziali opere strutturali di adeguamento. Il decreto di compatibilita' ambientale relativo al metanodotto "Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" (D.M. n.0000223 del 11/09/2014) e' stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni, n. 113 del 23/09/2014, con il seguente testo: "Trans Adriatic Pipeline AG Italia - Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000223 dell'11 settembre 2014 relativo al progetto di realizzazione del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" presentato dalla Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia con sede legale in Roma (RM) Via IV Novembre, n. 149. Con provvedimento n. 0000223 dell'11 settembre 2014 e' stata decretata la compatibilita' ambientale del progetto di realizzazione del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline", che per la parte onshore si sviluppa integralmente in Regione Puglia, nel territorio della Provincia di Lecce, nel Comune di Melendugno, presentato dalla Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia con sede legale in Roma (RM) Via IV Novembre, n. 149. Il testo integrale del citato decreto e' disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.va.minambiente.it/). Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Responsabile Legale - Giampaolo Russo". E' stato pure pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda, n. 48 del 28/04/2015, il provvedimento del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. D.M. 0000072 del 16/04/2015, di superamento della prescrizione A. 13) del decreto di compatibilita' ambientale sopra menzionato, con il seguente testo: "Trans Adriatic Pipeline AG - Estratto del provvedimento n. D.M. 0000072 del 16/04/2015 di superamento della prescrizione n. A. 13) del decreto di compatibilita' ambientale n. 0000223 del 11.09.2014 relativo al progetto di realizzazione del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" presentato dalla Societa' Trans Adriatic Pipeline AG, con sede legale in Baar (Svizzera), Lindenstrasse n. 2 e sede secondaria italiana in Roma (RM), Via IV Novembre, n. 149. In data 16 aprile 2015 e' stato emanato il provvedimento del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. D.M. 0000072 di superamento della prescrizione A. 13) del decreto di compatibilita' ambientale n.0000223 dell'11 settembre 2014 (pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni, del 23/09/2014) relativo al progetto di realizzazione del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline", che per la parte onshore si sviluppa integralmente in Regione Puglia, nel territorio della Provincia di Lecce, nel Comune di Melendugno, presentato dalla Societa' Trans Adriatic Pipeline AG, con sede legale in Baar (Svizzera), Lindenstrasse n. 2 e sede secondariaitaliana in Roma (RM) Via IV Novembre, n. 149. Il testo integrale del citato provvedimento n. D.M. 0000072 del 16 aprile 2015, corredato degli allegati che ne costituiscono parte integrante, e' disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.va.minambiente.it/) e presso la Direzione per le Valutazioni Ambientali, Via C. Colombo 44, 00147 Roma. Avverso il citato provvedimento n. D.M. 0000072 del 16 aprile 2015 e' ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trans Adriatic Pipeline AG, sede secondaria italiana - Il Rappresentante Legale - Giampaolo Russo.".

Il rappresentante legale della sede secondaria italiana dott. Giampaolo Russo

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