Titolarità delle farmacie

15 giugno 2015

A legislazione vigente, la legge 362/1991, all'art. 7, co. 1, stabilisce che la titolarità delle farmacie private può essere assegnata a:

-        singoli farmacisti iscritti all'albo con i requisiti di idoneità. L'idoneità alla titolarità si può ottenere in seguito al superamento (non obbligatoriamente la vincita) di un concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, oppure dopo un periodo di pratica professionale della durata di due anni svolto in una farmacia aperta al pubblico e certificato dall'Ufficio farmaceutico della ASL di competenza. La titolarità in capo a una persona fisica presuppone che il titolare sia responsabile della gestione patrimoniale e della conduzione tecnico-professionale della farmacia. Titolarità della farmacia e proprietà dell'azienda sono inseparabili e seguono lo stesso destino amministrativo. Il trasferimento della titolarità comporta infatti la cessione della proprietà;

-        società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) costituite tra farmacisti iscritti all'albo con i requisiti di idoneità;

-        società cooperative a responsabilità limitata costituite tra farmacisti iscritti all'albo con i requisiti di idoneità.

Il successivo art. 8 della legge 362/1991 specifica che la partecipazione alle società di cui all'articolo 7, è incompatibile:

a)     con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

b)     con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c)     con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Per quanto riguarda il singolo farmacista titolare, l'art. 13 della legge 475/1968 specifica che il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.

Per quanto riguarda le società di capitali e la titolarità di farmacie, si ricorda che la normativa vigente sulla gestione delle farmacie comunali - legge 475/1968, all'art. 9, prevede che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite:

a)     in economia;

b)     a mezzo di azienda speciale;

c)     a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

 

A legislazione vigente, la titolarità della farmacia può essere acquisita anche per trasferimento (art. 12 della legge 475/1968).

Il trasferimento della titolarità della farmacia privata è consentito decorsi 3 anni dal conseguimento della titolarità e può aver luogo solo a favore di un farmacista, iscritto all'albo, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Inoltre, l'articolo 12 individua altri criteri e condizioni:

  • al farmacista, che abbia trasferito la propria farmacia, per una volta soltanto nella vita ed entro due anni dal trasferimento, è consentito di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione;
  • il farmacista che abbia trasferito la propria farmacia, senza averne acquistato un'altra entro due anni, può acquistare una nuova farmacia purché abbia svolto sei mesi di attività professionale certificata dalla ASL competente durante l'anno precedente l'acquisto ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso effettuato nei due anni anteriori (comma 7, secondo periodo);
  • il trasferimento della farmacia può aver luogo a favore di un farmacista iscritto all'albo, che abbia conseguito l'idoneità ovvero che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria (comma 8);
  • gli eredi di un titolare di farmacia deceduto possono trasferire la titolarità della farmacia nei confronti di un farmacista iscritto all'albo che abbia conseguito la titolarità ovvero sia risultato idoneo in un precedente concorso (comma 12).

 

Il comma 4-quater del decreto legge 192/2014 di proroga di termini ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia di cui all'art. 12 della legge 475/1968. La norma consente di poter trasferire la titolarità a un farmacista iscritto all'albo anche se questi non è in possesso dell'idoneità o della pratica professionale biennale. Restano ferme le altre condizioni e criteri necessari per il trasferimento della titolarità. Dall'applicazione della norma sono state escluse le sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'art. 11 del decreto legge 1/2012.

 

Tali restrizioni non si applicano al trasferimento di quote societarie (Ministero della Salute e delle Politiche sociali, con propria nota prot. n.11361-P-23/03/2009 DGFDM).

Servizio Studi della Camera dei deputati

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