Riforma del Terzo settore: il parere della Commissione Igiene e sanità del Senato
17 luglio 2015
Nel corso della seduta 255 del 15 luglio 2015, la Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni sull'A.S. 1870 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Sul provvedimento, all'esame in sede referente presso la Commissione 1° Affari costituzionali, aveva già espresso parere favorevole con osservazioni la Commissione 11° (Lavoro, previdenza sociale) del Senato nella seduta del 24 giugno 2015.
Il parere espresso dalla Commissione 12° è molto articolato e contiene le seguenti osservazioni al testo trasmesso dalla Camera:
1. nell'ambito dell'art. 1 (Finalità e oggetto) precisare e completare la definizione di enti del Terzo settore. In particolare, esplicitare che gli enti del Terzo settore si fondano sulla libera e consapevole partecipazione dei cittadini che scelgono di dedicare tempo e risorse economiche alla cura degli altri e del bene comune;
2. nell'ambito dell'art. 2 (Principi e criteri direttivi), al co. 1, lettera a), esplicitare il favor per gli enti del Terzo settore, così come avviene alla lettera b) per l'iniziativa economica privata, utilizzando il verbo "favorire", in aggiunta a quello "riconoscere": ovvero oltre che riconoscere e garantire anche favorire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo;
3. nell'ambito dell'art. 2, al co. 1, lettera d), prevedere, oltre che la semplificazione della normativa sul Terzo settore, anche l'alleggerimento degli oneri burocratici (in generale e con specifico riguardo al riconoscimento delle organizzazioni non governative);
4. nell'ambito dell'art. 4 (Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore), al co. 1, lettera c), meglio declinare i concetti di di "efficacia", "efficienza" ed "economicità", con la missione istituzionale degli enti del Terzo settore, prevedendo un più consono riferimento alla "appropriatezza" dei servizi resi anche in ragione delle risorse impiegate";
5. nell'ambito dell'art. 4, al co. 1, lettera m), integrare il generico riferimento al rispetto di standard di qualità con il richiamo dei criteri e requisiti che presiedono all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; prevedere la definizione di indicatori di processo e di risultato per consentire la misurazione su basi oggettive dell'impatto sociale del servizio; prefigurare la possibilità che gli affidamenti avvengano non in via esclusiva attraverso procedure di gara, ma anche attraverso forme di partnership tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore (cooperazione e cogestione); richiamare la necessità di tutelare i lavoratori del settore anche individuando i contratti di riferimento, escludendo dalle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi il criterio del massimo ribasso. Si ricorda che la lettera m) intende "valorizzare il ruolo degli enti (del Terzo settore) nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti";
6. nell'ambito dell'art. 5 (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso), al co. 1, lettera a), prestare specifica attenzione al tema della formazione, quale parte fondamentale dello status del volontario che opera all'interno degli enti del Terzo settore; inoltre, fermi restando il principio di gratuità ed il contrasto di ogni forma di retribuzione surrettizia e lavoro sommerso, introdurre un criterio di delega atto a garantire un sistema trasparente e semplificato di rimborsi;
7. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera c), si potrebbe prefigurare la possibilità di stages da ricollegare alle forme di alternanza scuola lavoro previste dalla legislazione concernente il settore scolastico;
8. nell'ambito dell'art. 5, al co. 1, lettera d), per ciò che attiene alla valorizzazione delle reti associative di secondo livello, parrebbe opportuno sottolineare che tali forme associative dovrebbero essere principalmente preordinate a coordinare i diversi enti che operano in settori omogenei;
9. nell'ambito dell'art. 5, al co. 1, lettera e), numeri 1) e 2), affidare alle organizzazioni di volontariato non solo la promozione, ma anche la gestione dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV);
10. nell'ambito dell'art. 5, al co.1, lettera e), numero 3), quanto alle modalità di finanziamento dei CSV, introdurre dei meccanismi di riequilibrio territoriale; inoltre, in coerenza con i prefigurati ruoli di servizio a tutti gli enti del terzo settore ,valutare l'opportunità di destinare a tale finalità una quota degli utili realizzati dalle imprese sociali;
11. nell'ambito dell'art. 5, al co. 1, lettera e), numero 4), meglio precisare a chi spetti la costituzione degli organismi di controllo delle attività e della gestione dei CSV, nonchè le modalità operative, i profili di compatibilità, il regime sanzionatorio, apparendo opportuno che tale competenza, terza e trasparente, riconosca un ruolo rilevante a rappresentanze dei soggetti finanziatori;
12. nell'ambito dell'art. 6 (Impresa sociale), al co. 1, lettera a), alcuni concetti chiave, come quelli di "obiettivo primario" e "destinazione prevalente" degli utili a obiettivi sociali, appaiono non sufficientemente determinati e ciò rende non del tutto chiara la configurazione dell'impresa sociale;
13. nell'ambito dell'art. 6 , al co. 1, lettera d), sempre in tema di impresa sociale, stabilire principi e criteri direttivi più precisi in merito alle condizioni e ai limiti cui assoggettare le "forme di remunerazione del capitale sociale" e di "ripartizione degli utili", apparendo non sufficiente il richiamo in via analogica di quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente;
14. nell'ambito dell'art. 8 (Servizio civile universale), al co., 1 lettera a) andrebbe meglio precisato che il servizio civile si costituisce per la difesa civile non armata della patria e dei principi fondamentali della Costituzione italiana;
15. nell'ambito dell'art. 8, al co., 1 lettera g), valutare la possibilità di prevedere casi nei quali la durata del servizio civile possa arrivare fino ai 18 mesi.
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