La Consulta si esprime sulla legge Regione Friuli Venezia Giulia su consenso informato, Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) donazione organi e tessuti
16 dicembre 2016
Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione italiana a disciplinare le Direttive Anticipate di Trattamento - DAT, regolamentando contestualmente anche le disposizioni sulla volontà di donare organi e tessuti (LR n. 4 del 13 marzo 2015). La legge del Friuli Venezia Giulia ha inteso normare e rendere omogenee procedure di fatto già utilizzate in alcuni comuni della Regione (tra i quali Udine, Trieste e Pordenone che da soli rappresentano il 40% della popolazione regionale), che avevano istituito un Registro per le DAT.
Nello specifico, la legge regionale permette ai residenti e ai domiciliati nella Regione di annotare le DAT sulla propria carta regionale dei servizi e sulla tessera sanitaria. A tal fine, il cittadino, acquisita una compiuta informazione, presenta all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente un atto contenente la DAT, avente data certa con firma autografa. L'Azienda per l'assistenza sanitaria inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario nel registro regionale delle DAT, con accesso ai dati tramite Carta regionale dei servizi, e, a richiesta della persona interessata, le registra sulla stessa, nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale. Nella DAT il soggetto interessato può nominare uno o più fiduciari o un amministratore di sostegno con il compito di controllare il rispetto della volontà dal medesimo espressa nella dichiarazione e di contribuire a realizzarne la volontà. La DAT ha ad oggetto la volontà del singolo di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale. Il soggetto dichiarante può rilasciare l'autorizzazione a comunicare l'esistenza della DAT e il suo contenuto a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti .
Successivamente, la legge è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con due distinti ricorsi. Infatti, dopo un primo ricorso (n. 55 del 2015) e il successivo intervento legislativo regionale (legge n. 16 del 2015 recante «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 ), la stessa Presidenza ha promosso un secondo autonomo ricorso (n. 87 del 2015) sulla novella legislativa.
La Corte costituzionale con la sentenza 262/2016 ha rilevato che l'attribuzione di un rilievo pubblico alle manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura implica la necessità di una articolata regolamentazione, ma che tale regolamentazione, se recata da una norma regionale, interferisce nella materia dell'ordinamento civile, attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. D'altra parte - continua la Corte -, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita, al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti, necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ma mentre il legislatore nazionale è già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e organi, con legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), in relazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario - conclude la Corte -, i dibattiti parlamentari in corso non hanno ancora sortito esiti condivisi e non si sono tradotti in una specifica legislazione nazionale, la cui mancanza, però, non vale a giustificare in alcun modo l'interferenza della legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato.
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