Approvato disegno di legge delega povertà che istituisce il Reddito di inclusione

9 marzo 2017

Con 138 voti favorevoli, 71 contrari e 21 astenuti, l'Assemblea del Senato, nella seduta antimeridiana di giovedì 9 marzo, ha approvato definitivamente il ddl n. 2494, recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali che istituisce il Reddito di inclusione, la misura di contrasto nazionale della povertà sottoposta alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Sia Alleanza contro la povertà che la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, hanno sollecitato il Senato a una rapida approvazione della legge delega e a una contestuale predisposizione del Piano nazionale contro la povertà nel quale specificare tutti i passaggi attuativi da compiere per l'introduzione di un reddito di inclusione universale.

Il testo è stato approvato  dall'Assemblea del Senato nella versione deliberata dalla Camera, senza apportare ulteriori modifiche.

In Commissione Lavoro e in Assemblea sono stati accolti alcuni ordini del giorno, della maggioranza e delle opposizioni, che impegnano il Governo , in sede di attuazione del disegno di legge delega:

  • a stabilire che la misura nazionale di contrasto della povertà abbia effettivamente carattere di universalità, prevedendo, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e di tutti gli altri provvedimenti, lo stanziamento delle risorse necessarie per rendere concretamente realizzabili l'incremento graduale del beneficio, l'estensione della platea dei beneficiari, nonché lo sviluppo sul territorio di adeguati servizi per l'inclusione, nell'ambito di un Piano nazionale di contrasto alla povertà di durata pluriennale;
  • a valutare l'opportunità di considerare l'incidenza dei costi dell'abitare nella quantificazione del reddito disponibile, in relazione alla soglia di accesso alla misura e nella determinazione del beneficio;
  • a reperire, mediante specifici provvedimenti legislativi, fatte salve le esigenze di finanza pubblica, necessarie e adeguate risorse per affrontare in modo radicale ed esteso il problema della povertà in Italia; 
  • a incrementare i trasferimenti a favore degli enti locali e dei centri per l'impiego, affinché vengano realmente messi in condizione di poter attivare e garantire qualità ed efficacia ai progetti personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, che risultano essere condizione necessaria per l'erogazione del beneficio economico ai soggetti interessati;
  • a prevedere che siano fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le quali adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, applicando misure di contrasto alla povertà complessivamente non meno favorevoli di quelle disciplinate dai decreti legislativi di attuazione e inoltre prevedere che le risorse finanziarie statali stanziate e destinate all'introduzione di misure nazionali di contrasto alla povertà nei territori delle regioni a statuto speciale e in quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano siano attribuite a tali enti territoriali, che le gestiscono secondo la loro disciplina, fatto salvo il rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni;
  • a valutare la possibilità di prevedere che l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali possa avvenire anche a cura di personale abilitato alla professione di farmacista.

Per saperne di più:

Testo approvato;

Dossier di documentazione;

Documenti acquisiti durante le audizioni;

Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina orgni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.