Le norme in materia di ambiente nei disegni di legge "europei" per il 2017

4 agosto 2017

Sono stati approvati, con modifiche, dai rispettivi rami del Parlamento, il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 (Atto Senato n. 2834, approvato dal Senato nella seduta del 2 agosto scorso) e il disegno di legge europea 2017 (Atto Camera n. 4505, approvato dalla Camera nella seduta del 20 luglio 2017).

Di seguito si dà conto delle disposizioni di carattere ambientale contenute in tali disegni di legge.

Legge europea 2017

Nel testo del disegno di legge europea 2017, approvato dalla Camera, sono contenute diverse disposizioni di carattere ambientale:

  • l'articolo 16 integra le disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee, e onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI;
  • l'articolo 17 contiene norme finalizzate a garantire una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane. Tale articolo interviene, al comma 1, sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. Il successivo comma 2 prevede che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo non comportino nuovi o maggiori oneri nè a carico della finanza pubblica, nè a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio. Il comma 3 esclude invece effetti derivanti dalla modifica di cui al comma 1 su quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree;
  • l'articolo 18 prevede una serie di modifiche alle norme che, all'interno del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, si occupano di dare attuazione alle disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) dettate dalla direttiva 2010/75/UE. La finalità delle modifiche è quella di pervenire ad un recepimento completo della direttiva e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8978/16/ENVI. Le modifiche apportate dall'art. 18 riguardano la disciplina dell'AIA (contenuta nella parte seconda del Codice), le norme sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (contenute nel Titolo III-bis alla parte quarta del Codice), le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione (contenute nella parte quinta del Codice), nonché la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio (contenuta nella parte quinta-bis del Codice);

  • gli articoli 19-21 dettano disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione europa, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia.

Legge di delegazione europea 2016-2017

L'unica disposizione di carattere ambientale contenuta nel testo del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, approvato dal Senato, è la delega per il recepimento della direttiva 2016/2284/UE concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (essendo la stessa contemplata dal punto 23) dell'allegato A al ddl in questione).

Si fa notare che sono state soppresse le disposizioni per il recepimento della direttiva 2015/720/UE, sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, che erano contenute nel testo di entrambi i citati disegni di legge. Ciò in virtù del loro inserimento nell'art. 9-bis del D.L. 91/2017, c.d. decreto-legge Mezzogiorno).

Servizio Studi della Camera dei deputati

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