Pubblicato in G. U. il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

16 ottobre 2017

Sulla G. U. n. 240 del 13 ottobre 2017 è stato pubblicato il D. Lgs. 15 settembre 2017 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Il decreto, molto atteso, istituisce, dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI) quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (il ReI può essere richiesto dal 1° dicembre 2017).

Il Governo ha accolto tutte le osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni XII della Camera e 11° del Senato. Si segnalano in particolare quelle relative alla estensione del ReI attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il ReI

Il ReI, misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa finalizzata all'affrancamento dalla condizione di povertà, si articola in due componenti:

a) Un beneficio economico proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia reddituale d'accesso che, per un solo componente il nucleo familiare è pari, su base annua, al valore di 3 mila euro. Tale soglia reddituale è riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%. In ogni caso, il beneficio per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all'assegno sociale (valore annuo, 5.824 euro; ovvero circa 485 euro al mese). Se i componenti del nucleo familiare ricevono già altri trattamenti assistenziali, il valore mensile del REI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (fra i quali l'indennità di accompagnamento). Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non può essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi (art. 4).

b) Una componente di servizi alla persona identificato nel progetto personalizzato (di cui all'art. 6), proposto in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare (come definita dall'art. 5).

Requisiti per l'accesso al ReI

Con riferimento ai requisiti di cittadinanza e soggiorno, il componente del nucleo familiare richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

• cittadino comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

• residente in Italia per via continuativa da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

• un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;

La soglia si colloca al di sopra di quella utilizzata per l'accesso al SIA (pari a 3.000 euro) ed in posizione intermedia rispetto a quelle usate nelle altre due misure vigenti contro la povertà (Carta acquisti ordinaria-Social card ed Asdi).

• un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

L'ISRE è ottenuto dividendo l'ISR, ovvero l'indicatore della situazione reddituale, per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica situazione familiare.

• Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

• un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000;

• un valore ISEE non superiore ad euro 6.000 e un valore ISRE non superiore ad euro 3.000 riferiti ad una situazione economica aggiornata.

Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

• nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;

• nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

In sede di prima applicazione, per accedere al ReI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della richiesta, in una delle seguenti condizioni:

- Presenza di un componente di età minore di anni 18;

- Presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;

- In assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;

- Presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.

Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, sono disciplinate attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Infatti, il Piano potrà modificare con cadenza triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali, i requisiti per l'accesso al ReI, il massimale del beneficio economico erogabile, l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, la possibilità di rinnovo del beneficio nonché i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale (v. art. 8).

Accogliendo una osservazione delle Commissioni competenti parlamentari, l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti in sede di prima applicazione (presenza di almeno un: minore, disabile, donna in stato di gravidanza, lavoratore di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione), partirà dai nuclei  con persone di età pari o superiore a 55 anni.

Inoltre, il massimale della componente economica del ReI, come richiesto dalle Commissioni parlamentari competenti, a decorrere dal terzo Piano potrà essere elevato oltre due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti.

Richiesta ed erogazione del REI

Il ReI, è richiesto presso specifici punti per l'accesso individuati dagli ambiti territoriali, è riconosciuto dall'INPS previa verifica del possesso dei requisiti ed è erogato, per la componente economica, per il tramite della Carta acquisti, ridenominata "Carta ReI" (art. 9). Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. Come stabilito dal decreto, recependo una osservazione delle competenti Commissioni parlamentari, il Piano nazionale potrà modificare il limite mensile di prelievo di contante, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili.

Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, la situazione economica è dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni già disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, con la possibilità di aggiornare i redditi e i patrimoni presenti in DSU (v. art. 10).

Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative da parte di uno o più componenti il nucleo familiare (come specificato dall'art. 11).

Impegni, sanzioni decadenza

Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle sanzioni (specificate all'art. 12) in caso di:

• dichiarazioni mendaci in materia di ISEE o sue componenti, volte ad accedere illegittimamente alla prestazione o ad incrementare il beneficio economico;

• mancata adesione al progetto personalizzato.

In caso di decadenza del beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorso un anno dalla data de provvedimento di decadenza.

 Soggetti attuatori

Per quanto riguarda l'attuazione del ReI, i comuni in forma singola o associata rappresentano, congiuntamente con l'INPS, i soggetti attuatori. I comuni cooperano a livello di ambito territoriale al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute (v. art. 13).

Le regioni e le province autonome dovranno adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, un Piano regionale per la lotta alla povertà, quale atto di programmazione dei servizi necessari all'attuazione del ReI, nel rispetto delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. Inoltre, le regioni e le province autonome, con riferimento ai propri residenti, potranno richiedere, a valere su risorse regionali, che il ReI sia concesso ad un maggior numero di beneficiari o incrementato nell'ammontare del beneficio economico (v. art. 14).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI (v. art. 15).

Al fine di agevolare l'attuazione del ReI,il decreto istituisce:

• la Rete della protezione e dell'inclusione sociale quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000 (v. articolo 21);

• il Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (v. articolo 16);

• l'Osservatorio sulle povertà per promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. L'Osservatorio costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (v. art. 16).

Risorse finanziarie

Il decreto ridetermina la dotazione del Fondo Povertà in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati per gli aventi diritto all'ASDI, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

L'offerta dei servizi prevista dal progetto personalizzato, afferenti alla rete degli interventi e dei servizi sociali previsti dalla legge quadro 328/2000, sono rafforzati grazie ad una quota delle risorse del Fondo povertà pari, in sede di prima applicazione a 262 milioni di euro nel 2018 e a 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Inoltre, dal 2018, una quota del Fondo povertà, pari a 20 milioni, è riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Conseguentemente, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme per gli aventi diritto all'ASDI, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

In deroga a quanto stabilito circa l'entità delle risorse da utilizzare nel 2018 e dal 2019, l'art. 7, co. 8, del decreto dispone, per l'anno 2017,  l'attribuzione alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, di risorse pari a 212 milioni di euro, da ripartire con le medesime modalità adottate per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS). Tali risorse nel 2017 costituiscono la dotazione del Fondo nazionale politiche sociali e saranno utilizzate per permettere una adeguata implementazione del ReI e garantirne l'immediata operatività.

 Banca dati ReI e SIUSS

Per far fronte ai nuovi compiti collegati alla erogazione del ReI, il decreto istituisce la Banca Dati ReI, una articolazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), anch'esso di nuova istituzione che andrà ad integrare e sostituire il Sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell'assistenza.

Per saperne di più leggi l'approfondimento del Servizio Studi sulle  Misure di contrasto alla povertà approvate nel corso di questa Legislatura

I pareri parlamentari: Commissione XII Camera - Commissione 11° Lavoro Senato

Servizio Studi della Camera dei deputati

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