Le norme di interesse della Commissione Ambiente nel D.L. 148/2017 come modificato dal Senato

21 novembre 2017

Dopo l'approvazione da parte del Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148/2017 è ora all'esame della V Commissione (Bilancio) della Camera (Atto Camera n. 4741).

Di seguito una sintesi delle disposizioni in materia di ambiente, infrastrutture ed emergenze di protezione civile contenute nel testo del D.L. 148/2017, come modificato nel corso dell'esame al Senato, che prevedono:

 

in materia di AMBIENTE

  • l'assegnazione di 27 milioni di euro per l'anno 2017 al soggetto attuatore degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (art. 17, co. 1);
  • il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi per la città di Matera designata ''Capitale europea della cultura 2019'' (art. 17, co. 2);
  • l'attribuzione ai comuni delle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori, da realizzare sul territorio dei siti di importanza comunitaria, non solo nel caso (attualmente previsto) di siti ricadenti interamente nel territorio del comune, ma anche di siti che interessano il territorio di più comuni (art. 17-bis);
  • l'inclusione degli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2018 (art. 17-ter);
  • la modifica della disciplina relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico che, tra l'altro, viene riferita alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento е di adeguamento antisismico di immobili pubblici е di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, e rifinanziata con 10 milioni di euro in più per ciascuno degli anni 2018-2019 (art. 17-quater, co. 1-2);
  • disposizioni finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge, mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (art. 17, co. 3, e art. 20, co. 5 e 7).

in materia di INFRASTRUTTURE

  • l'introduzione delle spese di progettazione per opere pubbliche, tra le finalità a cui possono essere destinati i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia (art. 1-bis);
  • l'introduzione di una specifica disciplina sull'affidamento di alcune concessioni autostradali scadute (A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone, raccordo Villesse-Gorizia) e sulla stipula delle relative convenzioni di concessione, nonché l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni di concedente. Ulteriori disposizioni sono volte a regolare il versamento di risorse, da parte degli attuali concessionari, e il loro trasferimento a RFI, nonché il versamento da parte del concessionario subentrante di una quota di 70 milioni di euro annui fino a concorrenza del valore della concessione (art. 13-bis);
  • l'autorizzazione di spesa, nel limite di 35 milioni di euro per il 2017, per la realizzazione degli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po (art. 15-quater);
  • l'introduzione di disposizioni volte: ad integrare i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti; a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie;  nonché a disciplinare la destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il project review delle infrastrutture prioritarie (art. 17-quater, commi 3-5);
  • l'autorizzazione di spesa, per 100.000 euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, per assicurare la gestione, il funzionamento е l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 19-quater);

in materia di EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE 

  • la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo е di Collesalvetti (provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017 (art. 2, co. 1-5);
  • l'introduzione di misure più favorevoli per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, nonché di stanziamenti per favorire la ricostruzione (30 milioni) e la ripresa economica (10 milioni) dei medesimi comuni (art. 2, commi da 5-bis a 6-undecies);
  • la proroga al 31 maggio 2018 del termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione, per i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 e, per gli stessi territori, la precisazione che l'indicazione delle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione deve avvenire dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (art. 2, co. 7 e 7-bis);
  • una serie di disposizioni volte a modificare e integrare la disciplina vigente contenuta nel D.L. 189/2016 per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (art. 2-bis, commi 1-29).
    Un primo gruppo di norme riguarda, tra l'altro, la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione (comma 1) e l'istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (comma 2). L'avvio dei lavori di immediata esecuzione per la riparazione di edifici con danni lievi viene condizionato alla presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) mentre viene fissato al 31 marzo 2018 il termine per la compilazione e la trasmissione della scheda AEDES da parte dei tecnici professionisti incaricati (commi 4-5).
    Viene poi prevista l'adozione di un provvedimento del Commissario straordinario per la concessione dei contributi per interventi già eseguiti e conclusi (comma 3) e per l'individuazione degli aggregati edilizi  nei centri storici (comma 7). Sono disciplinati gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017, per impellenti esigenze abitative (comma 6).
    Viene introdotta un'articolata disciplina per la concessione dei contributi agli interventi sugli immobili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, ricompresi nella Regione Abruzzo е già danneggiati dal sisma del 2009 (comma 8).
    Tra le modifiche riguardanti la disciplina della ricostruzione pubblica (dettate dai commi 9-10), da segnalare, in particolare, quella che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando.
    Ulteriori norme provvedono: ad integrare l'elenco dei soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali; a dettare disposizioni di dettaglio riguardanti le funzioni di soggetto attuatore svolte dalle Regioni e dalle Diocesi (comma 11); ad integrare le competenze della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali (comma 12); a modificare la disciplina riguardante l'individuazione della centrale unica di committenza per i soggetti attuatori (comma 13).
    Disposizioni specifiche riguardano attività di progettazione e attività connesse svolte dal personale e la relativa incentivazione (commi 18-19). Viene inoltre consentito a Comuni e Province di rinnovare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 20).
    Il termine di sospensione di mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive nonché dei mutui "prima casa" è prorogato al 31 dicembre 2018 o fino al 31 dicembre 2020 dentro le "zone rosse" (commi 21-22). È altresì differita (dal comma 24), al 31 maggio 2018, la sospensione dei termini di pagamento delle "bollette" (acqua, gas, telefonia, …). Riprendono invece a decorrere dal 1° giugno 2018 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione (comma 26).
    Ulteriori disposizioni riguardano: la disciplina dei controlli dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario (commi 14-15), la struttura del Commissario straordinario e il relativo personale (comma 17); la stipula di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento delle mansioni di segreteria comunale (comma 27); la possibilità di concedere contributi non solo a proprietari e usufruttuari ma anche ai titolari di altri diritti reali di godimento (comma 28); la disciplina in materia di indennità di funzione degli amministratori locali (comma 29).
  • una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 2-bis, co. 30-42).
    Un primo gruppo di norme riguarda proroghe relative al personale (commi 30 e 35-38) nonché le procedure di affidamento degli interventi per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario (comma 31).
    Gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni sono soppressi (a decorrere dal 1° maggio 2018) e le relative competenze trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (comma 32).
    Sono altresì disciplinati il programma degli interventi di ricostruzione nei comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila (commi 39-40); l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali (comma 34); nonché la cessione al Comune dei diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa, da parte degli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, che fossero adibiti ad abitazione principale alla data del sisma ed abbiano già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente (comma 41).
  • una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012 (art. 2-bis, commi 43-44).
    Viene disciplinata la durata dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici, che viene prorogato al 31 dicembre 2020, e la perimetrazione del territorio interessato (commi 43-44). Si prevede che le amministrazioni presso cui il personale assunto con contratto di lavoro flessibile (per le finalità connesse alla situazione emergenziale) ha prestato servizio possano bandire procedure concorsuali riservate (comma 44).
  • l'incremento (da 700 milioni a 1 miliardo di euro) dell'anticipazione di risorse a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, onde consentire l'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, nelle more dell'accredito dei contributi dell'UE a carico del Fondo di solidarietà (art. 10).

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