Sancita in Conferenza Stato-regioni l'intesa sulla proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale anno 2018.

2 agosto 2018

E' stata raggiunta ieri, 1° agosto 2018, l'intesa in Conferenza Stato-regioni sulla proposta di riparto (che successivamente sarà disposto dal CIPE) in relazione al fabbisogno sanitario nazionale per il 2018.

Pertanto, il livello definitivo del finanziamento SSN per il 2017-2019 è così riassumibile: 
(dati in mln €):

Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale

2017

2018

2019

L.323/2016, art.1 co. 392 (L. B. 2017), in base all'Intesa CSR dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR) e in attuazione dell'art. 1, co. 680, L. 208/2015[1].

113.000

114.000

115.000

Riduzione del finanziamento con D.I. MEF – Salute del 5 giugno 2017 a carico del RSO, considerati i mancati accordi dello Stato con le autonomie speciali.

-423

-604

-604

Art. 18-bis, co. 3, DL. 148/2017 (L.172/2017) che ha incrementato il livello di 9,2 mln dal 2018 grazie allo sconto farmaceutico (remunerazione delle farmacie rurali).

9,2

9,2

Art. 1, co. 435, L. 205/2017 (L. B. 2018) che ha incrementato il livello dal 2019 per il trattamento accessorio dei dirigenti.

30

Art. 1, co. 827, L. 205/2017 che ha ulteriormente ridotto il livello dal 2018, per la componente del finanziamento della regione FV-Giulia dovuta al superamento degli Ospedali psichici giudiziari (di cui art. 3-ter, co. 7, del DL. 211/2011 – L. 9/2012).

-1,12

-1,12

Art. 9, L. 4/2018 che, dalla sua entrata in vigore (16 febbraio 2018) incrementa il livello per l'assistenza ai minori orfani di crimini domestici.

0,056

0,064

Totale

112.577

113.404,13

114.435

Finanziamento alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (art. 1, co. 400, L. 232/2016)

-223

-223

Finanziamento alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi (art. 1, co. 401, L. 232/2016)

-500

-500

Totale

112.577

112.681,13

113.712

Di tale ultima quota totale, pari a 112.681,13 milioni di euro, la parte più cospicua (97,5%) è destinata al fabbisogno indistinto[2], poi vi è il fabbisogno vincolato e programmato per regioni e PA[3] (1.867,86 mln), il fabbisogno vincolato per altri enti (652,91 mln€)[4] e 283,51 mln € di accantonamento (pari allo 0,25% del livello del finanziamento del SSN (113.404,13 mln) per misure premiali previste per specifici meccanismi virtuosi di acquisto di beni e servizi improntati dalle regioni.

L'effettivo importo del riparto è tuttavia di 110.310,93 milioni, in quanto una quota di fabbisogno vincolato, pari a 2.086,7 milioni (tra cui medicina penitenziaria, borse di studio MMG e Medici Specializzandi, formazione medici specialisti, veterinaria) e la parte 283,51 mln accantonata a fini premiali, sarà ripartito con separate proposte.

Si sottolinea che l'incremento in percentuale del fabbisogno 2018 rispetto a quello dell'anno precedente è dello 0,83%.

[1] Le regioni a statuto speciale e le province autonome assicurano gli effetti finanziari previ dal citato comma 392, mediante sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato (da stipulare entro il 31 gennaio 2017).

[2] Finanzia genericamente il funzionamento del SSN, ivi comprese alcune componenti puntualmente quantificate da fattori legislativi: per il 2018, le finalizzazioni sono quantificate in 50 mln€, per la cura della dipendenza da gioco d'azzardo (art. 1, co. 133, L. 190/2014); 69 mln€ per il rinnovo delle convenzioni del personale del SSN, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui all'art. 79,co. 2 del DL. 118/2008 (L. 133/2008); 200 mln€ per la regolarizzazione dei lavori extracomunitari (art. 1-ter, co. 5, DL. 78/2008, L. 102/2009); 127 mln€ per il finanziamento vaccini (art. 1, co. 408, L. 232/2016); 150 mln€ per il concorso alla spesa da stabilizzazione del personale (art. 1, co. 409, L. 232/2016). Inoltre, ai sensi della L.S. 2015 (L. 190/2014, art. 1, co. 560) , alcune quote di finanziamento vincolato sono confluite nel finanziamento indistinto, per snellire i procedimenti di riparto delle risorse fra le regioni (fibrosi cistica, AIDS, morbo di Hansen, immigrati e screening neonatali, per circa 193,45 euro complessivi), e pertanto il riparto avviene in correlazione alla popolazione residente.

[3] Si tratta degli obiettivi del Piano sanitario nazionale di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di particolare interesse per le politiche sanitarie (ex art. 1, comma 34, L. 662/1996), quali medicina penitenziaria e le correlate attività, borse di studio per MMG

[4] Finanziamento di specifici obiettivi sanitari fissati dalla legge (enti quali IZS, CRI e Centro nazionale trapianti), compresa quota-parte del finanziamento alle Università per il trattamento economico degli specializzandi.

Approfondimento sulle fonti di copertura del fabbisogno sanitario nazionale

Il procedimento di determinazione e attribuzione alle regioni e agli altri enti del livello di finanziamento del SSN:

-      si parte dall'atto normativo di rango primario (in genere la legge di bilancio) che fissa il finanziamento del SSN su base annuale per il triennio di programmazione;

-      il Ministero della salute propone i riparti del finanziamento (indistinto, obiettivi di Piano, altri finanziamenti) e le regioni raggiungono un loro accordo politico;

-      la Conferenza Stato-regioni, mediante intesa, fissa tale accordo politico tra Stato, regioni e province autonome (v. ante proposta di riparto il 1° agosto 2018);

-      il CIPE, successivamente, approva una delibera riepilogativa dei finanziamenti.

In termini di cassa, il finanziamento indistinto è erogato alle regioni attraverso anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio[1], che corrisponde al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva del secondo esercizio precedente a quello di riferimento (art. 2, comma 68, lett. d), L. 191/2009), mentre il valore definitivo è erogabile a seguito del raggiungimento dell'Intesa Stato-regione sul riparto dell'esercizio ed è pari al 97% per le regioni inadempienti e al 98% per le regioni adempienti nell'ultimo triennio. Anche la quota-parte dei rimborsi per la mobilità, come indicata in via provvisoria nel riparto del fabbisogno, è accreditata o addebitata alle regioni in corso di esercizio, operando i necessari conguagli in sede di determinazione definitiva dei saldi delle mobilità regionali. La restante quota del 3 o del 2 per cento è accantonata per essere erogata solo dopo la verifica positiva degli adempimenti regionali.

 

Le fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario indistinto sono:

-     le entrate proprie degli enti del SSN (sostanzialmente ticket) di un importo stimato che si attesta intorno a 1.900 mln di euro;

-     i gettiti fiscali di IRAP (parte sanità) e di addizionale regionale all'IRPEF, in base all'aliquota fissata dallo Stato (non vi affluiscono i maggiori gettiti derivanti da manovre fiscali regionali eventualmente attivatati da parte di singole regioni);

A saldo, il fabbisogno sanitario non coperto dalle precedenti voci si finanzia:

-     con la compartecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, a saldo del loro fabbisogno residuo; per la Sicilia la quota di compartecipazione è del 49,11%;

-     la compartecipazione IVA per le regioni a statuto ordinario (cap. 2862 MEF);

-     il fondo sanitario nazionale (quota parte cap. 2700 MEF) per la regione Sicilia, a saldo del fabbisogno residuo (fissato in 51,89%).

Il fondo sanitario nazionale (cap. 2700 MEF) accoglie gli stanziamenti di ulteriori finalità sanitarie (come, oltre agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, con risorse consolidate annue di circa 1.500 mln€, il finanziamento degli IZS e la quota parte della sanità penitenziaria, ecc., nonchè i trattamenti economici a carico dello Stato destinati ai medici specializzandi).

Il bilancio statale stanzia inoltre (cap. 2701 MEF) le risorse da utilizzare nel caso in cui i gettiti fiscali IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF (che vengono stimati nel riparto del fabbisogno) si realizzino in misura inferiore al gettito stimato ad aliquota standard (articolo 13 del D.Lgs. 56/2000; art. 1, co. 321, L. 266/2005; art. 3 D.Lgs. n. 68/2011).

[1] Le risorse alle regioni vengono trasferite mensilmente sui conti di tesoreria a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF (ai sensi dell'art. 77-quater del DL. 112/2008) ovvero somme dovute a titolo di compartecipazione IVA (per le RSO) o di fondo sanitario nazionale (per la quota della Sicilia) fino a concorrenza della quota mensile dovuta e in misura da garantire l'accantonamento della quota premiale.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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