Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Promozione delle fonti energetiche rinnovabili - Schema di D.Lgs. n. 302 - Direttiva 2009/28/CE - (artt. 1, co. 3 e 17, co. 1, L. 96/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 302/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 271
Data: 14/12/2010
Descrittori:
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA   L 2010 0096
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 96 DEL 04-GIU-10   L N. 96 DEL 04-GIU-10
09/28     

 

14 dicembre 2010

 

n. 271/0

 

 

Promozione delle fonti energetiche rinnovabili

Schema di D.Lgs. n. 302
(artt. 1, co. 3, e 17, co. 1, L. 96/2010)

Direttiva 2009/28/CE

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

302

Titolo

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Norma di delega

Legge 4 giugno 2010, n. 96, artt. 1 e 17

Numero di articoli

43 articoli e 4 allegati

Date:

 

presentazione

3 dicembre 2010

assegnazione

3 dicembre 2010

termine per l’espressione del parere

12 gennaio 2011

termine per l’esercizio della delega

5 marzo 2011

Commissione competente

Riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive); XIV (Politiche UE)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Si ricorda che la direttiva 2009/28/CE fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale pacchetto incoraggia l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'approvvigionamento di energia.

In particolare, la citata direttiva mira ad istituire un quadro comune per la promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l’obiettivo globale «20-20-20» della Comunità.

Per l’Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2%, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17%. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10% del consumo finale di energia entro il 2020.

Una delle principali novità della direttiva 2009/28/CE è la previsione in base alla quale gli Stati membri devono adottare un Piano di azione nazionale che fissa la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento per il 2020.

La delega per l’attuazione della direttiva è contenuta nella legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), che all’articolo 17, comma 1, reca i principi e criteri direttivi per tale attuazione.

L’articolo 1 dello schema precisa che il medesimo, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, definisce gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energie rinnovabili.

L’articolo 2 contiene le definizioni applicate ai fini dello schema di decreto legislativo.

L’articolo 3 fissa gli obiettivi da conseguire entro il 2020, prevedendo che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da conseguire dovrà essere pari al 17% e che, nell’ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.

L’articolo 4 assoggetta la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione: l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 e la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’art. 6, comma 10. Ai sensi del comma 4, le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili e sono autorizzate in base ad apposita procedura disciplinata dall’art. 14 (cfr. infra).

L’articolo 5 conferma l’assoggettamento all’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi (fatte salve le procedure semplificate previste dagli articoli seguenti), rinviando, per le modalità procedimentali e le condizioni da rispettare, alle norme del D.Lgs. 387/2003, alle Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e alle leggi di adeguamento delle regioni e delle province autonome. Il procedimento unico viene modificato al fine di renderne coerente la durata massima con la normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 in materia di VIA.

L’articolo 6 prevede, per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida dettate dal D.M. 10 settembre 2010 (impianti di minore potenza), la sostituzione della denuncia di inizio attività (DIA) con una procedura abilitativa semplificata, caratterizzata - rispetto alla DIA - da ulteriori misure acceleratorie e dalle previsione di appositi elaborati tecnici. Viene inoltre consentito alle Regioni di estendere l’applicazione di tale procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW. Analogamente, si richiamano le Linee guida per individuare gli impianti rientranti nell’attività edilizia libera (soggetti a mera comunicazione) prevedendo la facoltà per le Regioni di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.

L’articolo 6-bis definisce le condizioni per l’assoggettamento alle procedure semplificate degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L’articolo 6-ter mira ad incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti demandando alle Regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e dichiarando di pubblica utilità la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti.

L'articolo 7 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 22/2010, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotelmoelettriche a ridotto impatto ambientale. In particolare, viene integrato il novero delle risorse geotermiche di interesse nazionale e di interesse locale e affidata al MiSE la competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota. Viene infine integrata la disciplina in tema di domande concorrenti e di revoca.

L'articolo 8 condiziona l'accesso agli incentivi statali al rispetto, attestato da apposita certificazione, dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che viene periodicamente aggiornato con decreto interministeriale sulla base dell’evoluzione della normativa tecnica europea, dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili.

Con particolare riferimento agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole l’accesso agli incentivi statali è consentito solamente per gli impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW.

L'articolo 9 dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione - che le Regioni possono incrementare - e le decorrenze di cui all'allegato 3. Per quanto riguarda gli incentivi, questi interventi ne beneficiano limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione in esame.

L’articolo 10 introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5%, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3.Sono inoltre previsti i criteri per il riordino – con apposito decreto - degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per l'accesso agli incentivi.

L'articolo 11 reca alcune modifiche al D.Lgs. 192/2005, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

L’articolo 12 affida al Gestore dei servizi energetici (GSE) il compito di realizzare un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali per le fonti rinnovabili. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Infine si prevede un obbligo per i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili di rendere disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni.

L’articolo 13 disciplina i requisiti tecnico-professionali per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

Ai fini di una maggiore efficienza del sistema, l'articolo 14 disciplina il procedimento unico di autorizzazione cui sono assoggettati la costruzione e l’esercizio delle opere di cui all’art. 4, comma 4, vale a dire le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti a fonti rinnovabili.

L’articolo 15 dispone che, allo scopo di promuovere un'opportuna programmazione degli interventi, Terna Spa predispone apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di cui all’art. 4, comma 4 (cfr. supra), tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione in corso.

Ai sensi dell’articolo 16, ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i criteri di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione.

L’articolo 17 dispone che con periodicità biennale l'Autorità per l’energia (AEEG) aggiorna le direttive sulle condizioni per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche, per assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020.

L’articolo 18 demanda a direttive dell’AEEG la definizione delle condizioni tecniche ed economiche alle quali gli impianti di produzione di biometano potranno allacciarsi alla rete del gas naturale.

L’articolo 19 contempla tre modalità alternative, a scelta del produttore, per l’incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.

Ai fini dello sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l’articolo 20 stabilisce che le infrastrutture destinate alla loro installazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al D.P.R. 380/2001 (TU dell’edilizia). Per incentivare la realizzazione di reti di teleriscaldamento è istituito un apposito fondo di garanzia a valere sul consumo di gas metano.

L’articolo 21 precisa che la riforma dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica mira all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo al contempo la riduzione degli oneri di sostegno in capo ai consumatori.

L'articolo 22 prevede la revisione degli attuali meccanismi di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste e di una tariffa fissa. Il nuovo sistema si applica agli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo. I meccanismi di incentivazione individuati dall'articolo in esame, consistono in tariffe per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Una specifica disciplina è contemplata per alcune categorie di impianti, quali quelli alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi, per i quali si prevede una tariffa binomia, con una parte correlata all'andamento dei costi della materia prima utilizzata.

L’articolo 23 dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 è incentivata con i vigenti meccanismi, ferma l'applicazione di alcuni correttivi. In particolare, in considerazione del passaggio al nuovo sistema di incentivazione, viene abrogata la norma relativa ai decreti di fissazione dell’incremento della quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è soggetta al predettoobbligo di immissione esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3. E' inoltre previsto che a partire dal 2013 la predetta quota d'obbligo si riduce linearmente fino ad annullarsi per l'anno 2015. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni di elettricità da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, ad un prezzo di ritiro pari al 70% del prezzo definito secondo i criteri vigenti. Si dispone altresì che le tariffe fisse omnicomprensive restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano fissate ai valori stabiliti per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 2012. Analoga disposizione è prevista per i fattori moltiplicativi e per i valori di riferimento per i certificati verdi. Si stabiliscono infine le condizioni per il mantenimento dell’attuale incentivo a seguito di rifacimento totale o parziale e la conversione per gli anni successivi al 2015 dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprensive, in modo da garantire la redditività degli investimenti realizzati.

L'articolo 24 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 22 con altri incentivi pubblici comunque denominati, salve determinate eccezioni per le varie tipologie di impianti.

L’articolo 25 prevede che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (di cui all'art. 26) o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi (di cui alI'art. 27).

Ai sensi dell’articolo 26, agli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012 spettano incentivi di durata quinquennale che assicurano l'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi. L'assegnazione avviene tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'AEEG.

Ai sensi dell’articolo 27, al fine di razionalizzare il sistema dei certificati bianchi e renderlo coerente con la strategia complessiva, i provvedimenti previsti in materia dall'art. 7 del D.Lgs. 115/2008 definiscono: le modalità con cui gli obblighi per le imprese di distribuzione di energia elettrica e del gas si raccordano agli obiettivi nazionali sull'efficienza energetica; il raccordo tra il periodo di diritto ai certificati e la vita utile dell'intervento; un'interfaccia unica per l'emissione dei certificati bianchi gestita dal GSE nonché le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati.

L'articolo 28 reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal D.Lgs. 115/2008 per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.

L’articolo 28-bis dispone che per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici, i finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sul Fondo rotativo per l’attuazione del Protocollo di Kyoto possono avere una durata massima di 180 mesi, anziché i 72 mesi attualmente previsti. Vengono altresì disciplinati definizione e copertura degli oneri di gestione del citato fondo rotativo.

L’articolo 29 reca disposizioni in materia di biocarburanti, ossia carburanti derivati da biomassa destinati ad autotrazione, modificando ed integrando l’art. 2-quater del decreto legge n. 2/2006 che ha definito il quadro per l’immissione al consumo dei biocarburanti rinnovabili.

L’articolo 29-bis istituisce un fondo alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

L’articolo 30 dispone l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità all’art. 15 della direttiva 2009/28/CE. La garanzia serve ai fornitori per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

L’articolo 31 prevede i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili.

L’articolo 32,ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, detta i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da paesi extra-UE sulla base di accordi.

L’articolo 33 prevede la possibilità per le Regioni di concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili.Sono inoltre dettate disposizioni per il rispetto degli obiettivi regionali definiti ai sensi dell’art. 2, co. 167, L. 244/2007, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi.

L’articolo 34, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell’accesso agli strumenti di sostegno, subordina la possibilità di conteggiare i biocarburanti e i bioliquidi al rispetto di determinati criteri di sostenibilità, per l’individuazione dei quali si rinvia all’emanando provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE.

L’articolo 35 rinvia al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE per quanto attiene alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

L’articolo 36 disciplina l’integrazione del sistema statistico in materia di energia affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili.

L’articolo 37 dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del provvedimento ai sensi dei rispettivi statuti speciali.

L'articolo 38 prevede l'aggiornamento con decreto ministeriale degli allegati e reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 39 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la pubblicazione in G.U.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’articolo 11 dello schema di D.Lgs, si segnala che il 24 novembre 2010 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (p.i 2006/2378) contestandole la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici entro il termine massimo consentito del 4 gennaio 2009.

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

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File: AP0169_0