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PDL 1509

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1509



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

RENATO FARINA, BRIGANDÌ, CENTEMERO, LEHNER, MORONI, ANGELI, COLUCCI, GARAGNANI, GUZZANTI, LUNARDI, MARINELLO, MUSSOLINI, MARIO PEPE (PdL), MARIAROSARIA ROSSI, SANTELLI, STRACQUADANIO, TOCCAFONDI

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente le immunità dei membri del Parlamento

Presentata il 21 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Come risulta dagli atti dell'Assemblea costituente, l'originario articolo 68 della Costituzione è stato pensato dai Padri costituenti come tutela sia della sovranità popolare sia del sereno esercizio dell'attività giurisdizionale della magistratura.
      Le vicende rubricate sotto la denominazione di «Mani pulite», oltre a originare indagini e processi per casi di vera o presunta corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione con il coinvolgimento di parlamentari, determinarono anche un clima di intimidazione che indusse la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, irretiti dal «tintinnar di manette» e da lanci di monetine, a modificare l'articolo 68 originario, nel quale l'immunità non era certo pensata come un privilegio a cui eventualmente rinunciare ma come una prerogativa non tanto di singoli parlamentari, quanto del popolo che in tal modo tutelava la propria sovranità espressa con il libero voto.
      In un contesto in cui molti esprimono dubbi sulla serenità di taluni magistrati nel condurre indagini riguardanti personaggi politici di ogni schieramento, si ritiene necessario tornare al testo dell'articolo 68 così come era stato pensato dai Padri costituenti.


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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
      Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
      Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o per mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».


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