Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1808

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1808



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PALADINI, DI PIETRO, DONADI, BARBATO, BORGHESI, CAMBURSANO, CIMADORO, EVANGELISTI, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MONAI, MURA, PALAGIANO, PALOMBA, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI

Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Presentata il 16 ottobre 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Da qualche anno ormai le Forze armate e le Forze dell'ordine hanno lamentato più volte una situazione normativa insoddisfacente, sia sotto il profilo economico sia della carriera, e quanto mai frustrante per coloro che sono chiamati, ogni giorno, a difendere i valori più alti della nostra Repubblica come la libertà e la democrazia.
      L'urgente rivisitazione della materia nasce dalla necessità di portare avanti una proposta organica per il riordinamento delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, nel tentativo di poter riallacciare, idealmente, i fili con quella riorganizzazione delle strutture di polizia e della difesa, iniziata già nel lontano 1981 con la riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e poi proseguita nei diversi settori fino al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, per l'istituzione del «comparto sicurezza e difesa».
      Successivamente si è avuta una normativa «di settore» che includeva, in parte, anche il precedente riordino nella quale, anziché sottolineare il criterio della sostanziale equiparazione degli ordinamenti, pur nel rispetto delle peculiarità caratteristiche della funzione, ha, di fatto, frammentato ulteriormente la disciplina con singoli interventi a favore dell'una o dell'altra categoria sulla cui efficacia per l'accennata equiparazione qualche dubbio si pone.
      Pertanto, considerato valido il criterio di una sostanziale omogeneità degli ordinamenti e di un «non disallineamento» dei relativi trattamenti economici, non ci si può esimere dal riconoscere quella diversità di esigenze, di funzioni e di attività che costituisce la peculiarità delle funzioni che questi corpi sono chiamati a svolgere.
      Non è da trascurare il fatto che il cittadino vive in maniera differente il rapporto con questi apparati dello Stato rispetto a questi rappresentanti delle istituzioni, dai quali si aspetta atteggiamenti diversi nel risolvere problematiche fondamentalmente eterogenee come: sotto il profilo interno, il contrasto alla criminalità, sia comune che organizzata, l'eversione, il terrorismo interno ed internazionale e, più in generale, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, mentre, sotto il profilo esterno, la difesa dei confini territoriali nazionali e dell'indipendenza del Paese in unione con quei valori che accomunano l'Italia ad altri Paesi portandoli a svolgere i propri compiti anche all'estero.
      I due aspetti, sopra richiamati, bastano ad evidenziare come siano fondamentali non solo le questioni della selezione, della formazione e dell'organizzazione delle risorse umane, ma anche l'inserimento degli operatori nella vita reale, sotto il profilo culturale, sociale e lavorativo del Paese. In questo senso, per le Forze di polizia appare necessario continuare nello spirito che ha animato le riforme degli anni '80 e '90 e che hanno contribuito a far apprezzare e conoscere al Paese e ai cittadini per i quali operano tutti i giorni.
      I princìpi e criteri direttivi di delega, inoltre, s'ispirano, per la massima parte a profili già operativi sia nell'ambito del pubblico impiego che privatizzato, mentre la restante parte sono finalizzati a garantire la funzionalità e l'equiparazione funzionale del personale e dei diversi corpi di polizia.
      Inoltre, la sostanziale equiparazione con i relativi ordinamenti del personale, destinati a confrontarsi con gli ordinamenti del pubblico impiego, rivolti a soggetti che sono comunque cittadini di questo nostro Paese la creazione di un sistema, sinora completamente eluso, basato sulla valorizzazione della cultura e della professionalità come elementi fondanti del processo di formazione continua e di assunzione di nuove responsabilità di un operatore di polizia e sinonimo di progressione in carriera nonché l'integrazione tra la società operante e le Forze di polizia, come momento di sintesi e di comprensione delle dinamiche sociali al fine di individuarne in via preventiva quelle devianti, costituiscono la base di questa nuova dimensione strutturale delle Forze dell'ordine che, proprio per la sua natura totalizzante, non può dimenticarsi di completare il processo di contrattualizzazione dei contenuti del rapporto d'impiego anche per i dirigenti.
      Le riforme del 1981 e del 1990 mostrano che i punti fondamentali, da cui ci si era mossi allora, non possono essere abbandonati o messi in disparte per inseguire modelli che paiono gerarchizzare i rapporti all'interno del «sistema sicurezza», persino tra dirigenti delle carriere amministrative e non dirigenti di quelle di polizia, nonché tra funzionari amministrativi e ispettori di polizia, che sono e che devono rimanere, invece, rapporti basati su un mero carattere funzionale.
      La presente proposta di legge, attraverso la delega al Governo per il riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia, ha proprio l'intento di soddisfare esigenze che già si sono evidenziate con i precedenti provvedimenti di riordino e di parametrazione quali:

          a) la valorizzazione qualitativa ed economica delle qualifiche iniziali e l'unificazione dei ruoli degli agenti, assistenti e sovrintendenti, garantendo comunque specifica tutela agli attuali appartenenti a tali ruoli;

          b) la conferma del ruolo degli ispettori come fulcro dell'area funzionale dei «quadri», con funzioni di concetto e il riconoscimento di tale professionalità attraverso l'avanzamento, in via transitoria e a regime, alle funzioni direttive ordinarie;

          c) l'adeguamento delle carriere secondo prospettive diversificate di avanzamento, interne ed esterne, analoghe a quelle di cui già dispone il pubblico impiego, seppure cercando di privilegiare la progressione interna su criteri di merito obiettivo di servizio, professionale e culturale, attraverso meccanismi concorsuali e corsi di formazione;

          d) la possibilità di avanzamento in carriera come stimolo e motivazione per continuare e per accrescere la propria formazione culturale, acquisendo livelli più elevati di conoscenza, come in particolare quelli universitari;

          e) un ruolo direttivo che sia in grado di recepire l'esperienza e le professionalità provenienti dal personale dei diversi ruoli, già in servizio, valorizzandone l'accrescimento culturale compiuto, al fine di pervenire a un progresso significativo del processo di valorizzazione dirigenziale dei funzionari unitamente a un sistema retributivo e pensionistico che riconosca in base all'anzianità il diritto ai trattamenti retributivi superiori, indipendentemente dallo sviluppo di carriera, necessariamente piramidale, e dall'espletamento effettivo delle funzioni, riconosciuto attraverso un sistema retributivo maggiorato delle indennità ordinarie;

          f) la contrattualizzazione dei dirigenti.

      Analoghe esigenze e soluzioni sono richieste anche per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate, rimettendo tuttavia al Governo la facoltà di diversificare le scelte, sia in relazione alle specifiche esigenze organizzative e operative delle Forze armate, sia con riguardo agli aspetti relativi alle procedure di concertazione.
      Gli elementi riscontrabili nel sistema organizzativo delle Forze armate, così come appaiono configurabili con il modello adottato su un sistema meramente volontario, devono consentire di armonizzare e razionalizzare lo sviluppo dei profili di carriera nei vari ruoli e tra i vari ruoli.
      Per tale motivo, la presente proposta di legge prevede:

          a) la valorizzazione economico-funzionale del personale posto nella qualifica iniziale del ruolo di base (l'agente, il carabiniere, il finanziere e il personale di grado corrispondente delle Forze armate), che nel sistema dei parametri è rimasto l'unico a non trarre alcun beneficio economico dalla legislazione vigente in materia. L'intento dichiarato è quello di una consistente anticipazione temporale nell'attribuzione della qualifica e del parametro. Non di meno, deve essere considerata l'opportunità di poter accedere ai ruoli superiori da quelli di base con il possesso del titolo di studio richiesto, al fine di configurare per quanto possibile uno sviluppo di carriera dalla base;

          b) l'unificazione degli attuali ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti, con un sistema di avanzamento sicuramente più obiettivo dell'attuale e maggiormente attento alle esigenze di aggiornamento professionale, ma che consenta in ogni caso il raggiungimento di posizioni retributive superiori in base all'anzianità, come posizione economica compensativa per coloro che non potranno accedere alla qualifica superiore per limiti obbiettivi connessi alle dinamiche di progressione di carriera e la promozione alla qualifica superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio, armonizzando gli ordinamenti, civile o militare, di appartenenza.

      L'intento è quello di qualificare maggiormente il ruolo di base, consentendo agli appartenenti di pervenire alla qualifica di sovrintendente e di sovrintendente capo, con cadenze temporali commisurate all'anzianità;

          c) il mantenimento dei ruoli degli ispettori con la previsione di una progressione di carriera in posizioni direttive, in analogia con l'ordinamento del pubblico impiego, prevedendo, per effetto dell'avanzamento nelle qualifiche direttive, il possesso della laurea triennale, previo riconoscimento delle posizioni direttive acquisite con una disciplina transitoria e con una a regime. Occorrerà aver cura di riequilibrare, nel contempo, anche mediante meccanismi di perequazione economica, eventuali residui disallineamenti e scegliere soluzioni giuridiche che, nell'assicurare la funzionalità delle amministrazioni interessate, garantiscano da ulteriori diversificazioni immotivate;

          d) il riordinamento, infine, del ruolo dei funzionari per completare e per migliorare il disegno unificante della carriera già avviato con il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, e per proseguire il processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      Rispetto a quanto proposto va sottolineato che:

          a) l'unificazione delle carriere implica l'unificazione dei ruoli e va di pari passo con la prosecuzione del processo di valorizzazione dirigenziale, senza che ciò interferisca con i contenuti dirigenziali delle funzioni attribuite ai vice questori aggiunti e con l'ordinamento gerarchico della Polizia di Stato. Del resto, la compatibilità tra contenuti dirigenziali diversificati e ordinamento gerarchico della carriera è già presente nell'ordinamento delle Forze di polizia e, particolarmente, della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 65 della legge 1o aprile 1981, n. 121, anche per coloro che rivestono le qualifiche di primo dirigente, di dirigente superiore e di dirigente generale;

          b) i criteri cardine della presente riforma poggiano, in via transitoria, sull'equa ripartizione tra la valutazione dell'anzianità pregressa e il possesso di un'adeguata formazione culturale, specie se di carattere universitario; a regime, sul possesso di requisiti culturali specie universitari e su nuovi criteri di merito che sono quanto mai obiettivi e basati sull'attività, sulla volontà lavorativa, sulle sedi effettivamente ricoperte e sui servizi prestati dal dipendente, piuttosto che su margini di una ormai troppo ampia discrezionalità, non più comprensibile e giustificabile, in un sistema che tende per sua stessa natura a voler essere «trasparente» e, conseguentemente, democratico.
      Si ritiene, infine, necessaria l'adozione di una disciplina di natura transitoria che nella fase di prima attuazione della legge consenta un riordino dei ruoli teso a sanare tutte quelle situazioni venutesi a determinare a seguito della frammentazione normativa di questi ultimi anni, sia nelle forze Forze armate che nelle Forze di polizia e che hanno suscitato legittime aspettative da parte del personale interessato, in ordine a un'equa definizione della propria posizione.
      Deve essere, infine, salvaguardata la possibilità per gli appartenenti a tutte le qualifiche delle Forze armate e delle Forze di polizia di transitare a domanda, nei limiti dei posti disponibili, nei rispettivi ruoli prefettizi o in altre amministrazioni nonché in figure professionali specifiche nell'ambito giurisdizionale.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui all'articolo 4, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal presente comma, su proposta dei Ministri dell'interno se non proponente, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, uno o più decreti legislativi per il riordinamento del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, secondo le linee di valorizzazione delle risorse umane già previste per i dipendenti civili dello Stato e fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze di polizia, nonché i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni. I decreti legislativi sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) unificazione dei ruoli degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti e di quelli corrispondenti in quattro qualifiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive dei ruoli superiori alla qualifica iniziale e dei quali sono rideterminate le percorrenze al fine di consentire uno sviluppo di carriera dalle qualifiche iniziali fino alle qualifiche apicali, se in possesso dei requisiti prescritti, prevedendo:

              1) il possesso del diploma di scuola secondaria superiore per l'immissione in ruolo;

              2) la valorizzazione economico-funzionale del personale con qualifica iniziale;

              3) che la permanenza in ciascuna delle diverse qualifiche dei ruoli degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti non sia superiore a cinque anni;

              4) modalità di accesso al ruolo superiore degli ispettori, in via transitoria, attraverso un corso-concorso per gli appartenenti alla qualifica dei sovrintendenti capo ai sensi delle disposizioni previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 marzo 2000, n. 78, e a regime per il 60 per cento dei posti disponibili, tramite concorso per il personale del ruolo con almeno cinque anni di anzianità e, per il restante 40 per cento, tramite concorso esterno per titoli ed esami;

              5) che l'inquadramento avvenga nelle nuove qualifiche secondo criteri che considerino la qualifica rivestita e, nell'ambito di questa, l'anzianità pregressa;

          b) articolazione del ruolo degli ispettori in quattro qualifiche, prevedendo:

              1) che l'accesso al ruolo avvenga secondo le modalità previste alla lettera a), numero 4);

              2) che la permanenza in ciascuna delle qualifiche del ruolo non sia superiore a cinque anni;

              3) procedure agevolate, per tutto il personale vincitore dei concorsi per il ruolo dei sovrintendenti banditi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, ai fini della progressione in carriera nel ruolo degli ispettori, introducendo la previsione di trattamenti economici compensativi per il personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 197 del 1995;

              4) modalità di accesso al ruolo superiore dei commissari, in via transitoria, attraverso un corso-concorso sulla base dell'anzianità e del merito e previo superamento di un corso di formazione per gli appartenenti alla qualifica degli ispettori superiori e dei sostituti commissari ai sensi delle disposizioni previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 marzo 2000, n. 78, e a regime, per il 60 per cento dei posti disponibili, tramite concorso per il personale del ruolo con almeno cinque anni di anzianità, in possesso di laurea triennale in materie giuridiche, economiche o sociali e, per il restante 40 per cento, tramite concorso esterno per titoli ed esami, previo superamento di un corso di formazione;

              5) che l'inquadramento avvenga nelle nuove qualifiche secondo criteri che considerino la qualifica rivestita e, nell'ambito di questa, l'anzianità pregressa, in riferimento alle qualifiche già possedute dal personale in servizio nel ruolo;

              6) che l'articolazione del costituendo ruolo preveda, nella qualifica apicale, quella del sostituto commissario, attualmente prevista come mera funzione;

          c) articolazione del ruolo dei commissari in quattro qualifiche, previo riconoscimento di funzioni direttive, prevedendo:

              1) che l'accesso al ruolo avvenga secondo le modalità previste alla lettera b), numero 4);

              2) che la permanenza in ciascuna delle qualifiche del ruolo non sia superiore a cinque anni;

              3) modalità di accesso al ruolo dirigenziale tramite concorso per titoli ed esami e relativo corso di formazione per il 60 per cento dei posti disponibili per il personale con la qualifica apicale e in possesso di un diploma di laurea quadriennale o specialistica in materie giuridiche, economiche o sociali e, per il restante 40 per cento, tramite concorso pubblico per titoli ed esami e relativo corso di formazione;

              4) in via transitoria, che il personale inquadrato nel ruolo dei commissari, fino a commissario capo, confluisca nella qualifica iniziale del ruolo dirigenziale di cui alla lettera a), secondo criteri di anzianità nel ruolo e tramite superamento di un corso-concorso;

              5) in via transitoria, che il personale inquadrato nel ruolo con la qualifica di vice questore aggiunto sia inquadrato nelle qualifiche intermedie del ruolo dirigenziale di cui alla lettera a), previo superamento di un corso-concorso, secondo l'ordine di graduatoria in ruolo per il personale che entro l'anno solare 2009 abbia maturato, rispettivamente, dieci e venti anni di anzianità;

              6) l'estensione della valorizzazione economica dirigenziale ai vice questori aggiunti e corrispondenti, prevedendo graduate posizioni economiche in relazione al trattamento economico complessivo degli appartenenti alla dirigenza;

          d) unificazione, nell'ambito della carriera dirigenziale, dei ruoli direttivi dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti, con la previsione di cinque qualifiche e individuando la qualifica apicale nella figura del dirigente generale di livello B, completando il processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e in conformità alle disposizioni vigenti per l'accesso alla dirigenza pubblica, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, prevedendo:

              1) che la dotazione organica sia determinata, anche in soprannumero, in attesa di un adeguamento organico del ruolo dirigenziale;

              2) in via transitoria, l'inquadramento iniziale ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), numeri 5) e 6);

              3) a regime, che l'avanzamento alle qualifiche superiori della dirigenza sia effettuabile in relazione al merito obiettivo derivante dall'esame delle sedi di servizio effettivamente ricoperte e dei relativi incarichi sulla base di una tabella punti concordata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sui titoli di studio conseguiti a livello universitario e cumulabili nonché sui premi e sulle ricompense per meriti di servizio, valutati secondo tabelle da concordare con le predette organizzazioni sindacali; che la progressione economica, previdenziale e pensionistica sia determinata in base all'anzianità di servizio pari, rispettivamente, a dieci, a venti e a trenta anni di servizio sino al trattamento da dirigente generale;

              4) che all'espletamento effettivo della funzione, nella qualifica corrispondente del ruolo, sia assegnata una speciale indennità di carattere economico, previdenziale e pensionistico, basata sull'indennità di presenza intesa come presenza qualificata, connessa all'effettivo svolgimento delle funzioni e retribuita in quota rispettivamente proporzionale alle diverse qualifiche rivestite;

              5) che al personale già inserito nel ruolo dirigenziale sia riconosciuta la progressione nelle qualifiche superiori secondo i criteri di anzianità di cui al numero 3) e che sia rideterminato il trattamento economico riferito all'indennità di funzione con le maggiorazioni determinate dal nuovo inquadramento;

              6) la contrattualizzazione dell'area dirigenziale;

          e) razionalizzazione delle carriere di cui alle lettere a), b), c) e d) attraverso una ridefinizione delle funzioni per ciascuna qualifica in relazione alle esigenze ed eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare o viceversa, ovvero loro compensazione anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica, prevedendo:

              1) la facoltà di ridurre le qualifiche in rapporto alle differenti posizioni funzionali e di disciplinarne le percorrenze, fermi restando i trattamenti economici connessi all'anzianità di servizio;

              2) l'attribuzione di trattamenti economici compensativi, anche facenti parte del trattamento economico dei ruoli superiori, graduati in relazione all'anzianità di servizio e alle idoneità conseguite e al di fuori dei limiti di cui al numero 6), nel caso siano posti limiti numerici all'avanzamento nella qualifica o nella carriera superiore ai sensi di quanto già previsto per il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e corrispondenti;

              3) per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla posizione economica superiore a quella già in godimento il giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio o al collocamento a riposo per limiti di età, per infermità o per decesso anche se non derivanti da causa di servizio;

              4) le occorrenti disposizioni transitorie, che devono, comunque, tenere conto delle legittime aspettative del personale già appartenente alla qualifica di ispettore superiore sostituto commissario di pubblica sicurezza e corrispondenti, nonché di quelle del personale in possesso del titolo di studio di laurea triennale o specialistica, prevedendo specifici percorsi di qualificazione e possibilità di accesso anche alle posizioni direttive o dirigenziali;

              5) che il personale dei diversi ruoli in servizio sia inquadrato, qualora non diversamente disposto ai sensi della presente legge, nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta e con i relativi trattamenti economici secondo l'anzianità maturata;

              6) per tutti i ruoli, l'introduzione di meccanismi di adeguamento economico, pari a quelli già previsti per il ruolo dei commissari, e di trattamenti economici correlati all'anzianità nel ruolo e validi a decorrere dal ventesimo anno di servizio;

              7) che l'inquadramento del personale tecnico-scientifico avvenga, in via transitoria, per le categorie di cui alle lettere a), b) e c) previo esame del possesso dei titoli universitari richiesti per le equiparate qualifiche dei ruoli ordinari, e a regime previo possesso dei titoli individuati per i diversi settori di competenza;

              8) l'emanazione di due distinti bandi di concorso pubblico, entro, rispettivamente, l'anno 2010 e l'anno 2015 destinati a garantire la copertura del 100 per cento delle vacanze venutesi a determinare nella qualifica iniziale a seguito dell'attuazione del presente articolo.

Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, per i provvedimenti riguardanti il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con il Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi per il riordinamento delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, secondo i princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 1, e in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) armonizzazione in conformità a quanto previsto per il riordinamento delle Forze di polizia, delle carriere e dell'ordinamento delle Forze armate, al fine di eliminare eventuali sperequazioni economiche, funzionali e di carriera tra il personale del comparto, nel rispetto dei compiti e delle funzioni assolti dai diversi organismi;

          b) ricomposizione armonica dei profili di avanzamento e degli sviluppi di carriera del personale appartenente alle Forze armate, nei vari ruoli e tra i vari ruoli e corpi, stabiliti sulla base di criteri funzionali.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), su proposta dei Ministri della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, per i provvedimenti riguardanti il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, con il Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi per il riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, secondo i princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 1, e in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) previsione, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali;

          b) eliminazione dei disallineamenti e dei diversi trattamenti di carriera ed economici operanti tra le Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge e con effetto retroattivo per le posizioni che nel corso degli anni hanno attuato una diversificazione del trattamento tra le stesse Forze.

Art. 4.

      1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono comunque garantire l'allineamento dei trattamenti economici e di carriera eventualmente differenziati e sono adottati:

          a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d) e a quelli corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate;

          b) entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle previsioni di delega contenute nei citati articoli 1, 2 e 3.

Art. 5.

      1. Gli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato, affinché possano esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, decorso il quale il parere si intende favorevole. Essi sono, inoltre, trasmessi, almeno due mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 1, al Parlamento affinché le competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi sono comunque emanati.

Art. 6.

      1. La legge finanziaria definisce le risorse occorrenti affinché, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, siano assicurati:

          a) l'estensione ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti economici accessori stabilite dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

          b) l'adeguamento dei rispettivi trattamenti perequativi in relazione agli incrementi conseguiti dal personale delle altre carriere dirigenziali in regime di diritto pubblico;

          c) l'adeguamento dell'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura massima di 350 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. I decreti legislativi di cui alla presente legge, la cui attuazione determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su