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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2291 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 2, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, avvalendosi, per la loro predisposizione, del supporto di una commissione di tecnici nominati, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito dei sindacati maggiormente rappresentativi, uno o più decreti legislativi la cui finalità sia il conseguimento, anche sulla base di una pianificazione pluriennale, di una disciplina omogenea degli ordinamenti e del trattamento economico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli attuali ordinamenti, prevedendo:
a) il riordino della disciplina relativa al personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo criteri finalizzati a incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o dei relativi corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità derivanti dall'appartenenza alle Forze di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;
b) il riordino della disciplina relativa al personale direttivo e dirigenziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché agli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia a ordinamento militare, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) unificazione in un unico ruolo del ruolo degli agenti e assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con il ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, garantendo un'adeguata valorizzazione economico-funzionale del personale che riveste la qualifica iniziale del nuovo ruolo di base, articolato in quattro qualifiche, oltre a quella relativa al corso di formazione, prevedendo:
1) il requisito del possesso del diploma di scuola secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;
2) a regime, specifici automatismi di avanzamento, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, nelle qualifiche iniziali di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti che svolgono funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, mediante scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto da effettuare a regime dopo sette anni di servizio prestati nella qualifica di assistente capo e corrispondenti;
3) in via transitoria, che il personale delle diverse qualifiche dell'attuale ruolo degli agenti e assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti sia inquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta, facendo salva l'anzianità maturata;
4) in via transitoria, che il personale che riveste la qualifica di assistente capo e qualifiche o gradi corrispondenti, anche previa frequenza di un corso di aggiornamento, sia inquadrato nelle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo e qualifiche o gradi corrispondenti, facendo salva, per quanto possibile e comunque in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nella qualifica;
5) la valorizzazione, attraverso opportuni trattamenti economici compensativi, del personale appartenente alla qualifica di assistente capo, di cui al numero 4), che non dovesse concludere i corsi di aggiornamento;
6) in via transitoria, che il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, già vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché il personale entrato a far parte del medesimo ruolo per meriti straordinari, sia inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, nel ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti, anche previa frequenza di un corso di aggiornamento, facendo salva, comunque in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nel ruolo, rideterminando opportunamente l'anzianità giuridica dei corsi per vice sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti delle Forze di polizia indetti prima del 14 marzo 2001, a far data dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello per cui si è registrata la vacanza dei posti;
7) in via transitoria, che il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, entrato a far parte del ruolo ai sensi dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201, sia inquadrato nel ruolo degli ispettori o nell'eventuale ruolo ad esaurimento degli ispettori, i cui appartenenti assumono gli obblighi e le funzioni previste per il personale appartenente alle rispettive qualifiche del ruolo ordinario e sono a questo sovraordinati gerarchicamente nel caso di medesima anzianità nella qualifica, anche previa frequenza di un corso di aggiornamento, facendo salva, per quanto possibile e comunque in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nel ruolo;
8) la valorizzazione, attraverso opportuni trattamenti economici compensativi, del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, di cui ai numeri 6) e 7), che non dovesse concludere gli eventuali corsi di aggiornamento;
b) rimodulazione del ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti con l'eventuale istituzione di uno specifico ruolo ad esaurimento, articolato in quattro qualifiche, oltre a quella relativa al corso di formazione, prevedendo:
1) che l'accesso avvenga, a regime, per il 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti che rivestono la qualifica di sovrintendente capo e qualifiche o gradi corrispondenti, in possesso del prescritto titolo di studio, e di un ulteriore sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli subordinati con almeno tre anni di anzianità di servizio effettivo;
2) che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai ruoli subordinati con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, con riserva del 30 per cento dei posti al personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo, anche se privo del previsto titolo di studio;
3) in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti sia inquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo;
4) in via transitoria, che il personale appartenente alle qualifiche di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (SUPS) e di sostituto commissario sia inquadrato, anche previa eventuale frequenza di un corso di aggiornamento e formazione secondo l'ordine di ruolo, nel nuovo ruolo direttivo, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo;
c) istituzione di un nuovo ruolo direttivo anche attraverso la soppressione dei ruoli direttivi speciali, con una suddivisione del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi parificati in quattro qualifiche, oltre a quella relativa al corso di formazione, prevedendo:
1) che per l'accesso sia richiesto il possesso del diploma di laurea di primo livello e che, a regime, l'accesso avvenga per il 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti che rivestono la qualifica di ispettore superiore SUPS e sostituto commissario e qualifiche o gradi parificati e di un ulteriore sesto agli appartenenti ai ruoli subordinati con almeno cinque anni di anzianità di servizio effettivo;
2) che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai ruoli subordinati, in possesso almeno del diploma di laurea di primo livello, con anzianità di servizio non inferiore a sette anni, con riserva del 30 per cento dei posti al personale che riveste la qualifica di sostituto commissario, anche se privo del previsto titolo di studio, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
3) in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo direttivo sia inquadrato, secondo l'ordine di ruolo e facendo salva l'anzianità maturata, nel nuovo ruolo dei dirigenti, anche previa eventuale frequenza di un corso di aggiornamento;
d) istituzione di un nuovo ruolo dei dirigenti e qualifiche o gradi parificati, articolato in tre qualifiche, oltre a quella relativa al corso di formazione, al fine di equiparare ai fini economici e giuridici le predette qualifiche rispettivamente a quella di consigliere, vice prefetto aggiunto, vice prefetto e prefetto della carriera prefettizia, prevedendo;
1) che per l'accesso sia richiesto il possesso del diploma di laurea di secondo livello ovvero della laurea quadriennale dell'ordinamento previgente all'entrata in vigore dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e che, a regime, l'accesso avvenga per il 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti che rivestono le due qualifiche apicali del nuovo ruolo direttivo e di un ulteriore sesto agli appartenenti ai ruoli subordinati, purché in possesso del predetto titolo di studio, con almeno tre anni di anzianità di servizio effettivo;
2) che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai ruoli subordinati, in possesso del titolo di studio di cui al numero 1), con anzianità di servizio non inferiore a otto anni, con riserva del 30 per cento dei posti al personale appartenente al ruolo direttivo, purché in possesso del predetto titolo di studio;
3) in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo dei dirigenti e che riveste la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale e qualifiche o gradi corrispondenti sia inquadrato rispettivamente nelle qualifiche di dirigente superiore, dirigente generale e dirigente generale di fascia A del nuovo ruolo dei dirigenti;
e) razionalizzazione delle carriere del personale di cui alle lettere da a) a d), ridefinendo le funzioni per ciascuna qualifica in relazione alle esigenze, ed eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia a ordinamento militare, ovvero la loro compensazione anche attraverso meccanismi economici, provvedendo a:
1) assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessati dal processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli una tantum, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;
2) adeguare la corrispondenza funzionale tra il personale delle Forze di polizia e quello delle altre categorie del pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e di modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica;
3) assicurare, a regime, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia, l'esatta equivalenza percentuale del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrare a regime nel nuovo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti e la consistenza organica del ruolo degli ispettori;
4) assicurare, in termini di opportunità di carriera, ivi comprese le modalità di accesso dall'interno per tutti gli appartenenti ai ruoli che hanno preso servizio a decorrere dal 1995 di ciascuna Forza di polizia, l'equo riallineamento delle posizioni del personale, anche prevedendo l'ampliamento dei ruoli immediatamente superiori a quelli sperequati delle Forze di polizia interessate;
5) disporre la contrattualizzazione del ruolo dei dirigenti;
6) prevedere, fatte salve le previsioni di cui ai numeri da 1) a 5), le occorrenti disposizioni transitorie finalizzate a individuare ulteriori e differenti percorsi di riqualificazione professionale, anche prevedendo l'inquadramento o l'avanzamento a qualifiche superiori, basate su criteri obiettivi quali il possesso di requisiti culturali, in particolare universitari, e professionali, tra cui l'anzianità e i titoli di servizio;
7) prevedere l'introduzione di meccanismi di adeguamento economico, pari a quelli già previsti per il ruolo dei commissari, per tutti i ruoli correlati all'anzianità nel ruolo e validi a decorrere dal ventesimo anno di servizio;
8) prevedere, per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore, salvo che in caso di demerito, a decorrere dal giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti di età, per infermità o per decesso.
2. Prima dell'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono emessi tutti i bandi di concorso necessari ad assicurare la copertura delle carenze di organico nei vari ruoli di tutte le Forze di polizia.
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato, affinché possano esprimere il proprio parere entro venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, decorso il quale il parere si intende favorevole. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere, dopo l'acquisizione dei pareri o la decorrenza del termine di cui al primo periodo e almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il Governo può comunque procedere all'adozione dei decreti legislativi.
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
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