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PDL 2079

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2079



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTA, SAGLIA, VACCARO, LUPI, MOFFA, MOSCA, DEL TENNO, GARAVINI, GAROFANI, LORENZIN, MANNUCCI, MOGHERINI REBESANI, SALTAMARTINI, SIRAGUSA, VASSALLO

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

Presentata il 20 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - I numeri dell'emigrazione italiana ci dicono che è in corso un vero e proprio esodo. Dei circa 4 milioni di residenti all'estero, la metà si è iscritta all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) negli ultimi dieci anni. Questa nuova emigrazione riguarda tutto il Paese, non solo il Mezzogiorno. Il 44 per cento dei nuovi emigranti proviene dal centro-nord, il restante 56 per cento dal sud e dalle isole. È un fenomeno che - dinamiche di crescita a parte - ha poco a che vedere con l'emigrazione storica, quella delle valigie di cartone e delle code a Ellis Island. Oggi ad andarsene sono soprattutto le persone con un alto grado di scolarizzazione, quelle con grandi motivazioni e capacità.
      La percentuale di laureati che lascia il Paese è quadruplicata tra il 1990 e il 1999. Tale tendenza è comune a laureati che provengono dal nord e a laureati che provengono dal sud dell'Italia. In termini assoluti, tuttavia, è il nord ad avere la maggiore emorragia di laureati. Nel 1999 il 7 per cento dei laureati del nord ha lasciato il Paese contro il 2 per cento dei laureati del sud.
 

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      Negli anni '90 sono aumentati non soltanto i giovani laureati (di età tra i 26 e i 45 anni) che lasciano il Paese, ma anche la percentuale di persone con età superiore ai 45 anni e con laurea è più che quadruplicata tra il 1991 e il 1999. Questi dati emergono, tra l'altro, dal lavoro «How large is the brain drain from Italy?» (Becker, Ichino e Peri, 2002). Il quadro che ne emerge è allarmante. Le destinazioni di questi laureati sono per lo più la Francia, la Germania e il Regno Unito, all'interno dell'Europa, e gli Stati Uniti d'America. In particolare, il flusso non è bilanciato da laureati di altri Paesi che si trasferiscono in Italia.
      Confrontando la percentuale di laureati italiani che lavorano all'estero con la percentuale di laureati stranieri che lavorano in Italia, l'anomalia del caso italiano è ancora più evidente. Usando dati dell'inchiesta sulla forza lavoro nell'Unione europea (Eurostat, Force labor survey, anno 1999), è possibile paragonare l'Italia alle altre grandi economie europee.

Paese
Laureati del Paese
residenti all'estero
Laureati stranieri
nel Paese
Differenza
Italia 2,30 % 0,30 % - 2,00 %
Germania 0,60 % 1,40 % 0,80 %
Francia 1,10 % 1,40 % 0,30 %
Regno Unito 0,90 % 1,70 % 0,80 %
Spagna 0,80 % 0,50 % - 0,30 %

      Guardando tali dati con attenzione, però, appare evidente che il totale dei laureati italiani che lavorano all'estero, in confronto al totale dei laureati in Italia (2,3%), è di gran lunga maggiore del totale dei laureati stranieri che lavorano in Italia, sempre in confronto al totale laureati (0,3%). Gli altri Paesi, con eccezione della Spagna, hanno infatti ben più laureati stranieri nel loro Paese che laureati emigrati all'estero. In Spagna, i due valori sono simili: l'0,8 per cento dei laureati emigrati contro lo 0,5 per cento dei laureati stranieri nel Paese. In Italia la percentuale di laureati emigrati è sette volte maggiore di quella dei laureati stranieri presenti nel nostro Paese. Estendendo l'analisi a includere immigrati in Italia da altri Paesi (non membri dell'Unione europea) il quadro non cambia poiché tra gli immigrati la percentuale dei laureati è in genere molto bassa («I cervelli italiani fuggono all'estero sempre di più», Giovanni Peri in «La Voce» del 12 dicembre 2002).
      Molti giovani, poi, si muovono da sud a nord e numerosi sono quelli che vanno all'estero per studiare, avendo successo e talvolta diventando protagonisti nei rispettivi campi di attività. Oggi più che mai il nostro Paese deve poter impegnare in Italia tutti i suoi talenti, poiché la crisi che stiamo attraversando è profonda e strutturale e per uscirne bisogna impegnare tutte le energie, adottando politiche che favoriscano il controesodo di quanti svolgono la loro attività in Europa e nel mondo.
      Per talenti italiani, però, non intendiamo solo i cittadini italiani ma qualunque cittadino comunitario abbia vissuto, per almeno ventiquattro mesi continuativi, nel nostro Paese. Chi, pur non essendo italiano, è stato in Italia per un periodo di tempo così consistente e, successivamente, ha deciso di andare via è una risorsa

 

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persa. Anche a questi soggetti, purché cittadini comunitari, sono attribuiti i benefìci previsti dalla presente proposta di legge, purché, oltre ad aver vissuto in Italia per ventiquattro mesi continuativi, abbiano successivamente risieduto fuori dal rispettivo Paese d'origine per almeno altri ventiquattro mesi.
      Con la presente proposta di legge proponiamo una politica che consenta all'Italia di trasformarsi, recuperando, nel tempo, gran parte dei talenti perduti. Per realizzare questa opportunità, proponiamo di offrire loro uno «scudo fiscale» che renda interessante e concreta la scelta di ritornare nel nostro Paese.
      La normativa prevede due categorie di incentivi fiscali:

          1. crediti d'imposta in favore dei cittadini comunitari - nati in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, che hanno risieduto in Italia almeno per ventiquattro mesi e che hanno meno di 40 anni di età - con residenza o con lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, che tornano in Italia per essere assunti come dipendenti o per avviare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. La misura del beneficio è maggiore per chi ritorna nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise e, nel caso di avvio di attività autonoma, per le donne;

          2. crediti d'imposta per imprese e per titolari di partita IVA che assumono cittadini comunitari - nati in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, che hanno risieduto in Italia almeno per ventiquattro mesi e che hanno meno di 40 anni di età - con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, impiegandoli esclusivamente in sedi ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

      I bonus sono utilizzabili in compensazione di imposte dirette e indirette, nonché di contributi previdenziali. Gli incentivi sono assegnati con una procedura telematica previa richiesta al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara.
      In pratica, gli aiuti saranno rivolti innanzitutto e direttamente ai cittadini comunitari, che hanno vissuto in Italia per almeno ventiquattro mesi e con meno di 40 anni di età, che rientrano in qualsiasi regione del Paese, con la previsione di bonus fiscali maggiori per coloro che rientrano nelle regioni meridionali e nelle isole. Sono altresì previsti benefìci fiscali per le imprese e per i titolari di partita IVA che intendono assumere tali lavoratori alla condizione che i nuovi assunti siano destinati a strutture produttive ubicate nel meridione o nelle isole.
      Oltre agli incentivi fiscali la presente proposta di legge prevede anche azioni di sostegno per chi intende fare ritorno in Italia: dalla facilitazione burocratica per le pratiche necessarie a perfezionare il rientro - che saranno seguite direttamente dalle sedi consolari all'estero - alla realizzazione, ove necessario, di corsi di lingua italiana per i familiari dei cittadini che tornano in Italia.
      È inoltre previsto che gli aventi diritto che decidono di utilizzare le prerogative attribuite dalla presente proposta di legge possono continuare a beneficiare, anche in Italia degli eventuali vantaggi, facilitazioni e diritti garantiti dal sistema assistenziale e previdenziale del Paese di provenienza.
      Tutti i benefìci di cui alla presente proposta di legge devono rispettare la regola del cosiddetto «de minimis», ovvero devono essere fruiti dal potenziale beneficiario con il limite, su un arco temporale di un triennio, di 200.000 euro, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. Applicando le deroghe previste dalla comunicazione della Commissione europea (2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, il menzionato limite di 200.000 euro, nei casi previsti dalla presente proposta di

 

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legge, può essere innalzato sino a 500.000 euro.
      Nel dettaglio, questi gli aiuti previsti:

          1. per i cittadini comunitari - nati in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, che hanno risieduto in Italia almeno per ventiquattro mesi e che hanno meno di 40 anni di età - con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, assunti come dipendenti, il credito d'imposta è pari ad 25.000 euro per ciascun anno e per tre anni, elevabile a 50.000 euro se essi sono destinati a sedi ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna Abruzzo o Molise;

      2. per i cittadini comunitari - nati in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, che hanno risieduto in Italia almeno per ventiquattro mesi e che hanno meno di 40 anni di età - con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, il beneficio prevede un credito d'imposta fisso, pari a 25.000 euro per ciascun anno per tre anni, e un beneficio variabile pari al 40 per cento delle spese d'investimento in beni materiali e immateriali (60 per cento se tali spese sono effettuate da donne);

      3. per i cittadini comunitari - nati in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, che hanno risieduto in Italia almeno per ventiquattro mesi e che hanno meno di 40 anni di età - con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, il beneficio prevede un credito d'imposta fisso, pari a 50.000 euro per ciascun anno per tre anni, e un beneficio variabile pari al 60 per cento delle spese effettuate in sedi ivi ubicate (80 per cento se dette spese sono effettuate da donne);

      4. per le imprese e i titolari di partita IVA che assumono cittadini comunitari - nati in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, che hanno risieduto in Italia almeno per ventiquattro mesi e che hanno meno di 40 anni di età - con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il credito d'imposta è pari a 500 euro per ogni nuovo assunto, per ciascun mese e per tre anni dall'assunzione, a condizione che i nuovi assunti siano destinati in sedi ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
(Finalità. Durata degli incentivi fiscali).

      1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini comunitari che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di crediti d'imposta in favore sia di coloro che decidono di rientrare in Italia sia dei datori di lavoro italiani che intendono assumerli, a condizione, in quest'ultimo caso, che essi li impieghino, come lavoratori dipendenti, in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.
      2. In aggiunta ai crediti d'imposta di cui al comma 1 la presente legge prevede, al capo IV, ulteriori facilitazioni in favore dei soggetti che intendono fare rientro in Italia nonché dei loro familiari.
      3. I benefìci fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino all'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai benefìci fiscali di cui alla presente legge anche i cittadini comunitari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 alla data del 20 gennaio 2009.

 

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Capo II
INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI

Art. 2.
(Concessione del credito d'imposta).

      1. Alle persone fisiche di cui all'articolo 3, dietro presentazione di apposita domanda, è concesso un credito d'imposta, stabilito ai sensi dell'articolo 4, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di accoglimento della domanda. La compensazione può avvenire solo per le imposte dirette e indirette e per i contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esercizio di attività d'impresa, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente così come individuati dagli articoli 49, 53, 55 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). Si applicano comunque le deroghe previste nella comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C16/1 del 22 gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009.

 

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Art. 3.
(Caratteristiche dei soggetti beneficiari).

      1. Hanno diritto alla concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2:

          a) i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno degli Stati membri dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che sono residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o decidono di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono la propria residenza e il proprio domicilio in Italia entro tre mesi dall'avvio dell'attività;

          b) i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno degli Stati membri dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che sebbene residenti nel loro Paese d'origine hanno avuto continuativamente un contratto di lavoro dipendente fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o decidono di esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

          c) i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno degli Stati membri dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che sebbene residenti nel loro Paese d'origine hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o decidono di esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomi in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

 

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Art. 4.
(Caratteristiche del credito d'imposta).

      1. Il credito d'imposta in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 che decidono di esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomi in Italia è formato da due componenti:

          a) una componente fissa, pari a 25.000 euro per ciascun anno per tre anni, elevata a 50.000 euro per ciascun anno per tre anni in favore di coloro che investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;

          b) una componente variabile, pari al 40 per cento delle spese d'investimento in beni materiali e immateriali effettuate dal soggetto beneficiario nel territorio italiano nel corso dei tre anni di cui alla lettera a), elevata al 60 per cento per le spese effettuate da imprenditrici o da lavoratrici autonome persone fisiche o da coloro che investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Qualora a investire in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise sia un'imprenditrice o una lavoratrice autonoma persona fisica, la componente variabile è elevata all'80 per cento delle spese d'investimento in beni materiali e immateriali effettuate in tale struttura.

      2. Il credito d'imposta in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 che vengono assunti in Italia è pari a 25.000 euro per ciascun anno per tre anni, elevato a 50.000 euro per ciascun anno per tre anni in favore dei lavoratori dipendenti destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

 

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      3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Capo III
INCENTIVI FISCALI PER I DATORI DI LAVORO

Art. 5.
(Concessione del credito d'imposta).

      1. Alle imprese e ai titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, è concesso un credito d'imposta, determinato ai sensi dell'articolo 7. Sono esclusi dal diritto alla concessione del credito d'imposta di cui al presente comma i soggetti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Il credito d'imposta previsto dal comma 1 del presente articolo non è cumulabile con altri benefìci fiscali, eventualmente concessi, aventi ad oggetto il medesimo lavoratore assunto. Il medesimo credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). Si applicano comunque le deroghe previste nella comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C16/1 del 22 gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009.

 

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Art. 6.
(Caratteristiche soggettive dei beneficiari).

      1. Hanno diritto alla concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 5 i datori di lavoro che assumono:

          a) cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno dei Paesi dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che sono residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi, fermo restando l'obbligo di trasferire la propria residenza e il proprio domicilio in una delle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise entro tre mesi dalla data di assunzione;

          b) i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno dei Paesi dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno avuto continuativamente un contratto di lavoro dipendente fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, fermo restando l'obbligo di trasferire il proprio domicilio in una delle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise entro tre mesi dalla data di assunzione;

          c) i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno dei Paesi dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, che, sebbene residenti fuori dal loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, fermo restando l'obbligo di trasferire il proprio domicilio in una delle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, entro tre mesi dalla data di assunzione

      2. Ai fini della concessione del credito d'imposta i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

 

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Art. 7.
(Caratteristiche del credito d'imposta).

      1. Il credito d'imposta è pari a 500 euro mensili per ciascun lavoratore assunto stabilmente in Italia e spetta, per tre anni, per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta immediatamente precedente a quello di concessione del primo credito d'imposta. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
      2. Il credito d'imposta e il codice fiscale dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 6, unitamente agli altri elementi richiesti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono indicati, a pena di decadenza dal beneficio, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso il medesimo credito. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. L'incremento della base occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Nel caso di società collegate, il decremento occupazionale deve

 

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essere calcolato in proporzione alla quota di capitale detenuta.

Art. 8.
(Condizioni per la concessione del credito d'imposta).

      1. Il credito d'imposta di cui al presente capo spetta a condizione che:

          a) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

          b) siano rispettate le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti;

          c) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo d'imposta immediatamente precedente a quello di concessione del primo credito d'imposta di cui al presente capo per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo;

          d) non siano stati ottenuti e utilizzati altri incentivi aventi ad oggetto i medesimi lavoratori assunti.

Capo IV
AGEVOLAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA

Art. 9.
(Gestione delle procedure burocratiche per il rientro in Italia).

      1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dalle sedi consolari italiane all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti

 

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all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
      2. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto per la definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1.

Art. 10.
(Corsi gratuiti di lingua italiana).

      1. Il Ministero degli affari esteri, anche per il tramite della rete di ambasciate e consolati italiani all'estero, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cura l'organizzazione di corsi di lingua italiana destinati ai lavoratori che rientrano in Italia e ai loro familiari conviventi che ne facciano espressa richiesta.

Art. 11.
(Tutela dei diritti acquisiti).

      1. Ai cittadini comunitari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sono riconosciuti i medesimi diritti assistenziali e previdenziali previsti, al momento del rientro, dall'ordinamento del Paese estero che lasciano per fare rientro in Italia.
      2. Gli istituti di previdenza, pubblici e privati, cui i cittadini comunitari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a iscriversi dopo il loro rientro in Italia, devono consentire a questi ultimi, senza oneri, la totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale.
      3. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla stipula di appositi accordi tra il Governo italiano e i Governi dei Paesi esteri interessati. In conformità a quanto disposto da tali accordi

 

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gli istituti di previdenza, pubblici e privati, di cui al comma 2 provvedono ad adottare specifiche norme regolamentari ai fini dell'attuazione del presente articolo.

Capo V
MODALITÀ DI RICHIESTA DEI CREDITI D'IMPOSTA E CAUSE DI DECADENZA

Art. 12.
(Modalità di richiesta e di attribuzione dei crediti d'imposta).

      1. Per fruire dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge, i potenziali beneficiari inoltrano, per via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una domanda contenente gli elementi stabiliti dalla presente legge e secondo le specifiche tecniche definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa.
      2. L'Agenzia delle entrate rilascia, per via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data e del protocollo di avvenuta presentazione della domanda. Successivamente, esamina le domande dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, a quelle già presentate negli anni precedenti non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e ripresentate e, solo dopo e sempre secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande presentate per la prima volta.
      3. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, il diniego del credito d'imposta per la mancanza di uno degli elementi previsti dalla presente legge, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il credito d'imposta si intende concesso decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda e senza comunicazione di diniego da parte della stessa Agenzia delle entrate.
      4. Per fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 2 i potenziali beneficiari

 

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inoltrano la richiesta prima dell'avvio della nuova attività.
      5. I lavoratori di cui all'articolo 3 che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento della domanda inoltrata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 31 gennaio di ciascuno dei due esercizi successivi all'accoglimento, una comunicazione attestante la permanenza delle caratteristiche soggettive di cui al medesimo articolo 3. Il mancato invio della comunicazione comporta la cessazione del diritto a fruire del credito d'imposta a decorrere dall'esercizio al quale essa si riferisce nonché dal credito d'imposta già maturato ed eventualmente non utilizzato.
      6. I soggetti non ammessi alla concessione del credito d'imposta per esaurimento dei relativi fondi possono presentare, negli anni successivi, in via telematica, una nuova domanda, che ha priorità su quelle presentate per la prima volta. Le nuove domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse del nuovo esercizio e di quelle divenute disponibili a seguito di rinunce, di decadenza e di utilizzazione dei crediti già concessi per importi inferiori.
      7. Per fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 5 i datori di lavoro inoltrano, in via telematica, la domanda contenente gli elementi stabiliti dalla presente legge al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui hanno proceduto all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 6. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il datore di lavoro provvede alla presentazione di successive domande.
      8. I datori di lavoro di cui all'articolo 5 che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento della domanda sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 31 gennaio di ciascuno dei due esercizi successivi all'accoglimento, una comunicazione attestante la permanenza delle caratteristiche soggettive di cui all'articolo 6. Con la
 

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stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minore credito d'imposta eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta la cessazione del diritto a fruire del credito d'imposta a decorrere dall'esercizio al quale essa si riferisce nonché dal credito d'imposta già maturato ed eventualmente non utilizzato.
      9. I datori di lavoro di cui all'articolo 5 non ammessi alla concessione del credito d'imposta di cui alla presente legge per esaurimento dei relativi fondi possono presentare negli anni successivi, per via telematica, una nuova domanda, che ha priorità su quelle presentate per la prima volta. In tale caso, l'importo del credito d'imposta richiesto con la nuova domanda può essere al massimo pari a quello richiesto nella domanda originaria. Le nuove domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti delle risorse del nuovo esercizio e di quelle divenute disponibili a seguito di rinunce, di mancato invio della comunicazione e di utilizzazione dei crediti già concessi per importi inferiori.
      10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati e degli elementi stabiliti ai sensi della presente legge.
      11. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza mensile, sul proprio sito internet, il numero delle domande pervenute e di quelle accolte, il nominativo dei beneficiari, l'ammontare totale dei crediti d'imposta concessi e quello delle risorse finanziarie residue nonché i dati delle eventuali revoche, rinunce o decadenze, per ogni specifico credito d'imposta riconosciuto ai sensi della presente legge.
      12. La data dell'accertato esaurimento dei fondi disponibili per la concessione dei crediti d'imposta previsti dalla presente
 

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legge è tempestivamente comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare, con evidenza, sul sito internet della stessa Agenzia.

Art. 13.
(Cause di decadenza e di rideterminazione del credito d'imposta).

      1. Il lavoratore decade dal diritto a fruire del credito d'imposta:

          a) se trasferisce nuovamente la sua residenza o il suo domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del credito d'imposta;

          b) qualora i beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), siano ceduti a terzi o destinati a strutture produttive ubicate fuori dal territorio nazionale prima del decorso di cinque anni dall'esercizio nel corso del quale i beni sono stati acquistati.

      2. In entrambi i casi di cui al comma 1 la decadenza dal diritto a fruire del credito d'imposta comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato fino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e dei relativi interessi.
      3. La misura del credito d'imposta di cui all'articolo 3 è rideterminata secondo un nuovo valore assoluto o percentuale:

          a) se il soggetto trasferisce la sua residenza o il suo domicilio nel territorio italiano, fuori dalle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise prima del decorso di cinque anni dalla prima fruizione del credito d'imposta;

          b) qualora i beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), siano destinati a strutture produttive ubicate fuori dal territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise prima del decorso di cinque anni dall'esercizio nel corso del quale i beni sono stati acquistati.

 

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      4. In entrambi i casi di cui al comma 3 la rideterminazione della misura del credito d'imposta è operata dalla data in cui si verifica una delle cause ivi previste.
      5. Il datore di lavoro decade dal diritto a fruire del credito d'imposta:

          a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, impiegati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, è inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti ivi mediamente occupati nel periodo immediatamente precedente a quello di concessione del primo credito d'imposta. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

          b) quando sono definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva vigente in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa vigente in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e quando sono emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;

          c) quando sono stati concessi altri incentivi per l'assunzione dei medesimi lavoratori.

      6. Dalla data del definitivo accertamento delle condizioni di cui al comma 5 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito d'imposta riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

 

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      7. Nei casi di cui al comma 5, lettera a), la decadenza dal diritto a fruire del credito d'imposta opera a decorrere dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a). Nei casi di cui al medesimo comma 5, lettere b) e c), la decadenza comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato fino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato, con l'applicazione delle relative sanzioni e dei relativi interessi.

Art. 14.
(Limite massimo di spesa).

      1. La concessione dei crediti d'imposta di cui al capo II non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in analogia a quanto previsto per il beneficio di cui all'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      2. La concessione dei crediti d'imposta di cui capo III possono essere concessi nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
      3. All'attuazione delle disposizioni di cui al capo IV si provvede nel limite massimo di spesa pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Capo VI
COPERTURA FINANZIARIA E DESTINAZIONE DEL GETTITO FISCALE

Art. 15.
(Fondo di rotazione. Finanziamento statale).

      1. A decorrere dall'anno 2010, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di rotazione per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, alimentato dal gettito reale delle imposte dirette dei soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 5.

 

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      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di funzionamento del fondo di rotazione di cui al comma 1.

Art. 16.
(Cofinanziamento regionale).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contribuire alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in conformità a quanto disposto dal comma 2. In caso di cofinanziamento ai sensi del presente articolo, i limiti massimi di spesa stabiliti dall'articolo 14 sono aumentati in misura proporzionale alle maggiori risorse attivate.
      2. Con proprie leggi, le singole regioni e province autonome possono limitare la concessione dei crediti d'imposta ai cittadini nati nei rispettivi territori e che ivi decidono di tornare. I crediti d'imposta concessi ai sensi del periodo precedente concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto previsto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate emana un apposito regolamento recante lo schema tipo di una convenzione tra la medesima Agenzia e le singole regioni e province autonome per la presentazione delle domande di concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2 e del loro esame da parte della stessa Agenzia, in conformità a quanto disposto dai capi II e III.


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