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PDL 3304

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3304



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANCUSO

Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e in materia di trattamento economico del medesimo personale

Presentata il 10 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende attuare un complessivo riordino delle carriere di tutto il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, oggi disciplinate da decreti legislativi adottati nel 1995 e, poi, nel 2000 e nel 2001 e da ultimo, per le sole Forze armate, dal decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004.
      Il riordino delle carriere effettuato nel 1995 ha generato sperequazioni che hanno creato malumore e demotivazione nel personale del comparto sicurezza.
      La presente proposta di legge conferisce quindi una delega al Governo per il riordino delle carriere del personale di tale delicato settore della pubblica amministrazione.
      In particolare si prevedono interventi perequativi, di carattere economico, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che, provenendo da altri ruoli, sia transitato al ruolo di ufficiale.
      Con la presente proposta di legge delega si offre al Governo l'opportunità di intervenire in modo efficiente sul comparto sicurezza, la cui specificità è sancita per legge e che, a fronte delle mutate condizioni interne e internazionali, ha necessità di trasformarsi in uno strumento snello e con molte più risorse a disposizione, così come ha recentemente sottolineato il Consiglio supremo di difesa riunito dal Presidente della Repubblica al Quirinale.
      La proposta di legge che, all'articolo 1, reca la delega al Governo, stabilendo i relativi princìpi e criteri direttivi, e, all'articolo 2, stabilisce la copertura finanziaria, s'inquadra in un processo di riforma in parte già iniziato e per tale motivo se ne chiede una rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010 e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:

          a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo criteri finalizzati a incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o dei relativi corpi nonché a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

          b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) unificazione del ruolo degli agenti e assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche

 

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o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle amministrazioni e con i princìpi di sostanziale equivalenza e allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

              1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionali con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta e di aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità e assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

              2) per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

          b) previsione di interventi perequativi, di carattere economico, per il personale delle Forze armate che, provenendo da altri ruoli, è transitato al ruolo di ufficiale, a cui deve spettare il trattamento economico di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, computando, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, un terzo degli anni prestati senza demerito nei ruoli di provenienza;

          c) previsione di interventi perequativi, di carattere economico, per il personale

 

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delle Forze di polizia che, provenendo da altri ruoli, è transitato al ruolo di ufficiale, computando, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, un terzo degli anni prestati senza demerito nei ruoli di provenienza.

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


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