Frontespizio Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2426-B

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2426-2956-B



 

Pag. 1

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 2 dicembre 2010 (v. stampato Senato n. 2482)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 marzo 2011

d'iniziativa dei deputati

GOLFO, CICCHITTO, SALTAMARTINI, MILANESE, APREA, LA LOGGIA, LORENZIN, BONIVER, CARLUCCI, CAZZOLA, DELLA VEDOVA, ANTONINO FOTI, GAVA, MISTRELLO DESTRO, SANTELLI, VERSACE, VIGNALI; MOSCA, LETTA, BOCCIA, DAL MORO, DE MICHELI, GARAVINI, MAZZARELLA, VACCARO, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI, COSCIA, FEDI, GNECCHI, MARCHI, MERLONI, MOTTA, MURER, PELUFFO, RUBINATO, SCHIRRU, TRAPPOLINO, LIVIA TURCO, VELO

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 marzo 2010
 

Pag. 2



TESTO
approvato dalla VI commissione permanente della Camera dei deputati

torna su
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

Art. 1.

(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate).

(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate).

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».       «1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi

Pag. 3
  dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».
      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:       2. Identico.
      «1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter».  

      3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      3. Identico:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:           a) identico:
      «1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica»;       «1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000, e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi

Pag. 4
  dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»;
          b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis,».           b) identica.

Art. 2.
(Decorrenza).

Art. 2.
(Decorrenza).

      1. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 147-ter, del comma 1-bis dell'articolo 147-quater e del comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.

   

Art. 3.
(Società a controllo pubblico).

Art. 3.
(Società a controllo pubblico).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

        2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.


Frontespizio Progetto di Legge
torna su