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PDL 3120

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3120



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOSCA

Disposizioni concernenti la concessione di un credito d'imposta in favore delle microimprese che assumono disoccupati con figli di età inferiore a otto anni

Presentata il 14 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Il rapporto 2009 della Banca d'Italia evidenzia come nel 2008, con l'aumento dell'indebitamento e con il progressivo deterioramento del quadro congiunturale, le condizioni finanziarie delle imprese sono peggiorate. Sono cresciute innanzitutto le difficoltà di incasso dei pagamenti dovuti dai clienti.
      I ritardi di pagamento nelle transazioni tra imprese hanno rappresentato un canale rilevante attraverso il quale la crisi si è propagata all'interno del sistema produttivo.
      I dati relativi al primo semestre 2009 tratteggiano un quadro in cui cresce il rischio economico-finanziario delle imprese e resta contenuta, ma con segnali di lieve ripresa, la dinamicità dei piccoli operatori.
      Il quadro appare ancora più critico per l'area delle microimprese.
      Ciò è dovuto, però, maggiormente alla crisi economica in atto che all'effettivo comportamento delle imprese. Ad aumentare il rischio economico-finanziario dei piccoli operatori contribuiscono infatti in maniera determinante i fattori esogeni, legati al contesto in cui operano e che influenzano pesantemente la loro tenuta competitiva.
      La presente proposta di legge nasce dalla necessità di offrire alle realtà imprenditoriali italiane più piccole, quelle che presentano un organico inferiore alle dieci persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro - secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 - alcuni incentivi fiscali.
      La presente proposta di legge garantisce benefìci fiscali in favore dei titolari delle microimprese che, come recita l'articolo 1, riassumano lavoratori e lavoratrici usciti dal mercato del lavoro, che
 

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abbiano a proprio carico figli di età inferiore a otto anni.
      Il beneficio fiscale sarà parametrato al costo effettivamente sostenuto dalle microimprese per gli oneri derivanti dal versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale per ogni lavoratore avente i requisiti citati.
      L'articolo 2 elenca quindi esplicitamente i requisiti che i lavoratori usciti dal mercato del lavoro devono avere affinché i titolari delle microimprese possano avvalersi dei benefìci fiscali: lavoratori disoccupati da almeno trentasei mesi, con figli a carico di età inferiore agli otto anni.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge prevede la concessione di un credito d'imposta in favore dei datori di lavoro delle microimprese, come definite ai sensi dell'articolo 2, che assumono lavoratrici e lavoratori usciti dal mercato del lavoro e con figli a carico di età inferiore a otto anni.
      2. Il credito d'imposta è parametrato ai costi sostenuti dalle microimprese per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale.
      3. Il credito d'imposta è concesso dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, per microimpresa, ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si intende un'impresa il cui organico è inferiore a dieci persone e il cui fatturato o totale di bilancio annuale non supera 2 milioni di euro.

Art. 3.
(Caratteristiche del credito d'imposta).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le microimprese che assumo con contratto lavoratrici e lavoratori disoccupati da almeno trentasei mesi, con figli a carico di età inferiore a otto anni di età, usufruiscono di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto

 

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legislativo 9 luglio 1997, n. 241, su presentazione di apposita istanza.
      2. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata sull'intero ammontare del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti in ragione dell'esercizio di attività di impresa in conseguenza dell'assunzione dei lavoratori di cui al medesimo comma 1, individuati ai sensi degli articoli 53, 55 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Il credito d'imposta, richiesto e concesso ai sensi del presente articolo, matura solo dopo l'assunzione della lavoratrice o del lavoratore all'interno della microimpresa. Il diritto alla fruizione della parte fissa del credito d'imposta matura al momento in cui sorge l'obbligo di dichiarare all'erario i redditi d'impresa o di lavoro autonomo tassabili in Italia.


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