Camera dei deputati

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Regolamento recante criteri generali di organizzazione dell’Avvocatura della Camera dei deputati

ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale
(Approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 301 del 18 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1825 del 18 aprile 2001, comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza sino al 5 febbraio 2003) (1)
Art. 2

(Articolazione interna)

  1. L'Avvocatura si articola in tre settori:
    1. Questioni generali e prerogative parlamentari;
    2. Atti e contenzioso concernenti il personale dipendente;
    3. Attività e contenzioso dell'Amministrazione.
  2. Il coordinamento dei settori è affidato con determinazione del Segretario generale, su proposta del Capo dell'Avvocatura, ad Avvocati addetti all'Avvocatura stessa. La determinazione del Segretario generale individua il livello di equiparazione dei predetti incarichi di coordinamento rispetto a quelli previsti in via generale dal regolamento dei Servizi e del personale.
  3. Al personale assegnato all'Avvocatura possono essere affidati incarichi di coordinamento per la realizzazione di specifici obiettivi funzionali, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento medesimo.

1 Testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.