Camera dei deputati

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Regolamento recante criteri generali di organizzazione dell’Avvocatura della Camera dei deputati

ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale
(Approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 301 del 18 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1825 del 18 aprile 2001, comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza sino al 5 febbraio 2003) (1)
Art. 3

(Rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con Avvocati esterni)

1. L'Avvocatura si avvale, anche su richiesta degli Organi della Camera e del Segretario generale, dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera dei deputati - nominato con decreto del Presidente della Camera, previa autorizzazione dell'Avvocato Generale dello Stato - per l'attività di consulenza nonché per la rappresentanza ed assistenza in giudizio dell'Amministrazione, in tutte le sedi interne ed esterne, secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

2. L'Avvocatura, in relazione alla particolare natura delle questioni da trattare, può avvalersi altresì delle prestazioni professionali di Avvocati esterni, individuati, su proposta del Capo dell'Avvocatura stessa, dal Segretario generale, che autorizza la relativa spesa a valere sull'apposito stanziamento di bilancio.

3. Le parcelle relative all'attività professionale prestata dagli Avvocati esterni sono liquidate, previo accertamento della regolare esecuzione operato dal consigliere Capo dell'Avvocatura, sulla base del tariffario forense o secondo gli accordi definiti in sede di affidamento dell'incarico.

4. In relazione alla tipologia della materia e alla particolare competenza posseduta, possono essere conferiti, mediante convenzione, incarichi continuativi di consulenza ed assistenza ad Avvocati esterni, individuati dal Segretario generale sentito il consigliere Capo dell'Avvocatura. La relativa spesa è preventivamente autorizzata dal Collegio dei deputati Questori.

5. L'attività prestata da professionisti esterni non può in alcun modo dar luogo alla instaurazione di rapporto lavorativo subordinato.


1 Testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.